Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso avverso la disciplina del corso intensivo per dirigenti scolastici (TAR Lazio n. 11117 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata e depositata dalle parti ricorrenti, determina l’estinzione del giudizio senza bisogno di valutare il merito delle censure proposte. La declaratoria di estinzione non richiede l’accertamento della fondatezza delle domande, essendo sufficiente la verifica della inequivoca volontà abdicativa delle parti. In presenza di una costituzione solo formale dell’Amministrazione resistente, le spese di lite possono essere integralmente compensate, non ricorrendo i presupposti per una condanna alle spese a carico della parte soccombente.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti esclusi dalla procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici indetta con d.D.G. n. 1259/2017 per mancato superamento della prova scritta, impugnavano gli atti con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva disciplinato le modalità di accesso al corso intensivo di formazione previsto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss., d.l. n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2023. Con il ricorso, i docenti lamentavano l’illegittimità delle norme di selezione, ritenute ultronee rispetto all’intervento legislativo, deducendo plurimi motivi di censura, tra cui la violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., dell’art. 10 del d.m. n. 138/2017 e dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e legittimo affidamento, nonché prospettando questione di legittimità costituzionale. L’Amministrazione si costituiva in giudizio resistendo al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che le parti ricorrenti avevano dichiarato di voler rinunciare al ricorso con atti notificati e depositati in data 30 luglio 2024 e 29 aprile 2026. La volontà abdicativa è stata valutata come inequivoca e rituale, non essendo emersi elementi che potessero indurre a dubitare della sua genuinità o della sua conformità alle prescrizioni processuali.
Il Collegio ha quindi applicato il principio per cui la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio, senza che sia necessaria alcuna disamina nel merito delle censure proposte. La declaratoria di estinzione, ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm., costituisce l’esito naturale del venir meno dell’interesse alla definizione della controversia da parte del ricorrente.
Quanto alle spese, il Tribunale ha osservato che la costituzione dell’Amministrazione resistente aveva natura solo formale, non avendo l’Avvocatura erariale svolto attività difensiva sostanziale che potesse giustificare una condanna alle spese a carico dei ricorrenti. Tale circostanza ha indotto il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, in deroga al principio generale della soccombenza virtuale.
Il giudizio è stato pertanto dichiarato estinto, con compensazione delle spese, e il Tribunale ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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