Nessuna presunzione causale per le patologie non tumorali del militare (TAR Sicilia n. 631 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presunzione del rapporto causale come insito nel tipico rischio professionale, affermata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 12, 13, 14 e 15 del 2025, opera esclusivamente per le patologie tumorali insorte in militari esposti ad uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti. Per le infermità non tumorali continuano a trovare applicazione le ordinarie regole sull’onere della prova: occorre la dimostrazione certa che il servizio abbia agito quale concausa efficiente e determinante, non essendo sufficiente la mera possibile valenza patogenetica. Il giudizio del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo per assenza di motivazione, manifesta illogicità o travisamento dei fatti.

Il Fatto

Il ricorrente, sottufficiale dell’Esercito Italiano, ha prestato servizio dal 1989 fino al congedo assoluto per infermità nel 2017. Ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due patologie, asseritamente contratte per l’esposizione ad amianto e ad altri agenti patogeni durante addestramenti e missioni in ambienti disagiati.

La Commissione Medica Ospedaliera ha escluso l’ascrivibilità della prima patologia a categoria e ha collocato la seconda nella Tabella B. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha negato il nesso causale e il Ministero della Difesa ha respinto le istanze. Il ricorso, dapprima proposto al giudice civile, è stato riassunto davanti al TAR Sicilia dopo le declaratorie di difetto di giurisdizione e di incompetenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia. I pareri del Comitato, incardinato presso tale Ministero, hanno portata sostanzialmente provvedimentale e il decreto ministeriale di diniego costituisce atto complesso, espressione di una potestà decisionale intestata congiuntamente ai due organi.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce il riparto di competenze fissato dal d.P.R. n. 461/2001 e dall’art. 198, comma 4, d.lgs. n. 66/2010. Al Comitato spetta in via esclusiva l’accertamento della riconducibilità delle cause produttive dell’infermità al servizio; alla Commissione Medica Ospedaliera compete la valutazione dell’ascrivibilità a categoria di compenso.

Richiamata la giurisprudenza consolidata, il Collegio ribadisce che è necessaria una concausa efficiente e determinante e che rilevano solo fatti eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, con esclusione dei disagi e delle fatiche connaturati alla vita militare. Il sindacato giurisdizionale resta nei limiti del controllo di legittimità sulla discrezionalità tecnica.

Il passaggio decisivo riguarda l’ambito della presunzione elaborata dalla Plenaria. Il Collegio ne circoscrive l’operatività alle sole patologie tumorali da esposizione a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti, escludendone l’estensione alle infermità di diversa natura. Per queste ultime permangono le ordinarie regole probatorie.

Su tali basi il diniego risulta immune da travisamento dei fatti e da manifesta illogicità. La perizia di parte non scalfisce il parere del Comitato, non essendo dimostrata l’erroneità della regola tecnico-scientifica applicata. Rigettate anche la domanda risarcitoria ex art. 2087 c.c. e le istanze istruttorie, il ricorso è integralmente respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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