Risarcimento ingiusta detenzione spetta agli eredi iure proprio (Cass. pen. Sez. 4 n. 7573 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, a seguito della morte del soggetto che ha subito la custodia cautelare, il diritto all’indennizzo spetta ai congiunti indicati dall’art. 644, comma 1, cod. proc. pen. a titolo iure proprio e non iure hereditatis. Tale diritto, inizialmente commisurato al danno subito dalla persona defunta, deve essere ripartito equitativamente dal giudice ai sensi dell’art. 644, comma 2, cod. proc. pen., in ragione delle concrete conseguenze pregiudizievoli derivate a ciascun congiunto dall’ingiusta detenzione patita dal proprio familiare. Ne consegue che, in assenza di allegazioni specifiche sul pregiudizio effettivamente sofferto, la somma liquidabile può essere determinata secondo un criterio equitativo di ripartizione pro quota tra i familiari superstiti.
Il Fatto
La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, aveva accolto l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta dalla sorella di un soggetto, deceduto dopo essere stato assolto con sentenza irrevocabile dal Tribunale di Sassari, in relazione alla custodia cautelare in carcere patita tra il 24 marzo 2021 e il 1 marzo 2022.
La Corte territoriale aveva liquidato all’istante la somma di euro 18.393,96, applicando i principi civilistici in materia di quote ereditarie (art. 571 cod. civ.) a una parte del totale che sarebbe spettato al defunto secondo gli ordinari criteri di liquidazione. Avverso tale ordinanza, la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, sostenendo la propria qualità di unica erede e lamentando, con un unico motivo, la violazione degli artt. 314, 645 e 646 cod. proc. pen., in quanto avrebbe dovuto beneficiare dell’intera somma liquidata a titolo di indennizzo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato che, in forza del rinvio operato dall’art. 315 cod. proc. pen. alle norme sulla riparazione dell’errore giudiziario, la riparazione spetta agli eredi ai sensi dell’art. 644, comma 1, cod. proc. pen., che individua i congiunti aventi diritto. Tale soluzione risponde alla natura degli effetti pregiudizievoli dell’ingiusta detenzione, destinati a propagarsi nell’ambito familiare, come riconosciuto dalle Sezioni Unite n. 28 del 1995.
La Corte ha tuttavia sottolineato che il secondo comma dell’art. 644 cod. proc. pen. prescrive che la somma è ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivate dall’errore a ciascuna persona. Ha quindi ribadito il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diritto all’indennizzo è attribuito ai congiunti iure proprio e non iure hereditatis, con la conseguente inapplicabilità delle regole civilistiche sulla devoluzione ereditaria.
La Suprema Corte ha ritenuto la decisione impugnata immune dalle censure prospettate, in quanto la Corte territoriale non aveva errato nel non riconoscere all’istante l’intera somma. L’odierna ricorrente, infatti, non aveva mai allegato alcunché in ordine al reale pregiudizio sofferto a causa dell’ingiusta carcerazione del fratello, limitandosi a rappresentare il proprio rapporto di parentela. In assenza di elementi utili per una valutazione personalizzata, il giudice di merito ha correttamente fatto ricorso a un criterio equitativo di ripartizione pro quota, basato sul numero dei componenti della famiglia e sul grado di parentela.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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