Rifiuti, programmazione AURI e difetto di legittimazione dell’utilizzatore della discarica (TAR Umbria n. 45 del 07.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere deve essere personale, diretto e attuale. Il soggetto che utilizzi una discarica in forza di contratti commerciali con il gestore, per conferirvi rifiuti speciali, non è titolare di una posizione di interesse legittimo nei confronti della programmazione dei flussi adottata dall’autorità d’ambito: la lesione deriva solo mediatamente dagli accordi negoziali con il gestore, il quale è l’unico destinatario dei provvedimenti. Il suo interesse è dipendente da quello del gestore e legittima al più l’intervento adesivo, non l’impugnazione autonoma. Nel merito, i limiti quantitativi fissati nel PRGIR sono vincolanti per la programmazione d’ambito, anche quanto ai rifiuti speciali, perché incidono sulle volumetrie residue complessive.

Il Fatto

Una società che opera nella valorizzazione dei rifiuti, riconducibile a un gruppo attivo nel settore, conveniva in giudizio l’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico e la Regione Umbria per l’annullamento della delibera AURI n. 51 del 27 dicembre 2024, recante la programmazione provvisoria per il 2025 dei flussi conferibili agli impianti regionali di trattamento e smaltimento, e, in via subordinata e in parte qua, del PRGIR approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 360 del 14 novembre 2023.

La ricorrente riferiva di avvalersi della discarica di Orvieto per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, in forza di contratti annuali con il gestore, e lamentava che il nuovo tetto di 10.000 tonnellate per i rifiuti speciali anche extraregionali la privasse della possibilità di conferire quantitativi analoghi a quelli degli anni precedenti, costringendola a soluzioni alternative più costose. Con successivi motivi aggiunti impugnava anche la delibera AURI n. 24 del 26 maggio 2025, di approvazione della programmazione definitiva del triennio 2025-2027. Le parti pubbliche eccepivano, tra l’altro, il difetto di interesse; il Collegio rilevava d’ufficio la possibile inammissibilità per la natura dipendente dell’interesse.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via preliminare la questione di legittimazione attiva. Richiamando l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 2022, il Collegio ricorda che l’azione è ammessa solo a tutela di un interesse che sia personale, diretto e attuale, dovendo la lesione derivare immediatamente dal provvedimento impugnato; mere posizioni di riflesso legittimano al più l’intervento in giudizio.

Nel caso concreto, i destinatari dei provvedimenti sono i gestori degli impianti, e in particolare quello della discarica di Orvieto. La ricorrente non versa in una relazione di immediata inerenza con l’esercizio del potere, operando il suo interesse solo in via mediata, attraverso gli accordi commerciali per la determinazione dei quantitativi da conferire. Manca inoltre un rapporto contrattuale interrotto dal gestore in ragione degli atti gravati: emerge una mera aspettativa alla reiterazione dei contratti delle annualità pregresse, non essendo stato versato alcun impegno scritto per il 2025.

La conclusione è suffragata dalla giurisprudenza sulle vicende analoghe: la Sez. IV del Consiglio di Stato n. 5985 del 2019 ha riconosciuto alle imprese che conferiscono in discarica una posizione di mero fatto, dipendente da quella del gestore, utile per l’intervento adesivo ma non per l’azione autonoma. Ricorso e motivi aggiunti sono pertanto inammissibili per difetto di legittimazione.

Il Collegio esamina comunque il merito. Il quadro normativo — dagli artt. 179, 196, 198 e 199 del d.lgs. n. 152/2006 al d.lgs. n. 36/2003 — colloca lo smaltimento in discarica all’ultimo posto della gerarchia dei rifiuti e impone la progressiva riduzione dei conferimenti. I limiti quantitativi fissati nella tabella 25 del PRGIR non sono mere stime, ma previsioni vincolanti, la cui deroga vanificherebbe gli obiettivi europei. Ne deriva che l’art. 6, comma 2, lett. l), della l.r. Umbria n. 11/2013 fonda il potere di AURI di programmare i flussi, in via sussidiaria anche per i rifiuti speciali, in coerenza con la pianificazione regionale e con le prescrizioni dell’AIA e del contratto di servizio.

Quanto ai restanti motivi, il secondo del ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la programmazione definitiva mutato la proporzione tra gli impianti, ed è comunque infondato; il terzo è infondato, essendo la riduzione prevedibile già dal PRGIR. La scelta di privilegiare i rifiuti urbani rispetto agli speciali rientra nella discrezionalità dell’Autorità. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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