Inammissibile la riassunzione del creditore non insinuato al passivo (TAR Calabria n. 81 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il terzo interveniente ad adiuvandum, ai sensi dell’art. 28, comma 2, cod. proc. amm., deve essere titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente principale. Quando la parte adiuvata sia un’impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, la legittimazione del creditore a intervenire non può fondarsi sulla mera titolarità del credito, ma presuppone che il Commissario liquidatore abbia formato lo stato passivo e che il creditore abbia depositato la domanda di insinuazione ai sensi degli artt. 293-316 d.lgs. n. 14/2019. Solo con il perfezionamento dell’ammissione al passivo si determina il rapporto di dipendenza richiesto dalla norma. In difetto, l’intervento è inammissibile e la parte non può avvalersi dei poteri processuali, ivi compresa la riassunzione ex art. 80 cod. proc. amm., con conseguente estinzione del giudizio.

Il Fatto

Un consorzio di bonifica ha impugnato davanti al TAR Calabria la deliberazione della Giunta regionale con cui è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di altro consorzio, unitamente al presupposto decreto dirigenziale. Nel giudizio è intervenuta ad adiuvandum una società titolare di crediti verso l’ente in liquidazione.

Dichiarato interrotto il processo per la messa in liquidazione della parte ricorrente, la creditrice ha proposto atto di riassunzione ex art. 80 cod. proc. amm.. La Regione ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità dell’intervento, per non avere la società prodotto la domanda di ammissione al passivo, e quindi dell’atto di riassunzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 28, comma 2, cod. proc. amm.: l’intervento ad adiuvandum può essere proposto solo da chi è titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente principale, non da chi sarebbe legittimato a ricorrere in via autonoma. Richiamando Cass. civ. Sez. II n. 6357 del 2022, il Tribunale ricorda che l’interventore adesivo dipendente è portatore di un interesse proprio che non lo abilita a una pretesa autonoma, ma gli consente di affiancarsi alla parte adiuvata, in un giudizio che resta unico e invariato nell’oggetto.

Da qui la necessità di un interesse qualificato, giuridicamente rilevante e non meramente fattuale. L’interveniente deve essere titolare di un rapporto giuridico dipendente da quello oggetto del processo; una volta intervenuto assume lo status di parte, sia pure accessoria, e può esercitare i poteri della parte, compreso quello di riassunzione.

Il Collegio esamina poi la struttura della liquidazione coatta amministrativa, disciplinata dagli artt. 293-316 d.lgs. n. 14/2019. La formazione dello stato passivo si articola in una fase necessaria di natura amministrativa, in cui il Commissario liquidatore forma l’elenco dei crediti ammessi, e in una fase solo eventuale, devoluta all’autorità giudiziaria sulle impugnazioni o domande tardive. Ne deriva che il creditore diviene titolare di una posizione differenziata e qualificata solo all’esito della formazione dello stato passivo e previo deposito della domanda.

Nel caso concreto l’intervento si fondava sulla mera titolarità di crediti maturati verso il consorzio in liquidazione. La società non ha provato né che fosse stato formato lo stato passivo, né di avere depositato la domanda di insinuazione. La legittimazione del creditore non può quindi desumersi dal solo titolo del credito: occorre il perfezionamento dell’ammissione, che genera il rapporto di dipendenza con l’impresa in procedura.

L’omessa assunzione della qualità di terzo ha escluso che la società potesse intervenire e, dunque, proporre la riassunzione. L’atto è pertanto inammissibile e, richiamando Cons. Stato Sez. IV n. 8114 del 2022, ne consegue l’estinzione del giudizio. Le spese sono compensate in ragione dei profili interpretativi della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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