Segnalazione SIC legittima con preavviso in area riservata e avviso SMS (ABF Collegio di Napoli n. 1881 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione di un cliente persona fisica in un sistema di informazioni creditizie è legittima quando concorrono la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento e il rispetto delle prescrizioni procedurali che impongono il preavviso della prima iscrizione pregiudizievole. Il preavviso può essere reso mediante pubblicazione nell’area riservata ad accesso esclusivo del cliente, con contestuale avviso tramite SMS alert, se tali modalità sono approvate specificamente nel contratto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. e conformi all’Allegato 1 al Nuovo Codice di Condotta SIC. Il preavviso deve precedere di almeno quindici giorni la visibilità della segnalazione nei SIC.
Il Fatto
Il ricorrente contesta l’illegittimità di alcune segnalazioni negative in SIC relative a un prestito personale erogato dall’intermediario, sostenendo di non aver ricevuto il preavviso previsto dall’art. 4, comma 7, del Codice di Deontologia e dall’art. 125, comma 3, T.U.B.. Chiede la cancellazione delle segnalazioni.
L’intermediario si costituisce e riferisce che il ricorrente, fin dall’inizio dell’ammortamento del prestito stipulato nel dicembre 2022, non ha eseguito pagamenti regolari, con conseguente attivazione delle procedure di recupero e delle segnalazioni presso i sic CRIF e CTC. Sostiene di aver pubblicato il preavviso, datato 13 agosto 2024, nell’area riservata del cliente il 14 agosto 2024, inviando in pari data un SMS alert al numero indicato in contratto. In sede di repliche il ricorrente eccepisce l’insufficienza della prova sulla conoscibilità del preavviso e sulla successione delle segnalazioni.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dall’orientamento consolidato dell’Arbitro: la segnalazione è legittima se concorrono la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati e il rispetto delle prescrizioni procedurali che obbligano il segnalante a preavvisare il cliente persona fisica della prima iscrizione pregiudizievole.
Sul piano sostanziale, il ricorrente non contesta i fatti di inadempimento posti a fondamento della segnalazione. Le evidenze processuali mostrano il primo ritardo segnalato in agosto 2024, due ritardi a settembre e, in ottobre, numerosi insoluti in entrambe le banche dati, verosimilmente indicativi della decadenza dal beneficio del termine. La posizione risulta chiusa a novembre 2024 con cessione del credito. L’intermediario ha allegato la situazione contabile, dalla quale emergono insoluti sin dall’inizio dell’ammortamento.
Quanto al presupposto formale, il Collegio verifica le modalità del preavviso. L’intermediario dichiara di averlo pubblicato nell’area riservata del cliente, rispettando le prescrizioni dell’Allegato 1 al Nuovo Codice SIC e dell’art. 8 delle Condizioni generali di contratto, che espressamente legittimano tali modalità. La documentazione conferma che il preavviso, datato 13/08/2024, è stato reso disponibile nell’area online dal 14/08/2024, con contestuale comunicazione via SMS al numero indicato in contratto, coincidente con quello riportato nel ricorso.
Le modalità di comunicazione trovano riscontro nel contratto stipulato dalle parti, con approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.. Il Collegio ritiene quindi integrato il presupposto formale, non essendo richiesta la prova dell’effettiva conoscenza, ma della conoscibilità della comunicazione.
Il Collegio affronta infine il profilo della tempestività. Secondo il condiviso orientamento dei Collegi ABF, il preavviso deve precedere di almeno quindici giorni la visibilità della segnalazione. Nel caso di specie le segnalazioni sono state visibili dal 30.9.2024 in CRIF e dal 12.10.2024 per CTC, circostanza non oggetto di contestazione specifica. La prescrizione risulta pertanto rispettata.
Il ricorso non è accolto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1341 c.c. – Condizioni generali di contratto
- Art. 1342 c.c. – Contratto concluso mediante moduli o formulari
- Art. 125 TUB – Banche dati