Payback dispositivi medici 2015-2018: definizione per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 13745 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La definizione del giudizio avverso i provvedimenti di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, a seguito del versamento della quota ridotta del 25 per cento ex art. 7 del D.L. 95/2025, conv. in L. 118/2025, è dichiarata dal giudice amministrativo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la parte ricorrente abbia manifestato obiettivamente di non avere più interesse alla decisione nel merito. La disposizione normativa qualifica l’integrale versamento come causa di estinzione dell’obbligazione e di preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale, imponendo alle regioni di accertare l’avvenuto pagamento con provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, con conseguente cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il provvedimento dirigenziale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 8049 del 14 dicembre 2022, concernente la definizione dell’elenco delle aziende fornitrici e l’attribuzione degli importi dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, era esteso al Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa, al Decreto 6 ottobre 2022 recante le linee guida e agli atti presupposti, nel quadro del c.d. payback dispositivi medici.

Nella pendenza del giudizio, è entrato in vigore l’art. 7 del D.L. 95/2025, conv. modif. in L. 118/2025, che ha rimodulato l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per il quadriennio 2015-2018, subordinandone l’assolvimento al versamento, entro trenta giorni, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la portata dell’art. 7 del D.L. 95/2025, convertito con modificazioni dalla L. 118/2025, il quale dispone che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici, previsti dalle disposizioni dell’art. 9-ter, comma 9, del D.L. 78/2015 e dell’art. 8, comma 3, del D.L. 34/2023, si intendono assolti con il versamento della quota ridotta del 25 per cento. La norma precisa, altresì, che l’integrale versamento estingue l’obbligazione, precludendo alle aziende ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione per gli anni considerati.

Il Tribunale ha poi osservato che la ricorrente, da un lato, non ha depositato la documentazione relativa agli ordini di bonifico idonea a dimostrare l’avvenuto versamento dell’importo previsto dalla disposizione sopravvenuta e, dall’altro, ha reso una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, manifestando obiettivamente la carenza di un interesse alla decisione nel merito della controversia. La dichiarazione della parte ha indotto il Collegio a riqualificare la fattispecie come sopravvenuta carenza di interesse, piuttosto che come cessazione della materia del contendere in senso proprio, in mancanza dei provvedimenti regionali di ricognizione degli avvenuti pagamenti previsti dalla norma.

In applicazione del principio per cui la sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso, il Tribunale ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti. La decisione tiene conto dell’andamento del contenzioso e dei caratteri di novità e complessità della questione, che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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