Conflittualità di vicinato e divieto di detenzione armi (TAR Umbria n. 48 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La conflittualità di vicinato costituisce presupposto autonomo e sufficiente del divieto di detenzione di armi adottato ai sensi dell’art. 39 del TULPS, anche quando non si sia già verificato alcun uso improprio delle armi. Il venir meno della condanna penale per effetto di una pronuncia assolutoria in appello non determina automaticamente la revoca del divieto, poiché il giudizio di inaffidabilità è prognostico e autonomo rispetto all’esito del processo penale. In presenza di un’istanza di revoca meramente riproduttiva di una precedente, l’Amministrazione non è tenuta alla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, né ad avviare una nuova fase partecipativa. Un giudizio positivo pregresso non vincola l’esercizio del potere discrezionale di tutela preventiva della sicurezza pubblica.

Il Fatto

La Prefettura aveva vietato al ricorrente la detenzione di armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 del TULPS, ravvisando la sua inaffidabilità in ragione di un contenzioso con alcuni vicini, sfociato in una condanna in primo grado per violenza privata, atti persecutori e minaccia aggravata. Era seguita la revoca del porto di fucile da parte della Questura.

La Corte di Appello di Perugia, in riforma della decisione di primo grado, aveva assolto il ricorrente perché il fatto non sussiste dai reati di violenza privata e atti persecutori, dichiarando l’estinzione per prescrizione del reato di diffamazione e il non doversi procedere per la minaccia, per mancanza di querela. Su questa base il ricorrente aveva chiesto la revoca del divieto, ottenendo due successivi rigetti. Ha impugnato l’ultimo diniego, deducendo vizi procedimentali e di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso. Sulla censura procedimentale osserva che la ratio dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è evitare provvedimenti a motivazione sorpresa. Nel caso di un’istanza di riesame semplice, non disciplinata da norma specifica e volta a un rinnovato esercizio del potere sulla medesima situazione, l’Amministrazione non deve trasmettere il preavviso di rigetto prima di un provvedimento confermativo fondato sull’immodificabilità della precedente valutazione. L’istanza era sostanzialmente riproduttiva della precedente.

Quanto alla dedotta contraddittorietà con i rinnovi delle autorizzazioni di p.s., la Corte rileva che il primo divieto era stato adottato pochi mesi dopo la condanna di primo grado, risalente al 2019. La tempestività del diniego va valutata rispetto al momento in cui il motivo di inaffidabilità emerge in modo ufficiale. L’Amministrazione conserva il potere e il dovere di assicurare la massima tutela preventiva della sicurezza pubblica; una valutazione positiva pregressa non la vincola.

Sul punto centrale, il Tribunale ribadisce che la conflittualità con i vicini è presupposto ostativo alla detenzione di armi. La tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, tende ad acuirsi con il tempo: è inopportuno che i protagonisti di tali conflitti abbiano la disponibilità di armi, ancorché l’uso improprio non si sia già verificato. La litigiosità è di per sé idonea a giustificare il divieto, poiché il clima di conflittualità può essere solo momentaneamente sopito.

La Corte esamina poi il quadro dei precedenti penali. L’estinzione del reato di diffamazione per prescrizione e il non doversi procedere per la minaccia per mancanza di querela non smentiscono la sussistenza della conflittualità: altrimenti il procedimento non sarebbe iniziato e non avrebbe condotto a condanna in primo grado per i reati più gravi. I fatti non sono così risalenti da perdere rilevanza. Non è implausibile, quindi, la valutazione prefettizia sugli atteggiamenti di sfida e sugli scambi verbali accesi con il vicinato per futili motivi. Il ricorso è infondato; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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