Inammissibile ricorso su mancata tenuità del fatto per porto di coltello (Cass. pen. Sez. VII n. 26851 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., ove quel presupposto sia considerato decisivo. La valutazione relativa agli aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, quando esercitato in modo congruo, logico e coerente con il generale principio di diritto, si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto. L’onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città, che aveva dichiarato il ricorrente colpevole della contravvenzione di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico con lama lunga otto centimetri, custodito occultato nella tasca dello sportello dell’autovettura da lui condotta. All’imputato erano state applicate la pena di mesi dieci di arresto ed euro tremila di ammenda, la sospensione condizionale e la confisca con distruzione di quanto in sequestro.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, deducendo i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato, all’omessa applicazione del principio di offensività in concreto, alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e alla violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le censure non sono consentite in sede di legittimità, poiché sollecitano una rivalutazione di elementi fattuali incentrati sulla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda. Il primo motivo, in particolare, contrasta con i principi di diritto da lungo tempo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

Sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Corte richiama il principio secondo cui è adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., considerato decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Nel caso concreto, la Corte territoriale ha escluso il beneficio in ragione delle modalità stesse della condotta e del pericolo intrinsecamente connesso al porto del coltello, a serramanico e con lama seghettata.

Di fronte a tali argomentazioni, giudicate esaustive e lineari e prive di incongruenze logiche, la difesa ha opposto argomentazioni reiterative e fattuali, denunciando anche inesistenti difetti della struttura motivazionale. La Corte ha quindi ritenuto inammissibili le doglianze sul punto.

Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha rilevato l’assenza di elementi positivi che ne giustifichino la concessione. Sul punto la difesa si è limitata a insistere con deduzioni aspecifiche e apodittiche sulla necessità del riconoscimento. La Corte ricorda che la valutazione degli aspetti rimessi al potere discrezionale del giudice di merito, ove esercitato congruamente e con coerenza rispetto al generale principio di diritto, si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto o la valorizzazione di dati asseritamente pretermessi.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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