Aggravante mafiosa e presunzione cautelare: ricorso inammissibile per genericità (Cass. pen. Sez. II n. 41014 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che ha rigettato la richiesta di riesame è inammissibile quando non si rapporta in termini puntuali alla motivazione reiettiva del Tribunale cautelare, limitandosi a contrapporre una lettura alternativa delle emergenze processuali. La sussistenza dell’aggravante mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nella duplice accezione dell’agevolazione e del metodo, può desumersi dalla finalizzazione del profitto al sodalizio e dall’esplicita evocazione del gruppo criminale nel corso delle condotte estorsive. La presunzione relativa di pericolosità di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non è superata da deduzioni assertive circa la marginalità del ruolo ricoperto, ove il collegio cautelare abbia esposto le ragioni della prognosi di pericolosità e del pericolo di inquinamento probatorio.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall’indagato avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che, in data 30.6.2025, aveva disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di estorsione aggravata, consumata e tentata, commessi in Napoli nel giugno 2025.
Avverso l’ordinanza del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, deducendo la violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sotto il profilo sia dell’agevolazione sia del metodo, e la violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità e, comunque, per manifesta infondatezza delle censure. Quanto al primo motivo, la difesa aveva sostenuto la natura meramente personale della richiesta di danaro avanzata alla persona offesa, estranea alle dinamiche del sodalizio e mai collegata in modo esplicito al gruppo criminale di riferimento.
I giudici di legittimità rilevano che la difesa non si rapporta in termini puntuali all’esaustiva motivazione reiettiva rassegnata dal Tribunale cautelare. Quest’ultimo aveva ricostruito in dettaglio le fasi della vicenda estorsiva, dal primigenio intervento di un soggetto noto all’imprenditore come esponente del clan, che lo rimproverava per non aver richiesto il “permesso” per eseguire i lavori di ristrutturazione edilizia, fino all’accesso al cantiere con l’espressa richiesta di una tangente per i lavori in corso e alla precisazione che l’interlocutore era stato delegato alla riscossione del danaro.
Il Tribunale aveva inoltre evidenziato che uno dei coindagati risultava già condannato in primo grado per tre episodi estorsivi consumati per conto del clan, del quale è partecipe insieme ad altro soggetto, alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. In siffatto contesto, i rilievi difensivi che revocano in dubbio la sussistenza dell’aggravante mafiosa risultano del tutto aspecifici.
L’ordinanza impugnata ha correttamente applicato i principi di legittimità in materia, rimarcando che il pagamento della tangente aveva il fine di agevolare le attività del sodalizio e che l’imposizione è avvenuta minacciando la vittima con metodo mafioso, stante l’esplicita evocazione del gruppo criminale mandante e l’uso costante del plurale nelle interlocuzioni con la persona offesa. La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento, che valorizza l’accertata operatività del clan nella zona, la finalizzazione delle condotte a favorire le attività criminali dell’associazione e la strumentalità delle modalità intimidatorie rispetto alla più pronta e agevole commissione del reato.
Anche il secondo motivo è caratterizzato da diffusa genericità. Il collegio cautelare, richiamata l’operatività della presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in ordine al pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato e all’adeguatezza della misura intramuraria, ha esposto le ragioni che sostanziano la prognosi di pericolosità, avuto riguardo alle modalità professionali e spregiudicate di esecuzione dei reati e ai comprovati collegamenti con ambienti della criminalità organizzata, escludendo l’idoneità della misura autodetentiva a neutralizzarla. Ha altresì ritenuto sussistente il pericolo di inquinamento probatorio in considerazione del contesto territoriale e della rete di connivenze di cui l’indagato gode, a fronte della condizione di vulnerabilità della vittima, argomenti solo assertivamente confutati dalla difesa, avendo l’ordinanza impugnata efficacemente escluso l’asserita marginalità del ruolo ricoperto.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre agli adempimenti di cancelleria.
Nota della Redazione
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