Particolare tenuità e indici prevalenti nei reati tributari (Cass. pen. Sez. III n. 26236 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, l’art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024 in attuazione della legge delega n. 111 del 2023, consente di beneficiare della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non solo in base agli ordinari criteri, ma anche in ragione di ulteriori indici — tra cui l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto alla soglia di punibilità, l’avvenuto pagamento integrale rateizzato e l’entità del debito residuo — da valutare in modo prevalente. La norma ha natura sostanziale e non meramente processuale ed è pertanto applicabile, in forza dell’art. 2 cod. pen., anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Il giudizio sulla particolare tenuità dell’offesa non presta il fianco a censure in sede di legittimità quando sia sorretto da considerazioni coerenti con i dati oggettivi acquisiti e non manifestamente illogiche.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 25 novembre 2025, ha confermato la condanna resa dal Tribunale di Parma il 21 maggio 2024 nei confronti del legale rappresentante di una società, riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, per avere indicato nella dichiarazione annuale, mediante l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, elementi passivi fittizi. Il giudice di merito ha irrogato la pena detentiva, le pene accessorie e la confisca, diretta e per equivalente, fino alla concorrenza di un importo determinato.
Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo ha denunciato vizi di motivazione e violazioni processuali in ordine alla prova del reato e del dolo; con il secondo ha contestato il diniego della causa di esclusione della punibilità, lamentando l’omessa applicazione del novellato art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando anzitutto che alcune censure erano nuove, perché non devolute al giudice di appello, e che, in ogni caso, le doglianze erano generiche e riproduttive di deduzioni già vagliate dai giudici di merito.
Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità hanno escluso la violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., ricordando che l’obbligo di rispettare le garanzie del codice sorge solo quando al fatto è possibile attribuire rilevanza penale in tutti i suoi elementi costitutivi. La sua violazione, inoltre, non determina automaticamente l’inutilizzabilità dei risultati probatori, occorrendo la specifica indicazione della norma codicistica che la prevede per i singoli atti.
La Corte ha poi escluso la violazione dell’art. 195 cod. proc. pen., osservando che l’inutilizzabilità della dichiarazione de relato deriva solo dall’inosservanza del primo comma, quando il giudice non disponga l’esame della fonte diretta su richiesta di parte, e non dal mancato esercizio del potere d’ufficio di cui all’art. 507 cod. proc. pen.; nella specie nessuna richiesta era stata avanzata. Le plurime circostanze dimostrative dell’inesistenza delle operazioni non risultavano attaccate con censure specifiche.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricostruito la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 87 del 2024: gli autori dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 possono beneficiare della particolare tenuità del fatto anche in ragione di ulteriori indici, da valutare in modo prevalente. La norma ha natura sostanziale ed è applicabile ai fatti anteriori. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva coerentemente escluso la causa di non punibilità per la non modesta entità del debito tributario, il mancato pagamento, anche parziale, dell’obbligazione e l’assenza di una situazione di crisi. Il giudizio, non manifestamente illogico, non presta il fianco alle doglianze difensive. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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