Ottemperanza per la carta docente: l’inottemperanza dell’Amministrazione e la nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3302 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la pronuncia del giudice amministrativo non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha la sola funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo esecutivo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme richieste dal creditore, come calcolata, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione né per il commissario ad acta, che dovranno verificarne l’esatta misura alla luce del titolo e della legge. Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, è condizione necessaria per la proponibilità dell’azione di ottemperanza volta al recupero coattivo di somme di danaro. L’inottemperanza dell’Amministrazione, ove non contestata, legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina sin d’ora di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di euro 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Il titolo esecutivo era passato in giudicato ed era stata notificata l’attestazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c.. Non avendo ricevuto soddisfazione, la creditrice proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo di ordinare all’Amministrazione di conformarsi al giudicato, di nominare un commissario ad acta e di condannare la controparte alle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa azionata era supportata da idonea documentazione e non era stata adeguatamente contrastata dall’Amministrazione, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..
Nel merito, il Collegio ha precisato la natura del giudizio di ottemperanza, affermando che esso non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma è volto esclusivamente a garantirne il soddisfacimento. Pertanto, l’importo indicato dal creditore non è vincolante per l’Amministrazione, che dovrà verificare la corretta quantificazione di capitale e interessi secondo i parametri del titolo e delle norme civilistiche in materia di interessi legali (artt. 1282 e ss. cod. civ.).
Il Tribunale ha inoltre accertato che, nella specie, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, il cui spirare costituisce presupposto per l’azione di recupero coattivo dinanzi al giudice dell’ottemperanza.
Accertata l’inottemperanza, il TAR ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, specificando che i conteggi degli interessi prodotti dal creditore non sono vincolanti se non nei limiti di legge. Per il caso di ulteriore inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, che sarà investito su istanza del creditore e dovrà provvedere all’esecuzione entro i successivi sessanta giorni, determinando l’importo definitivamente dovuto e adottando gli atti necessari.
Infine, il Collegio ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 per compensi, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, considerata la natura stereotipata dell’attività difensiva in tali controversie.
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