Obbligo di riesame unitario su rinnovo e conversione del permesso di soggiorno (TAR Piemonte n. 1714 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, l’amministrazione che riceve dalla stessa persona un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio e una contestuale istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato è tenuta a valutare la posizione dell’interessato nella sua totalità. Gli artt. 5, comma 9, 6, comma 1, e 22 del d.lgs. 286/98 impongono di verificare se sussistano quanto meno i requisiti per il rinnovo del titolo per motivi di studio, anche quando quello per lavoro subordinato non possa essere accolto. La mancata considerazione dell’istanza di rinnovo costituisce eccesso di potere e impone la riapertura del procedimento in contraddittorio, con provvedimento espresso e congruamente motivato. Il termine di conclusione del procedimento opera a garanzia dello straniero e la sua inosservanza non può pregiudicarne la posizione sostanziale.
Il Fatto
Il ricorrente, studente presso un ateneo piemontese e titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio in scadenza, ha presentato il 4 novembre 2023 istanza di rinnovo del titolo e, il 2 dicembre 2023, istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato. L’amministrazione ha comunicato il 18 settembre 2024 che la conversione non poteva essere accolta perché il contratto di lavoro era scaduto e non rinnovato.
Il 18 dicembre 2024 il Questore ha respinto entrambe le richieste. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Piemonte, deducendo la violazione degli artt. 2 della legge 241/1990, 5, comma 9, 6, comma 1, e 22 del d.lgs. 286/98, 46, comma 4, del d.P.R. 394/99 e l’eccesso di potere, per avere l’amministrazione qualificato la domanda come di sola conversione, trascurando la richiesta di rinnovo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 46, comma 4, del d.P.R. 394/99 disciplina il rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi di studio, subordinandolo al superamento di verifiche di profitto e prevedendo ipotesi di rinnovo per gravi motivi di salute o di forza maggiore. L’art. 6, comma 1, del d.lgs. 286/98 consente la conversione del permesso per studio in permesso per lavoro, fuori dalle quote, purché intervenuta prima della scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno. L’art. 22 regola il nulla osta al lavoro subordinato e, al comma 11, esclude che la perdita del posto di lavoro comporti la revoca del titolo.
Su questa base il Tribunale osserva che, se l’amministrazione avesse rispettato il termine di conclusione del procedimento, lo straniero avrebbe ottenuto la conversione. Ma la censura decisiva è un’altra: il ricorrente aveva presentato due istanze distinte, trattate contestualmente, e l’art. 5, comma 9, del d.lgs. 286/98 impone di rilasciare, rinnovare o convertire il permesso valutando i requisiti per il titolo richiesto ovvero, in mancanza, per altro tipo di permesso rilasciabile.
Il Collegio rileva che dagli atti non emerge alcuna valutazione dell’istanza di rinnovo per motivi di studio, né l’amministrazione ha chiarito la propria posizione in giudizio, essendosi limitata a una comparsa di mera forma. Irrilevante resta la tesi del ricorrente sulla rinuncia alla conversione, non suffragata dagli atti, perché ciò non esime l’autorità dal considerare l’ulteriore titolo.
Il Tribunale richiama anche l’art. 39-bis.1, che consente allo straniero, conseguito un titolo di studio in Italia, di dichiarare la disponibilità al lavoro e di richiedere un permesso per la ricerca di occupazione, con eventuale conversione. L’amministrazione non ha svolto alcuna verifica in tal senso. Il ricorso è quindi accolto, con obbligo per la Questura di riaprire il procedimento in contraddittorio e di concluderlo con provvedimento espresso e congruamente motivato. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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