Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro davanti al TAR (TAR Piemonte n. 321 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione ai titoli esecutivi formati dal giudice del lavoro, accertata la rituale notifica del titolo e l’infruttuoso decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 senza che l’obbligazione sia stata adempiuta. Il termine per l’esecuzione è di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di protratta inottemperanza va nominato sin d’ora il commissario ad acta, con funzioni sostitutive a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascun ricorso, indipendentemente dalla riunione.
Il Fatto
Numerosi docenti hanno agito davanti al TAR Piemonte per ottenere l’esecuzione di altrettante sentenze del giudice del lavoro, con le quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere somme sulla Carta Elettronica del Docente a titolo di contributo per la formazione. I titoli, passati in giudicato, erano stati notificati in copia attestata conforme e non risultavano eseguiti.
Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento. Le cause, previa riunione disposta dal Presidente della Sezione ai sensi del decreto n. 3/2025, sono state trattenute in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. e notificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data del ricorso era decorso il termine dilatorio dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Non vi è contestazione sull’inottemperanza. Il TAR ordina quindi all’Amministrazione di eseguire i titoli e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.
Il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato con facoltà di delega, il quale provvede entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. La parte ricorrente deve comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni. Il compenso commissariale è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, per ciascun ricorso, secondo la Tabella n. 21 del DM n. 55/2014, dimezzate e ridotte per la serialità della controversia e per la difficoltà operativa dell’Amministrazione. Si provvede alla distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Collegio manda infine alla Segreteria di trasmettere i fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza sui profili di danno erariale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.