Rifiuto della banca di liquidare pro quota al coerede in caso di opposizione di altro erede (ABF Collegio di Napoli n. 1883 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo il rifiuto dell’intermediario di procedere alla liquidazione pro quota della quota ereditaria spettante a un singolo coerede quando risulti l’opposizione scritta di altro coerede alla divisione. Il conflitto tra coeredi sulla consistenza e sulla ripartizione dell’asse ereditario integra una controversia che esula dai poteri dell’intermediario, tenuto a non dare esecuzione a disposizioni che possano pregiudicare la posizione degli altri aventi diritto. L’intermediario non è obbligato a una liquidazione separata in presenza di un’opposizione formale, dovendo piuttosto salvaguardare l’integrità della massa comune fino alla definizione della divisione.
Il Fatto
Il ricorrente, erede legittimo insieme a due fratelli della madre deceduta nel marzo 2025, chiedeva all’intermediario la liquidazione della propria quota pari a un terzo delle somme giacenti su un conto corrente e sul valore di un deposito in amministrazione facenti capo alla de cuius.
L’intermediario, dopo aver informato tutti i coeredi, rappresentava che la terza coerede aveva manifestato formale opposizione alla liquidazione pro quota, dichiarando la necessità di ricostruire i movimenti dei rapporti e di verificare il rispetto delle quote di riserva. Da qui il rifiuto dello svincolo parziale e il ricorso all’Arbitro.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove da un accertamento pacifico: gli eredi legittimi sono i tre figli e uno di essi ha fatto pervenire all’intermediario una opposizione scritta alla liquidazione pro quota in favore degli altri coeredi.
Su questa base il Collegio richiama l’indirizzo consolidato dei Collegi ABF, secondo cui è pienamente legittimo il rifiuto dell’intermediario di procedere a un’autonoma e separata liquidazione pro quota di un singolo coerede o di alcuni coeredi, laddove consti l’espressa opposizione di altro coerede. Il richiamo è a precedenti degli stessi Collegi (Napoli n. 13623 del 2022; Roma n. 285 del 2026; Milano n. 98 del 2026), citati a conferma dell’orientamento.
Il ragionamento è lineare: l’intermediario non è chiamato a risolvere il conflitto tra coeredi sulla consistenza dell’asse e sul rispetto delle quote di riserva. La presenza di un’opposizione formale rende la richiesta di liquidazione parziale non eseguibile senza il rischio di pregiudicare la posizione degli altri aventi diritto. L’intermediario, quindi, non versa in una posizione di inadempimento, ma si attiene a una condotta prudente e conforme ai principi di legge e agli orientamenti dell’Arbitro.
Il Collegio, pertanto, non accoglie il ricorso, riconoscendo la correttezza della condotta dell’intermediario che si è astenuto dallo svincolo parziale in presenza dell’opposizione della coerede.
Nota della Redazione
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