L’appalto integrato non si presume e la valutazione della struttura organizzativa resta discrezionale (TAR Lazio n. 13271 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di un appalto come integrato, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 36/2023, non può essere desunta da clausole generiche della lex specialis, ma postula una scelta espressa della stazione appaltante, corredata dalla motivazione richiesta dalla norma. Ne consegue che, ove i servizi di ingegneria e di progettazione siano previsti come meramente eventuali e del tutto residuali rispetto all’importo dei lavori, la procedura mantiene natura di appalto di lavori. In tale contesto, la valutazione della struttura organizzativa dell’offerente, espressa mediante coefficienti numerici dalla Commissione giudicatrice, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica sottratto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che l’esito non risulti affetto da manifesta illogicità, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. La mancata notifica del ricorso agli aggiudicatari di altri lotti non determina l’inammissibilità del gravame, quando la notifica sia stata effettuata ad almeno un controinteressato che potrebbe perdere l’aggiudicazione.
Il Fatto
Una società, classificatasi al secondo posto nella graduatoria del Lotto 3 di una procedura aperta per l’affidamento di servizi di ingegneria e lavori di manutenzione straordinaria di immobili, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore dell’operatore economico primo classificato. La ricorrente lamentava che, per il criterio relativo alla struttura organizzativa, la Commissione avesse attribuito alla propria offerta un coefficiente inferiore rispetto a quello riconosciuto all’aggiudicataria, nonostante l’offerta di quest’ultima omettesse la descrizione dell’organizzazione della progettazione esecutiva. La censura presupponeva la natura di appalto integrato della procedura, come affermato dall’art. 4 del disciplinare di gara.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente escluso ogni profilo di inammissibilità del ricorso, rilevando come la notifica all’aggiudicataria del Lotto 3 integrasse il requisito della notifica ad almeno un controinteressato, ai sensi dell’art. 44 c.p.a. La clausola sul c.d. vincolo di aggiudicazione, che avrebbe potuto giustificare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’aggiudicataria di altro lotto, è stata ritenuta superflua, attesa la manifesta infondatezza del ricorso nel merito.
Nel merito, il Collegio ha escluso che la procedura de qua potesse qualificarsi come appalto integrato. L’art. 44 del d.lgs. n. 36/2023, che ha superato il divieto generalizzato di cui al previgente art. 59 del d.lgs. n. 50/2016, richiede pur sempre una motivazione specifica nella determina a contrarre in ordine alle esigenze tecniche che giustificano l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione. Nel caso di specie, né la determina a contrarre né il disciplinare recavano alcuna indicazione in tal senso, mentre il capitolato speciale qualificava i servizi di progettazione come meramente eventuali, da attivarsi solo con specifico ordinativo.
La natura residuale e facoltativa della componente progettuale, peraltro, era confermata dai dati economici: l’importo dei servizi di ingegneria risultava pari a una frazione minima dell’importo complessivo dei lavori, e tale cifra comprendeva anche attività diverse dalla progettazione, quali indagini, rilievi e saggi. La Corte ne ha tratto il convincimento che la procedura fosse un appalto di lavori, con una componente ingegneristica del tutto marginale.
Da tale qualificazione discende l’infondatezza delle censure relative all’attribuzione dei punteggi. La valutazione della struttura organizzativa dell’offerente, inclusa l’eventuale organizzazione della progettazione, rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice, il cui esito è sindacabile solo in presenza di macroscopica illogicità o manifesto travisamento dei fatti. Il Tribunale ha escluso che nella specie emergessero tali vizi, evidenziando come il sindacato del giudice amministrativo non possa sostituirsi alle valutazioni dell’autorità pubblica in materia di regole tecniche di valutazione delle offerte. Le doglianze relative alla migliore qualità della struttura progettuale della ricorrente sono state, peraltro, ritenute inammissibili in quanto invasive della sfera valutativa riservata alla Commissione.
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Nota della Redazione
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