Termine per l’azione disciplinare e sanzione dopo proscioglimento per prescrizione (TAR Puglia n. 462 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di cui all’art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737/1981 per l’esercizio dell’azione disciplinare decorre dalla conoscenza qualificata, da parte dell’Amministrazione, della sentenza penale irrevocabile, acquisita mediante comunicazione della stessa, e non già dalla pubblicazione o dal passaggio in giudicato della pronuncia. Il termine massimo di durata del procedimento disciplinare di 270 giorni previsto dall’art. 5, comma 4, della legge n. 97/2001 trova applicazione esclusivamente in caso di sentenza penale irrevocabile di condanna per i delitti contro la pubblica amministrazione ivi indicati, e non anche nelle ipotesi di proscioglimento per prescrizione, alle quali continua ad applicarsi la disciplina del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. I tre regimi normativi — legge n. 97/2001, legge n. 19/1990 e d.P.R. n. 3/1957 — non possono essere attinti promiscuamente, riferendosi a fattispecie diverse alle quali il legislatore ha attribuito termini e scansioni temporali specifici. In caso di sentenza non irrevocabile di condanna o di proscioglimento non assistito da giudicato assolutorio, l’Amministrazione può legittimamente utilizzare a fini istruttori gli accertamenti compiuti in sede penale senza doverli ripetere. La sanzione disciplinare è espressione di valutazione discrezionale dell’Amministrazione, sindacabile solo per travisamento dei fatti, abnormità o manifesta sproporzione.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, impugnava il decreto di destituzione dal servizio adottato dal Capo della Polizia, unitamente alla delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina, all’esito di un procedimento disciplinare avviato dopo la definizione di un procedimento penale conclusosi, in parte, con declaratoria di non doversi procedere per prescrizione di alcuni reati — tra cui l’induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all’art. 319-quater c.p. — e, in parte, con assoluzione per altri reati.
Con quattro motivi di ricorso, il dipendente lamentava la violazione dei termini procedimentali, il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione del principio di proporzionalità e la disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti coinvolti nella medesima vicenda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo, relativo alla violazione del termine di cui all’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981, richiamando il principio — già affermato dal Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza n. 6289 del 2023 — secondo cui il termine decorre dalla conoscenza qualificata della sentenza irrevocabile, coincidente con la comunicazione alla Amministrazione, e non dalla pubblicazione o dal passaggio in giudicato della pronuncia. Nella specie, anche calcolando il dies a quo dalla data di irrevocabilità della sentenza (22.04.2024) anziché dalla trasmissione dell’attestazione via PEC (16.05.2024), il termine di 120 giorni risultava rispettato, essendo stato il procedimento avviato con la nomina del funzionario istruttore in data 20.08.2024.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha ritenuto che l’art. 5, comma 4, della legge n. 97/2001 — che fissa il termine di 270 giorni — trovi applicazione esclusivamente in caso di sentenza penale irrevocabile di condanna per i delitti contro la pubblica amministrazione, e non anche in caso di proscioglimento per prescrizione, rispetto al quale continua a trovare applicazione il d.P.R. n. 3/1957. I tre regimi normativi operano in modo alternativo, non cumulativo, in ragione della diversa capacità offensiva delle fattispecie. Anche volendo seguire l’orientamento estensivo, il termine di 270 giorni sarebbe stato comunque rispettato: calcolato dal 22.04.2024, esso scadeva il 17.01.2025, mentre il provvedimento sanzionatorio era stato adottato — come risulta dalla data del decreto facente fede fino a querela di falso — il 07.01.2025, rilevando il momento di adozione e non quello di notifica.
Il Tribunale ha poi escluso i vizi di istruttoria e motivazione, rilevando che l’Amministrazione, all’esito della sentenza di proscioglimento, non era tenuta a rinnovare l’istruttoria né a ripetere gli accertamenti svolti in sede penale, potendone legittimamente utilizzare le risultanze, attesa l’assenza di un giudicato assolutorio. La congruità dell’istruttoria e della motivazione risultava dalla dettagliata relazione istruttoria e dal verbale del Consiglio di disciplina, che avevano valutato le giustificazioni del dipendente e la gravità della condotta, caratterizzata da un «mercimonio della funzione pubblica» e da rilevante clamore mediatico. Quanto al profilo della proporzionalità, il Collegio ha ribadito che la scelta della sanzione è espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo in caso di abnormità o macroscopica sproporzione, non riscontrabili nella specie.
Infine, la censura di disparità di trattamento è stata respinta per difetto di prova dell’identità delle situazioni poste a confronto, essendo i precedenti invocati relativi a fattispecie di tentativo o istigazione, non comparabili con l’induzione consumata; al contrario, tutti gli altri appartenenti alla Polizia di Stato coinvolti nella medesima indagine avevano ricevuto la stessa sanzione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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