Autorizzazione indagini bancarie non allegata: avviso legittimo (Cass. civ. Sez. V n. 9645 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione allo svolgimento delle indagini bancarie prescritta dall’art. 32, comma 1, n. 7) d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 51, comma 2, n. 7) d.P.R. n. 633 del 1972 esplica una funzione meramente organizzativa, incidendo esclusivamente nei rapporti tra uffici, e non richiede alcuna motivazione. Ne consegue che la sua mancata allegazione all’avviso di accertamento e la sua mancata esibizione all’interessato non comportano l’illegittimità dell’atto impositivo fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite. L’illegittimità può essere determinata soltanto dalla materiale assenza dell’autorizzazione e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente.

Il Fatto

La Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate notificava a un imprenditore individuale, esercente l’attività di costruzione di edifici, un avviso di accertamento fondato sugli esiti di indagini bancarie. L’atto riprendeva a tassazione, ai fini IRPEF e IRAP, redditi non dichiarati per il periodo d’imposta 2009 e disconosceva la detrazione IVA relativa ad alcune operazioni ritenute inesistenti.

Il contribuente impugnava l’avviso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso annullando l’atto impositivo. La decisione era confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, sul rilievo che all’avviso non era stata allegata l’autorizzazione del Direttore Regionale allo svolgimento delle indagini bancarie e che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, legge n. 212 del 2000, tale omissione determinava la nullità dell’atto, non sanabile dalla produzione successiva in giudizio. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., l’Amministrazione ha denunciato la violazione degli artt. 32 e 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7, comma 1, legge n. 212 del 2000. Si contestava alla Commissione regionale di aver ritenuto necessaria l’allegazione dell’autorizzazione del direttore regionale ai fini della legittimità dell’avviso. L’autorizzazione, si obiettava, costituisce un mero atto endoprocedimentale, non incidente sulla validità dell’avviso, e in ogni caso producibile nel corso del giudizio tributario.

La Corte ha ritenuto il motivo fondato. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l’autorizzazione prescritta dall’art. 32, comma 1, n. 7) d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 51, comma 2, n. 7) d.P.R. n. 633 del 1972 esplica una funzione meramente organizzativa, incidente solo nei rapporti tra uffici, e non richiede alcuna motivazione. La sua mancata allegazione ed esibizione all’interessato non comporta dunque l’illegittimità dell’avviso fondato sulle movimentazioni bancarie acquisite.

La Corte ha precisato che l’illegittimità può essere determinata soltanto dalla materiale assenza dell’autorizzazione e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente. A sostegno ha richiamato i propri precedenti Cass. n. 11642/2023, Cass. n. 2643/2023 e Cass. n. 2398/2023. La regula iuris è stata disattesa dalla Commissione regionale, che è incorsa nell’error in iudicando lamentato.

Il secondo motivo, prospettante l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., è rimasto assorbito. La Corte ha disposto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., la cassazione della sentenza gravata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame uniformato al principio di diritto espresso. Al giudice del rinvio è stata rimessa anche la pronuncia sulle spese, a norma dell’art. 385, comma 3, cod. proc. civ..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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