Riesame reale, omessa trasmissione degli atti e nullità a regime intermedio (Cass. pen. Sez. V n. 7273 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riesame avverso misure cautelari reali, integra una causa di nullità d’ordine generale a regime intermedio, per violazione del diritto al contraddittorio delle parti, la mancata acquisizione da parte del Tribunale del riesame di tutti gli atti specificamente posti a fondamento del provvedimento di vincolo. L’art. 324, comma 3, cod. proc. pen. non contiene alcun rinvio all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., cosicché il pubblico ministero ha l’obbligo di trasmettere i soli atti posti a sostegno del decreto impugnato. L’assenza di un termine perentorio non esime il Tribunale dal disporre l’acquisizione degli atti mancanti, poiché la conoscenza parziale degli atti fondanti il vincolo preclude ai contro-interessati di articolare rilievi critici consapevoli.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Palermo, con dispositivo del 6 settembre 2024 e ordinanza depositata il 4 ottobre 2024, rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di un indagato avverso il sequestro probatorio disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.
All’indagato, in concorso con altri, era contestato il delitto di falso ideologico ex art. 479 cod. pen., in relazione a una delibera dalla quale sarebbe emersa l’attestazione del falso nel disporre l’affidamento di un servizio in favore di una società privata. Avverso l’ordinanza del riesame il difensore proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 325 cod. proc. pen. e dal consolidato orientamento secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza.
Il primo motivo è ritenuto fondato. Il Tribunale del riesame aveva liquidato la doglianza difensiva con una formula di stile, affermando che «alla luce della documentazione in atti e delle considerazioni sopra svolte» la censura fosse infondata. Nel provvedimento impugnato compariva il riferimento alla sola informativa del 30 novembre 2023, mentre la difesa lamentava l’omessa trasmissione degli atti richiamati dal decreto di perquisizione, fra cui l’informativa del 10 luglio 2024, contenente gli esiti delle indagini.
L’esame degli atti è consentito alla Corte data la censura integrata da error in procedendo. Emerge che il decreto di perquisizione e sequestro rinviava all’informativa del 10 luglio 2024, ma nel fascicolo si rinveniva solo quella del 30 novembre 2023. La Corte precisa che non si verte in tema di tardiva o frazionata trasmissione degli atti, poiché nel riesame reale non opera il termine perentorio di cinque giorni dell’art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., ma il diverso termine dell’art. 324, comma terzo, cod. proc. pen., di natura meramente ordinatoria.
Il punto decisivo è l’omessa acquisizione di atti che andavano allegati e non furono richiesti dal Tribunale. Richiamando Sez. 6 n. 13937 del 2022, Tonelli, la Corte ribadisce l’obbligo del pubblico ministero di trasmettere i soli atti posti a sostegno del decreto impugnato. L’assenza di un termine perentorio non si traduce in assenza di presidi: secondo Sez. U. n. 26268 del 2013, Cavalli, il Tribunale «può e deve disporre l’acquisizione degli atti mancanti». Non avendolo fatto, sono rimasti estranei al contraddittorio atti e documenti posti a fondamento del decreto.
Tale omissione integra una nullità per violazione del diritto al contraddittorio, poiché l’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. impone l’osservanza, a pena di nullità, delle disposizioni sull’intervento delle parti private. La conoscenza parziale degli atti, selezionati unilateralmente dal pubblico ministero, non pone i contro-interessati nelle condizioni di articolare rilievi critici completi. L’ordinanza è annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo, Sezione Riesame, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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