Cautela revocata: inammissibile il ricorso senza deduzione personale dell’interesse alla riparazione (Cass. pen. Sez. 4 n. 2411 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza applicativa di una misura cautelare custodiale che sia stata nel frattempo revocata o sia divenuta inefficace, qualora l’interesse all’impugnazione, ai fini di una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, non sia stato dedotto in termini positivi ed univoci dalla parte personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale. Tale interesse non può presumersi e deve essere specificamente motivato, evidenziando in concreto il pregiudizio derivante dal mancato conseguimento della riparazione; esso, inoltre, può operare solo con riferimento alle condizioni genetiche o speciali di applicazione della misura di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., e non anche alle esigenze cautelari o alla scelta tra le diverse misure, ai sensi dell’art. 275 cod. proc. pen.

Il Fatto

Con ordinanza del 26 aprile 2014 il Tribunale di Firenze, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato a tre soggetti la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di cui alla provvisoria imputazione. I ricorrenti proponevano separati ricorsi per cassazione, deducendo la mancata traduzione dell’ordinanza di custodia cautelare, il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura domiciliare, nonché la violazione del principio di residualità della misura di massimo rigore.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che, dopo la proposizione dei ricorsi, la misura cautelare era stata via via degradata (con ordinanze del 18 luglio 2014 e del 10 novembre 2014), fino ad essere revocata con ordinanza del 6 luglio 2015 in sede di appello cautelare. Ne consegue che i ricorrenti non vantavano più alcun interesse ad impugnare l’ordinanza, essendo ormai estinta la misura, se non ai fini di cui all’art. 314 cod. proc. pen., ossia per la futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione.

La S.C. ha chiarito che, per quest’ultimo profilo, l’interesse ad impugnare non può presumersi, ma deve essere dedotto in termini positivi ed univoci dalla parte interessata. Trattandosi di un atto riservato personalmente alla parte, la manifestazione di tale volontà deve essere espressa personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, ai sensi degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen..

In particolare, richiamando le Sezioni Unite n. 7931 del 2011 (Testini), la Corte ha ribadito che, in caso di ricorso avverso un provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, l’interesse a coltivare l’impugnazione in riferimento al riconoscimento della riparazione deve formare oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall’interessato.

La Corte ha altresì precisato che tale interesse all’impugnazione potrebbe comunque operare limitatamente alla deduzione dell’insussistenza delle condizioni genetiche o speciali previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., con esclusione delle esigenze cautelari e delle deduzioni relative alla scelta tra le diverse misure possibili ai sensi dell’art. 275 cod. proc. pen., non rientrando tali ultime ipotesi tra le ragioni idonee a fondare il diritto di cui all’art. 314 cod. proc. pen.

Nel caso di specie, mancando una specifica e personale deduzione di tale interesse, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha tuttavia esonerato i ricorrenti dal pagamento delle spese processuali e dalla condanna in favore della Cassa delle ammende, essendo la revoca della misura intervenuta successivamente al deposito del ricorso e non configurandosi, quindi, un’ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale, in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite n. 31524 del 2004 (Litteri).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 280 c.p.p.

Tutte le 68 sentenze sull'art. 280 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *