Etilometro non omologato: onere di allegazione del malfunzionamento (Cass. pen. Sez. VII n. 33317 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni sull’omologazione e sulla verifica periodica dell’etilometro, previste dall’art. 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, non impongono all’accusa di corredare i risultati della rilevazione con la relativa documentazione tecnica. Tali dati, in quanto riferiti ad attività prodromiche alla misurazione, non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza. La verifica processuale del rispetto di quelle prescrizioni è sollecitata dall’imputato, cui spetta un onere di allegazione concreto: non basta chiedere di conoscere i dati su omologazione e revisione, occorre allegare un elemento utile a contestare il funzionamento dell’apparecchio. La discrasia tra la data del fatto e quella riportata negli scontrini, riconducibile al solo mancato aggiornamento della data, non incide sull’idoneità dello strumento.

Il Fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 20 marzo 2025, conferma la pronuncia del Tribunale di Locri del 26 settembre 2024, che aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico pari a 1,63 g/l e aggravante della commissione del fatto in orario notturno.

Il difensore propone ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 125, comma 3, 192 e 546, n. 1, lett. e) cod. proc. pen. e travisamento della prova. Si contesta l’omologazione dell’etilometro e l’omessa verifica periodica, con assenza del libretto metrologico. Si valorizza, in particolare, la discrasia di un anno tra la data del fatto e quella riportata sugli scontrini dell’apparecchio, ritenuta indice di malfunzionamento, e si assume l’insufficienza degli indizi sintomatici annotati nel verbale.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII muove da un principio già affermato in plurime pronunce della Sezione: l’esistenza delle prescrizioni su omologazione e verifica periodica dello strumento non si traduce in un onere probatorio a carico dell’accusa. I dati relativi a quelle operazioni riguardano attività necessariamente prodromiche alla misurazione e, per questa ragione, non hanno di per sé rilievo ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza.

Ne discende una conseguenza processuale netta. È fisiologico che la verifica sul rispetto dell’art. 379 Reg. Esec. Cod. Strada sia sollecitata dall’imputato, sul quale grava un onere di allegazione. Tale onere non può esaurirsi nella mera richiesta di conoscere i dati su omologazione e revisione, ma deve concretizzarsi nell’allegazione di un elemento utile a contestare il funzionamento dell’apparecchio. Il Collegio richiama sul punto Sez. IV n. 3201 del 12.12.2019, dep. 2020, Rv. 278032 e Sez. IV n. 38618 del 06.06.2019, Rv. 277189.

Nel caso esaminato il ricorrente non ha allegato alcuna specifica circostanza da cui desumere il sospetto di malfunzionamento, limitandosi a doglianze generiche, a fronte del dato della intervenuta revisione dell’apparecchio attestata dai testimoni. Quanto alla discrasia tra la data del reato e quella degli scontrini, la motivazione territoriale è giudicata congrua e logica: si tratta di un mero errore nel solo aggiornamento della data, che non influisce sull’idoneità dello strumento nella rilevazione del tasso alcolemico. La parte ha riproposto le doglianze senza il necessario confronto con quella motivazione.

Il giudice di merito ha poi correttamente valorizzato gli indizi sintomatici dello stato di ebbrezza riferiti dai verbalizzanti. Il loro coacervo, da solo, non consente l’accertamento del superamento di una determinata soglia, ma costituisce riscontro all’unico risultato oggettivamente acquisito. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *