L’intervento difensivo in Cassazione resta meramente eventuale (Cass. pen. Sez. 2 n. 13570 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per cassazione, l’istanza di rinvio per concessione del termine a difesa non può essere accolta qualora la nomina del nuovo difensore, intervenuta alla vigilia dell’udienza, costituisca un espediente che intralcia il normale svolgimento del processo, dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo. L’intervento del difensore nel giudizio di legittimità è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza ed è escluso per quelli in camera di consiglio; tale principio vale anche quando il ricorso sia trattato con il rito orale.

Il Fatto

La Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce che ha dichiarato la responsabilità di due imputate per il delitto di utilizzo di carta di pagamento di provenienza illecita, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva. Le imputate hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità del giudizio di appello per omessa notifica del decreto di citazione, il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e l’illegittima applicazione della recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rigettato l’istanza di rinvio presentata dal difensore nominato alla vigilia dell’udienza, richiamando il principio per cui il termine a difesa di cui all’art. 108 cod. proc. pen. non determina il diritto al rinvio in ogni caso di nomina tardiva. Il diritto di difesa va bilanciato con la ragionevole durata del processo, senza che le nomine e le revoche dei difensori diventino uno strumento di controllo dei tempi processuali. Nel giudizio di legittimità l’intervento del difensore è meramente eventuale, anche quando la trattazione avvenga con rito orale, non essendo configurabile un legittimo impedimento in assenza di documentazione.

Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa alle notifiche. Il decreto di citazione in appello risulta notificato a mani proprie a una delle imputate e all’altra, all’epoca detenuta, nel luogo di detenzione, in conformità all’art. 156 cod. proc. pen. L’udienza si è svolta con rito cartolare, senza partecipazione delle parti, non essendo stata avanzata istanza di trattazione orale dal difensore ritualmente avvisato.

In ordine al secondo motivo, la Corte ha osservato che l’identificazione dell’autrice dei prelievi non si fonda esclusivamente sul riconoscimento da parte dei verbalizzanti, ma su inequivoci elementi distintivi dell’identità somatica, quali alcuni nei sul viso. Il concorso dell’altra imputata è stato desunto dalle immagini della videocamera, dalle quali emerge che la stessa si poneva alle spalle della figlia per coprirla e assisterla durante il prelievo.

Quanto alla recidiva, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito che ha evidenziato la pluralità di precedenti specifici e il coinvolgimento in ulteriori analoghe condotte, sintomatici di una spiccata pericolosità sociale delle ricorrenti. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché reiterativi e manifestamente infondati, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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