Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 580 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è fondato quando la pretesa azionata risulti adeguatamente documentata e l’Amministrazione non contesti in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo esecutivo. In tal caso il giudice amministrativo ordina all’Ente resistente di dare completa esecuzione al giudicato, fissando un termine e nominando, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 D.L. 669/1996 deve essere decorso infruttuosamente prima della proposizione del ricorso. La nomina commissariale può essere affidata a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, senza liquidazione di compenso.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza — pubblicata in data 15 gennaio 2024 — che dichiara il suo diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e condanna il Ministero dell’istruzione al pagamento di € 500 per ogni anno scolastico. Il titolo è stato notificato in data 18.07.2024.

Non essendovi stata impugnazione, il giudicato si è formato, come attestato dalla cancelleria in data 30.07.2025. È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato la pretesa azionata dal ricorrente e lha ritenuta adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione — costituitasi in giudizio — non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. Tale condotta processuale consolida la fondatezza della domanda.

Ne deriva la condanna dell’Amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, per il contributo alla formazione, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Il termine è funzionale a consentire all’Ente di attivare le procedure di spesa necessarie.

Decorso inutilmente tale termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Il Commissario provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente, adottando gli atti necessari all’assolvimento del mandato, anche avvalendosi della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie.

Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del Commissario ad acta. La soluzione evita duplicazioni di costo per l’Amministrazione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1000,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. Il Collegio ha infine disposto l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *