Riesame in rinvio: motivazione non apparente se valuta le doglianze difensive (Cass. pen. Sez. II n. 41015 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice del riesame, investito del rinvio a seguito di annullamento per omessa valutazione dei motivi oppositivi in tema di gravità indiziaria, non adotta una motivazione meramente apparente quando rivaluta il complessivo compendio indiziario e dà conto in concreto delle doglianze difensive. La motivazione non è sindacabile in cassazione se la lettura delle conversazioni intercettate — patrimonio esclusivo del giudice del merito — si fonda su argomenti logicamente coerenti e non si apre a significati euristici differenti. Il dedotto travisamento della prova, non rappresentato come evidente o unico, non integra il vizio di illogicità manifesta. È inammissibile per carenza di interesse la censura sul riconoscimento dell’aggravante ad effetto speciale del metodo e delle finalità di agevolazione mafiosa, quando la dimensione circostanziale non incide sulla portata coercitiva della misura né sui termini di fase della custodia.

Il Fatto

Il Tribunale distrettuale per il riesame di Potenza rigettava nuovamente la richiesta proposta avverso l’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale. La decisione interveniva dopo l’annullamento con rinvio disposto da questa Corte, che aveva censurato la mancata valutazione in concreto dei motivi difensivi sulla gravità indiziaria relativamente alla partecipazione ad associazione mafiosa e al concorso nei delitti fine.

Il difensore del ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza delle indicazioni rese in sede rescindente, avendo il Tribunale riportato la precedente motivazione già annullata, nonché l’assenza di motivazione sull’attualità e concretezza delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il percorso del giudice del rinvio, che ha nuovamente valutato il compendio indiziario. Il Tribunale ha valorizzato le conversazioni intercettate dai familiari, traendone argomento per confermare la virulenza attuale del sodalizio, la partecipazione associativa del ricorrente e il suo ruolo nella imposizione del cosiddetto giogo estorsivo. Non emergono dubbi di logicità quanto a oggetto e natura dei colloqui, secondo una lettura che non può aprirsi a significati euristici differenti (Sez. U. n. 22471 del 26.02.2015).

Non colgono nel segno i motivi che denunciano mancanza o mera apparenza motivazionale: la giurisprudenza consolidata ammette che l’indizio di partecipazione associativa sia tratto anche dal ruolo svolto nella organizzazione dei delitti fine, ancorché sotto direttive parentali (Sez. U. n. 33748 del 12.07.2005, Mannino).

Il ricorrente deduce quindi un travisamento della prova concernente il significato delle conversazioni, che non viene però rappresentato come evidente o unico, né emerge dalla lettura del testo la manifesta illogicità della motivazione (Sez. II n. 35181 del 22.05.2013; Sez. VI n. 11189 dell’8.03.2012). Il Tribunale ha invece valorizzato il contenuto delle intercettazioni, dalle quali si evince il ruolo determinante nella imposizione del vincolo estorsivo su soggetti assoggettati. Tanto basta, secondo la regola di giudizio che presiede alla valutazione incidentale cautelare, a ritenere dimostrate l’esistenza del sodalizio, la partecipazione del ricorrente, il suo ruolo e il concorso nei delitti fine.

Quanto alla censura sull’aggravante ad effetto speciale del metodo e delle finalità di agevolazione mafiosa, la Corte ne rileva la carenza di interesse: la dimensione circostanziale non offre alcun apporto alla portata coercitiva della misura, né sotto il profilo del meccanismo presuntivo che governa le esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.), né sotto quello dei massimi edittali ai fini dei termini di fase (artt. 278, 303 e 304 cod. proc. pen.). Sono inoltre inammissibili i motivi che, deducendo la violazione della regola processuale dell’art. 273 cod. proc. pen., censurano l’omessa valutazione degli elementi acquisiti, non potendo superarsi i limiti dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. mediante il ricorso alla lett. c) in difetto di espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità o decadenza.

Infine, non è fondato il motivo sulla mancata motivazione in tema di attualità delle esigenze cautelari, avendo il Tribunale richiamato l’argomentare su un punto non censurato in sede rescindente; l’attualità dei pericula libertatis sgorga dalla recente data dei fatti e dalla permanenza del vincolo associativo. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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