Rifiuti speciali in discarica, legittimazione del terzo conferitore (TAR Umbria n. 46 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il soggetto che si limiti a conferire i propri rifiuti presso una discarica gestita da un terzo non è titolare di una posizione di interesse legittimo autonomamente azionabile avverso gli atti che programmano i flussi di conferimento. Il suo interesse è dipendente e mediato da quello del gestore dell’impianto, unico destinatario del potere amministrativo, e legittima al più un intervento adesivo, non l’impugnazione autonoma, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. Nel merito, l’Autorità d’ambito può recepire i quantitativi massimi di rifiuti speciali fissati dal piano regionale di gestione dei rifiuti, che sono vincolanti e non mere stime previsionali, perché funzionali all’obiettivo di minimizzazione dello smaltimento in discarica.
Il Fatto
Una società attiva nella valorizzazione dei rifiuti, parte di un gruppo industriale, si avvaleva da anni della discarica di un impianto regionale per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, in forza di contratti annuali per quantitativi fino a diverse migliaia di tonnellate. Con il ricorso introduttivo ha impugnato la delibera con cui l’Autorità umbra rifiuti e idrico ha approvato la programmazione provvisoria per il 2025 dei flussi conferibili agli impianti regionali, deducendo la riduzione dei quantitativi di rifiuti speciali ed extraregionali assegnati a quella discarica.
Con successivi motivi aggiunti ha gravato anche la delibera di programmazione definitiva per il triennio 2025-2027. La Regione e l’Autorità si sono costituite eccependo l’inammissibilità per carenza di interesse e, nel merito, l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato d’ufficio la legittimazione a ricorrere. L’azione è ammessa solo a tutela di un interesse personale, diretto e attuale: la lesione deve derivare immediatamente dal provvedimento impugnato, non da riflessi indiretti su una sfera giuridica altrui. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 3 del 2022, il Tribunale ha ribadito che sono enucleabili posizioni di interesse legittimo solo in capo ai soggetti posti in relazione di immediata inerenza con l’esercizio del potere.
Nel caso concreto, destinatario dei provvedimenti è unicamente il gestore dell’impianto; l’interesse della ricorrente è mediato dagli accordi commerciali con esso e si risolve in una mera aspettativa alla reiterazione dei contratti degli anni precedenti, non essendo stato allegato alcun rapporto in essere per il 2025. Il Collegio ha confermato tale impostazione richiamando Cons. Stato, sez. VII, n. 5985 del 2019, che aveva riconosciuto in capo ai conferitori una posizione dipendente, idonea solo all’intervento adesivo.
Il Tribunale ha comunque esaminato il merito, ove ha ricostruito il quadro normativo. L’art. 6, comma 2, lett. l), l.r. Umbria n. 11 del 2013 attribuisce all’Autorità d’ambito il potere di fissare i flussi massimi, mentre il potere di incidere sui rifiuti speciali deriva dall’obbligo di rispetto del piano regionale di gestione dei rifiuti, i cui quantitativi non sono mere stime previsionali ma previsioni vincolanti, funzionali agli obiettivi europei e statali di riduzione dei conferimenti in discarica. Rilevano in tal senso la prescrizione n. 2.140 dell’AIA e il contratto di servizio, che già vincolavano il gestore alla pianificazione regionale.
Infine, non è irragionevole la scelta di privilegiare, in un impianto “minimo”, il conferimento dei rifiuti urbani di provenienza regionale rispetto ai rifiuti speciali.
Nota della Redazione
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