L’interdittiva antimafia si fonda su un giudizio probabilistico di permeabilità mafiosa (TAR Calabria n. 85 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’informazione interdittiva antimafia costituisce misura di prevenzione volta a impedire l’infiltrazione della criminalità organizzata nell’attività d’impresa. Essa non presuppone l’accertamento di responsabilità penali, potendo fondarsi su un quadro indiziario complessivo, valutato non in modo atomistico ma sistemico, dal quale emerga un giudizio di possibilità di condizionamento o di agevolazione, anche indiretta, degli interessi mafiosi. Il pericolo va apprezzato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, assistito da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da ritenere “più probabile che non” la permeabilità criminosa. L’ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 non elide l’interdittiva, restando salvo il potere-dovere di aggiornamento della Prefettura. Le sopravvenienze favorevoli non inficiano la legittimità del provvedimento e vanno valutate in sede di riesame.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato l’informazione interdittiva antimafia emessa il 2 settembre 2025 dalla Prefettura e comunicata il giorno successivo, unitamente al parere del Gruppo Interforze Antimafia del 19 giugno 2025 e agli atti istruttori presupposti. Ha proposto motivi aggiunti avverso l’ordinanza comunale dell’8 settembre 2025, con cui è stata revocata la certificazione di attività e dichiarata la perdita di efficacia della relativa Scia.

La ricorrente ha dedotto l’illegittimità della valutazione prefettizia sotto molteplici profili: elementi risalenti e non attuali, assenza di specifici indizi di condizionamento, mero riferimento al contesto territoriale, richiamo improprio a fatti estranei alla società e all’amministratore, difetto di contraddittorio per l’introduzione postuma di un elemento investigativo nel provvedimento finale. Il Ministero dell’Interno e il Comune si sono costituiti chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente escluso che l’ammissione della società al controllo giudiziario elida l’interdittiva. La giurisprudenza amministrativa riconosce piena autonomia tra i giudizi: la sospensione ex lege degli effetti della misura opera solo per la durata del controllo, restando salvo il potere-dovere della Prefettura di aggiornare l’informativa ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011.

La Corte ha richiamato i principi consolidati in materia. L’interdittiva prescinde dall’accertamento di responsabilità penali e si fonda su elementi sintomatici e indiziari. Costituisce espressione di ampia discrezionalità, sindacabile sotto il profilo della logicità. Non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto in sede penale, né che ricorrano stabili relazioni economiche con esponenti mafiosi, essendo sufficienti mere frequentazioni o situazioni di condivisione di interessi.

Nel caso di specie, il quadro indiziario è stato desunto dalla caratterizzazione locale dell’attività in un territorio dominato da un sodalizio criminale, dalla provenienza professionale del legale rappresentante da un gruppo societario già attinto da provvedimenti penali e dall’assunzione di un dipendente in rapporto di parentela con esponenti del clan, al cui ingresso la Prefettura ha correlato un sensibile incremento del fatturato trimestrale.

Il Collegio ha respinto la censura sul difetto di contraddittorio, rilevando che l’elemento investigativo richiamato risulta citato “ad colorandum” a rafforzare un compendio già di per sé sufficiente. Ha poi precisato che l’esclusione del reato associativo non inficia la valutazione amministrativa, avendo il giudice penale accertato il ricorso al metodo mafioso per condizionare il mercato, elemento idoneo a fondare la prognosi di permeabilità.

Le sopravvenienze favorevoli — licenziamento del dipendente, revoca delle misure di prevenzione, ammissione alla prevenzione collaborativa — sono state ritenute irrilevanti sulla legittimità dell’atto, valutabile al momento della sua adozione, e rimesse al riesercizio del potere amministrativo. Il ricorso è stato respinto, con compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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