Inammissibile il ricorso che chiede la rilettura delle prove testimoniali (Cass. pen. Sez. VII n. 9344 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità o meno del teste è una questione di fatto, che trova la sua chiave di lettura in una motivazione logica e non può essere rivalutata in sede di legittimità. Il sindacato della Corte di cassazione resta escluso salvo che il giudice di merito sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture, a ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit e insuscettibili di verifica empirica, oppure a una pretesa regola generale priva di una pur minima plausibilità. È pertanto inammissibile il ricorso che, riproducendo censure già vagliate e disattese, si risolva in una richiesta di rilettura delle fonti probatorie e trasformi la Corte di legittimità in un giudice del fatto.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, deducendo un vizio motivazionale in relazione alla valutazione di inattendibilità operata dal giudice di merito sulle dichiarazioni testimoniali di un teste. Ha chiesto, per l’effetto, l’annullamento della sentenza impugnata.
La questione approda in sede di legittimità perché il ricorrente assume che la Corte di appello abbia male apprezzato le dichiarazioni del teste, senza confrontarsi con il percorso argomentativo dei giudici del gravame.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Il ricorso si sostanzia in mere doglianze in punto di fatto ed è volto a prefigurare una rivalutazione o una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame hanno dato conto degli elementi di prova sulla responsabilità del prevenuto e hanno diffusamente motivato sull’assoluta inattendibilità delle dichiarazioni del teste, al punto da considerarle mendaci e da disporre, con separata ordinanza, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica del Tribunale di Locri.
A fondamento della ritenuta inattendibilità la Corte territoriale ha valorizzato molteplici elementi: l’indicazione generica del soggetto che avrebbe informato telefonicamente il teste; i profili di contraddittorietà intrinseca emersi dall’esame testimoniale; il contrasto con le dichiarazioni dei congiunti e dell’operatore di polizia giudiziaria; la mancata riscontrata presenza del teste sul luogo dell’incidente; e la piena attendibilità delle dichiarazioni degli altri testimoni.
Rispetto a tale motivata pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione: un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe la Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Sez. II n. 7667 del 29.01.2015, Cammarota, Rv. 262575-01; Sez. IV n. 10153 dell’11.02.2020, Rv. 278609-01). Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla condanna alle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria (Corte cost. sent. n. 186 del 13.06.2000).
Nota della Redazione
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