Hai comprato a rate e il venditore non ha consegnato o il bene è difettoso: cosa fare con il finanziamento
Il venditore è sparito o è fallito prima di consegnare. L’auto, i corsi o le cure pagate con un prestito non corrispondono a quanto promesso. Hai firmato a casa o online e ti sei pentito. Hai comprato con il “paga dopo” e nessuno risponde. Ti hanno chiuso la carta revolving. Il TAEG, la polizza o le spese del finanziamento non tornano. Le risposte seguono le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e della Cassazione commentate sul sito, con il link a ciascuna.
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Il venditore non consegna o il bene è difettoso: che ne è del finanziamento
Le regole sul credito collegato, come le applica l’ABF e come le ha lette la Cassazione.
Ho comprato a rate e il venditore non ha consegnato: devo continuare a pagare la finanziaria o posso sciogliere il finanziamento?
Per l’ABF puoi chiedere di sciogliere il finanziamento e di riavere le rate pagate solo se ricorrono queste condizioni: il finanziamento deve essere collegato alla fornitura, devi aver messo in mora il fornitore senza esito e il suo inadempimento non deve essere di scarsa importanza (ABF Bologna 1745/2026).
Secondo ABF Palermo 4361/2026 il collegamento rende privo di causa il finanziamento quando la prestazione del contratto collegato non viene eseguita, e la risoluzione spetta con la messa in mora del fornitore e un inadempimento di non scarsa importanza. Per la Cassazione, nel collegamento tra finanziamento e acquisto di un’auto, se l’acquisto non si realizza il finanziamento resta privo di causa ed è nullo ai sensi dell’art. 1418, secondo comma, c.c. (Cass. 5365/2024). Per il “paga dopo” vedi la domanda sulla dilazione ceduta a una banca.
Sulla sospensione del pagamento delle rate le posizioni non coincidono. Per ABF Milano 1565/2026 la domanda, formulata come costitutiva, può essere riqualificata come domanda di mero accertamento quando l’oggetto e le ragioni della domanda sono sufficientemente determinati, e il Collegio decide nel merito; per ABF Milano 2467/2026 la richiesta di sospensione del pagamento delle rate è inammissibile perché implica una pronuncia di natura costitutiva; la ritiene inammissibile anche ABF Milano 2470/2026. Per il ricorso all’ABF vedi la guida dedicata.
- Presupposti per risolvere il finanziamento (ABF Bologna 1745/2026)
- Finanziamento privo di causa se la prestazione non è eseguita (ABF Palermo 4361/2026)
- Acquisto non realizzato: finanziamento nullo (Cass. 5365/2024)
- Sospensione delle rate riqualificata come accertamento (ABF Milano 1565/2026)
- Sospensione delle rate: pronuncia costitutiva (ABF Milano 2467/2026)
- Sospensione delle rate e annullamento della vendita (ABF Milano 2470/2026)
Il fornitore da cui ho comprato è fallito o è finito sui giornali per le truffe: basta per far sciogliere il mio finanziamento?
No, da solo non basta. La dichiarazione di fallimento del fornitore non dimostra di per sé né l’inadempimento né la sua gravità (ABF Bologna 922/2026), e non basta nemmeno la notorietà mediatica delle vicende che hanno coinvolto la società fornitrice (ABF Roma 2867/2026, ABF Roma 3943/2026).
Per ABF Bologna 922/2026 devi provare con documenti la messa in mora del fornitore, l’inadempimento e la sua non scarsa importanza, e l’Arbitro valuta l’inadempimento sulla sola documentazione acquisita, senza consulenze tecniche. Una perizia di parte che attestava soltanto le cure ancora da eseguire non è stata ritenuta prova sufficiente (ABF Palermo 7983/2026).
Ho preso un prestito per pagare un’auto o dei corsi: come dimostro che era collegato all’acquisto?
Il collegamento lo devi provare tu, e prima ancora dell’inadempimento: se non è allegato e documentato la domanda di risoluzione del finanziamento è infondata, anche quando lamenti una condotta inadeguata del fornitore (ABF Torino 1227/2026). Non si presume per la sola coincidenza tra importo finanziato e prezzo, né per la successione dei due contratti, quando il finanziamento è un prestito personale di un intermediario diverso dal fornitore e il SECCI non indica il bene o il servizio acquistato (ABF Milano 1238/2026).
Per la Cassazione il collegamento negoziale volontario tra finanziamento e acquisto di beni o servizi richiede un nesso teleologico tra i contratti e il comune intento pratico delle parti di coordinarli: non si ricava dalla sola destinazione della somma finanziata, ma dal modo in cui la volontà di collegare si è oggettivata nel contenuto dei contratti (Cass. 677/2024). Chi deduce il collegamento tra finanziamento e noleggio e ne trae conseguenze sulla risoluzione del finanziamento ha l’onere di allegarlo e provarlo (Cass. 18130/2024), e l’accertamento del collegamento tra finanziamento e acquisto è un giudizio di fatto del giudice di merito (Cass. 154/2026).
Il collegamento rilevante presuppone, per ABF Roma 3807/2026, che il contratto di fornitura rientri nell’ambito applicativo della norma, con esclusione dei contratti di somministrazione e di appalto richiamati dall’art. 121, comma 1, lett. b), TUB. Altre decisioni hanno accolto la domanda del consumatore in casi di impianti fotovoltaici: nel caso deciso da ABF Milano 1694/2026 il contratto di fornitura era un appalto per il rifacimento del tetto e l’installazione dell’impianto, e il collegamento non era contestato; nel caso deciso da ABF Palermo 1372/2026 si trattava di un impianto “chiavi in mano” con batteria di accumulo.
- Il collegamento va allegato e provato (ABF Torino 1227/2026)
- Il collegamento non si presume (ABF Milano 1238/2026)
- Collegamento negoziale volontario: i due requisiti (Cass. 677/2024)
- Collegamento con il noleggio: onere di provarlo (Cass. 18130/2024)
- Accertamento di fatto del giudice di merito (Cass. 154/2026)
- Somministrazione e appalto esclusi dal collegamento (ABF Roma 3807/2026)
- Impianto fotovoltaico: risoluzione accolta (ABF Milano 1694/2026)
- Impianto fotovoltaico chiavi in mano: risoluzione accertata (ABF Palermo 1372/2026)
Insieme al bene mi avevano promesso un servizio, come la manutenzione o un beneficio sull’energia, e non l’hanno mantenuto: il finanziamento cade?
Non quando la promessa riguarda un contratto separato da quello finanziato: se il bene o il servizio per cui chiedi tutela è oggetto di un contratto diverso, il collegamento è escluso e l’inadempimento del fornitore non giustifica la risoluzione del credito (ABF Roma 3287/2026). Per la manutenzione periodica la risoluzione è stata esclusa quando il relativo contratto aveva autonomia negoziale rispetto alla vendita del bene e al finanziamento della sola vendita (ABF Milano 5163/2026).
Per la fornitura di energia elettrica o di gas il rimedio non vale: la mancata erogazione del beneficio energetico promozionale non permette di risolvere il finanziamento (ABF Roma 2234/2026, ABF Roma 316/2026), e non c’è collegamento rilevante con l’accordo promozionale per la fornitura di gas (ABF Roma 3943/2026).
- Servizio in un contratto separato: collegamento escluso (ABF Roma 3287/2026)
- Manutenzione con autonomia negoziale (ABF Milano 5163/2026)
- Beneficio energetico promozionale (ABF Roma 2234/2026)
- Fornitura di energia estranea al collegamento (ABF Roma 316/2026)
- Accordo promozionale per il gas (ABF Roma 3943/2026)
Il bene che ho comprato a rate è difettoso: cosa devo provare ed entro quanto devo denunciare il difetto?
Devi provare la non scarsa importanza dell’inadempimento del fornitore; la sola messa in mora non basta (Cass. 8667/2025, ABF Roma 1867/2026). Per la Cassazione il difetto va denunciato entro due mesi dalla scoperta (Cass. 6639/2025): la decadenza del codice del consumo opera anche nei confronti della finanziaria, e il giudice la verifica se l’eccezione è proposta (Cass. 12180/2025).
Sul fatto dell’inadempimento le posizioni non coincidono. Per Cass. 8667/2025 chi eccepisce l’inadempimento del fornitore oppone un fatto impeditivo che deve provare lui, senza inversione dell’onere e senza vicinanza della prova. Per ABF Milano 607/2026 l’onere di provare l’inadempimento grava sul consumatore per il principio di vicinanza della prova; lo stesso per ABF Palermo 4361/2026, che ammette la prova anche per presunzioni, raffrontando le prestazioni pattuite con quelle non eseguite. Per ABF Roma 2674/2026 il ricorrente prova solo la non scarsa importanza dell’inadempimento, mentre spetta al fornitore, e per esso all’intermediario che ne eccepisce l’adempimento, provare di aver eseguito la prestazione.
- Onere della prova sul finanziato (Cass. 8667/2025)
- Denuncia dei vizi e decadenza (Cass. 6639/2025)
- Decadenza del codice del consumo contro il finanziatore (Cass. 12180/2025)
- Prova dell’inadempimento e della sua gravità (ABF Roma 1867/2026)
- Vicinanza della prova e prova per presunzioni (ABF Palermo 4361/2026)
- Vicinanza della prova a carico del consumatore (ABF Milano 607/2026)
- Prova dell’esecuzione a carico del fornitore (ABF Roma 2674/2026)
Il venditore dice che può riparare il bene: posso comunque chiedere di sciogliere il finanziamento? Quanto deve essere grave il difetto?
Non finché la riparazione è in corso: la risoluzione chiesta mentre il bene difettoso viene ancora riparato non è legittima (ABF Roma 4518/2026). La disponibilità del fornitore a fare verifiche e a rimediare ai difetti, unita alla mancata partecipazione del consumatore ai controlli, esclude la gravità dell’inadempimento (ABF Napoli 4222/2026).
La gravità non si misura solo con i numeri: contano l’entità oggettiva della prestazione mancata, l’interesse del consumatore e l’incidenza sull’equilibrio del contratto (ABF Bologna 1745/2026). È stato ritenuto di non scarsa importanza il chilometraggio alterato di un’auto usata con carta di circolazione priva delle annotazioni delle revisioni (ABF Palermo 1401/2026).
Secondo ABF Milano 5163/2026, invece, anche ipotizzando che l’operazione sia unica, la gravità richiesta dalla norma c’è solo se l’inadempimento impedisce in modo irreversibile e non altrimenti conseguibile la soddisfazione della pretesa, e il mancato riscontro alle richieste di intervento non basta quando il consumatore dispone di altre forme di garanzia.
- Riparazione in corso: risoluzione non legittima (ABF Roma 4518/2026)
- Disponibilità a riparare e gravità (ABF Napoli 4222/2026)
- Criteri per valutare la gravità (ABF Bologna 1745/2026)
- Auto usata con chilometraggio alterato (ABF Palermo 1401/2026)
- Gravità e altre forme di garanzia (ABF Milano 5163/2026)
Devo mandare una diffida al venditore prima di chiedere alla finanziaria di sciogliere il finanziamento? Devo prima fargli causa?
Devi prima mettere in mora il fornitore, cioè chiedergli di adempiere; una dichiarazione alla finanziaria di ritenere risolto il finanziamento non basta (ABF Napoli 1918/2026, ABF Napoli 2004/2026). Non servono formule particolari: basta manifestare la volontà di ottenere la prestazione, anche con scrittura privata (ABF Milano 1565/2026), e per ABF Palermo 1372/2026 l’art. 125-quinquies TUB richiede la sola messa in mora, non una diffida con i requisiti dell’art. 1454 c.c.
Per ABF Palermo 1372/2026 non devi aver già agito contro il venditore: i presupposti della risoluzione del contratto di fornitura sono accertati in via incidentale, senza necessità di una preventiva azione contro di lui. Per la Cassazione l’azione diretta contro il finanziatore non è subordinata all’esercizio dell’azione di risoluzione del contratto di fornitura (Cass. 6639/2025). Per ABF Palermo 5281/2026 i presupposti sono invece la messa in mora del fornitore, l’esercizio nei suoi confronti della facoltà risolutoria e un inadempimento di non scarsa importanza.
Per il “paga dopo” vedi la domanda sulla dilazione ceduta a una banca.
- Messa in mora prima della risoluzione (ABF Napoli 1918/2026)
- Richiesta di adempimento al fornitore (ABF Napoli 2004/2026)
- Messa in mora senza formule sacramentali (ABF Milano 1565/2026)
- Basta la messa in mora, nessuna azione preventiva (ABF Palermo 1372/2026)
- Azione diretta non subordinata alla risoluzione della fornitura (Cass. 6639/2025)
- Presupposti elencati dalla decisione (ABF Palermo 5281/2026)
Se il finanziamento viene sciolto, mi restituiscono tutte le rate? E se il venditore ha eseguito solo una parte della prestazione?
Accertata la risoluzione, la finanziaria deve restituirti le rate già pagate e gli oneri applicati, senza rivalsa nei tuoi confronti per quanto ha versato al fornitore (ABF Palermo 1372/2026), con diritto di ripetizione verso il fornitore (ABF Roma 2476/2026).
Se il fornitore ha eseguito solo una parte e la prestazione è frazionabile, la risoluzione può essere parziale, ma solo se la chiedi espressamente: il capitale finanziato si riduce in proporzione e il piano di ammortamento viene ricalcolato (ABF Milano 4790/2026), con rimborso delle rate versate a copertura delle prestazioni non eseguite (ABF Roma 2674/2026). Nel caso deciso da ABF Milano 399/2026 (cure odontoiatriche), invece, il ricorrente aveva chiesto la restituzione di tutte le rate e l’intermediario aveva eccepito l’assenza di una domanda di risoluzione parziale: il Collegio ha dichiarato la risoluzione parziale e disposto il rimborso delle rate versate oltre l’importo dei lavori eseguiti secondo la perizia del ricorrente.
- Restituzione di rate e oneri senza rivalsa (ABF Palermo 1372/2026)
- Rimborso delle rate e ripetizione verso il fornitore (ABF Roma 2476/2026)
- Risoluzione parziale su domanda espressa (ABF Milano 4790/2026)
- Rimborso delle rate per le prestazioni non eseguite (ABF Roma 2674/2026)
- Cure odontoiatriche: risoluzione parziale (ABF Milano 399/2026)
Ho finito di pagare il finanziamento, o l’ho estinto in anticipo, prima di accorgermi che il venditore non aveva mantenuto il contratto: posso ancora recuperare le rate?
Per l’ABF no: il rimedio dell’art. 125-quinquies TUB presuppone che il finanziamento sia ancora in essere. Se è stato rimborsato per intero o il rapporto si è estinto, la risoluzione e la restituzione delle rate sono precluse (ABF Palermo 4393/2026, ABF Palermo 5281/2026, ABF Milano 140/2026).
L’estinzione anticipata interrompe il collegamento funzionale tra la prestazione del servizio e il contratto di credito, e la finanziaria non risponde più dell’inadempimento del fornitore (ABF Palermo 4393/2026). Per il rimborso dei costi quando estingui un prestito in anticipo vedi la guida su estinzione anticipata di cessione del quinto e prestiti.
Ho comprato per il mio lavoro, con la partita IVA: ho le stesse tutele di un consumatore?
Nel finanziamento di un’auto dipende da ciò che hai dichiarato alla finanziaria. Per qualificarti come consumatore contano in modo assorbente le dichiarazioni del modulo di adeguata verifica antiriciclaggio, sottoscritte sotto responsabilità penale, e non quelle del contratto di vendita; se lì hai dichiarato esigenze professionali, non si applica la disciplina del credito ai consumatori, compreso l’obbligo di consegnarti il SECCI (ABF Roma 3700/2026).
Anche la dilazione di pagamento concessa a chi agisce per scopi professionali e ceduta a una banca resta fuori dal credito al consumo e dall’art. 125-quinquies TUB: la contestazione sulla merce non consegnata riguarda il rapporto commerciale con il fornitore, non l’intermediario cessionario, e il ricorso all’ABF volto a contestare la mancata consegna della merce è inammissibile per materia (ABF Palermo 3695/2026).
Il venditore non ha mantenuto il contratto e tu paghi ancora le rate?
Inviami il contratto di finanziamento, l’ordine di acquisto e le comunicazioni con il venditore: in 48 ore sai se ci sono i presupposti per sciogliere il finanziamento. La valutazione è gratuita.
Ti sei pentito o hai comprato con il “paga dopo”: cosa succede al finanziamento
Quando il recesso dalla vendita scioglie il finanziamento e quando la dilazione non è credito al consumo.
Ho firmato fuori dal negozio e ho cambiato idea: se recedo dalla vendita cade anche il finanziamento? Devo restituire i soldi alla finanziaria?
Se recedi in tempo da un contratto negoziato fuori dai locali commerciali, il recesso si estende al finanziamento collegato, che si intende sciolto, e il capitale non può essere chiesto a te: la finanziaria deve rivolgersi al fornitore (ABF Palermo 3921/2026, ABF Palermo 3461/2026).
Per le vendite il termine di recesso decorre da quando prendi possesso fisico del bene, non dalla firma (ABF Palermo 3921/2026). Se l’informazione sul termine è errata vale come mancata informazione, e il termine diventa di dodici mesi e quattordici giorni dalla consegna (ABF Palermo 3461/2026).
Il recesso dal solo finanziamento collegato, esercitato entro il termine di quattordici giorni, è efficace e non dipende dalla previa restituzione del capitale, ma ti obbliga a restituire alla finanziaria la somma erogata, anche se è stata pagata direttamente al fornitore (ABF Roma 3947/2026, ABF Bologna 1996/2026). Se il contratto è stato firmato al punto vendita, il recesso dal finanziamento non travolge l’acquisto e non ti libera dall’onere di recuperare le somme dal fornitore (ABF Roma 3947/2026).
Ho comprato con il “paga dopo” (dilazione gratuita ceduta a una banca) e ho esercitato il recesso dalla vendita: si scioglie anche la dilazione?
Dipende da come viene qualificata l’operazione, e i collegi dell’ABF hanno deciso in modo diverso. Per ABF Roma 1944/2026, sul recesso dal contratto di vendita, la dilazione gratuita e la cessione del credito alla banca sono qualificabili come contratti collegati e il recesso dalla vendita scioglie retroattivamente la dilazione, anche quando la gratuità esclude l’art. 125-quinquies TUB. Per ABF Milano 2256/2026, sul recesso dell’art. 125-ter TUB, la dilazione può integrare un credito collegato, con la banca legittimata passiva, ma essendo gratuita quel recesso non si applica e la domanda di restituzione contro l’intermediario è stata respinta.
Per ABF Roma 1944/2026 il termine di recesso è rispettato anche quando il quattordicesimo giorno cade di domenica e la comunicazione è inviata il lunedì successivo, e l’assenza delle informazioni sul diritto di recesso impedisce la decorrenza del termine ordinario.
Ho comprato con il “paga dopo” (dilazione gratuita ceduta a una banca) e il negozio non ha consegnato: devo pagare comunque la banca?
Puoi opporre alla banca la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del fornitore, ma devi provarla tu, anche se la banca non la contesta, perché il fatto non rientra nella sua sfera di conoscibilità (ABF Torino 4091/2026). Il rimborso delle rate dalla banca presuppone che la risoluzione sia stata effettivamente pronunciata o che il contratto si sia risolto di diritto (ABF Palermo 3454/2026), e una diffida generica al fornitore non basta a farlo ritenere risolto di diritto (ABF Torino 4081/2026).
Per ABF Torino 339/2026 la dilazione non onerosa ceduta alla banca in esecuzione di un contratto di factoring non è credito collegato: le contestazioni sul recesso vanno rivolte all’esercente, e la banca cessionaria non risponde dell’inadempimento del fornitore se manca la prova della risoluzione o dei presupposti del recesso. Per ABF Milano 3201/2026 la sottoscrizione del modulo che descrive lo schema e gli obblighi delle parti integra accettazione della cessione del credito e riconoscimento del debito verso il cessionario.
Non tutti i collegi esaminano il merito. Per ABF Napoli 183/2026 lo schema non prevede, allo stato, un rimedio che l’acquirente possa azionare contro l’intermediario cessionario, e il ricorso è irricevibile; per ABF Bari 2425/2026 e ABF Bari 3153/2026 l’ABF non è competente per materia e il ricorso è inammissibile. ABF Palermo 3454/2026 ha invece deciso nel merito. Per la competenza dell’Arbitro vedi la guida sul ricorso all’ABF.
- Risoluzione opponibile al cessionario, prova a carico del debitore (ABF Torino 4091/2026)
- Rimborso delle rate verso il cessionario (ABF Palermo 3454/2026)
- Diffida generica non basta (ABF Torino 4081/2026)
- Dilazione ceduta in factoring: contestazioni all’esercente (ABF Torino 339/2026)
- Modulo sottoscritto e riconoscimento del debito (ABF Milano 3201/2026)
- BNPL fuori dal credito al consumo (ABF Napoli 183/2026)
- Dilazione ceduta: difetto di competenza (ABF Bari 2425/2026)
- Dilazione gratuita ceduta: ricorso inammissibile per materia (ABF Bari 3153/2026)
Carta revolving: chiusura della linea e contratti firmati in negozio
Il credito rotativo collocato dal negozio o dalla banca: cosa risulta dalle decisioni.
La società della mia carta revolving ha chiuso la linea di credito e non vuole rinegoziare: può farlo?
Se l’apertura di credito revolving è a tempo indeterminato, la società può recedere senza un confronto preventivo con te e senza indicare le ragioni, e l’Arbitro non può imporle di rinegoziare: il controllo di correttezza e buona fede si limita a verificare che abbia dato un riscontro effettivo, tempestivo e ragionevolmente motivato alla tua richiesta (ABF Roma 4765/2026).
Anche per il prestito personale non esiste un diritto generale alla rinegoziazione per mutate condizioni di reddito: la revisione dipende da valutazioni di merito creditizio rimesse alla discrezionalità dell’intermediario, sindacabile solo sotto il profilo di correttezza e buona fede (ABF Palermo 4399/2026).
Il blocco della carta revolving è stato ritenuto legittimo quando l’intermediario ha saputo che il gestore della crisi, in una procedura di sovraindebitamento, aveva chiesto la precisazione del credito: la richiesta indica un significativo aumento del rischio che il cliente non riesca ad adempiere (ABF Palermo 3920/2026). Se non riesci più a pagare i debiti, leggi la guida sul sovraindebitamento.
Ho firmato una carta revolving molti anni fa in un negozio convenzionato con la finanziaria: il contratto può essere nullo?
Può esserlo, ma solo a condizioni precise. Per la Cassazione è nullo il contratto che apre una linea di credito con carta revolving a tempo indeterminato, promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con la finanziaria ma non iscritto nell’elenco istituito presso l’UIC, se concluso quando erano in vigore il d.lgs. n. 374 del 1999 e il d.m. n. 485 del 2001, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010 (Cass. 12838/2025).
La nullità deriva dalla violazione di una norma imperativa posta a tutela di interessi pubblici e generali, tra cui la tutela dei consumatori; il divieto si estende, indirettamente, al caso in cui l’intermediario si avvalga dell’attività promozionale del venditore non autorizzato (Cass. 12838/2025).
TAEG, polizze e costi del finanziamento: cosa si può contestare
TAEG errato, polizze abbinate, spese di incasso, mini-rata e documenti consegnati.
Nel mio finanziamento c’è una polizza e il TAEG sembra sbagliato: posso chiedere la nullità della clausola e il ricalcolo?
La nullità prevista dall’art. 125-bis, commi 6 e 7, TUB opera solo quando il TAEG non rappresenta correttamente i costi a carico del consumatore (ABF Roma 229/2026). Il premio di una polizza facoltativa finanziata entra nell’importo totale del credito, base di calcolo del TAEG, e non nel costo totale del credito (ABF Roma 4029/2026): se il contratto lo ha escluso l’indicazione è inesatta, ma la sanzione dell’art. 125-bis TUB non scatta quando il TAEG risulta sostanzialmente corretto (ABF Roma 4029/2026).
Con formulazioni diverse, per ABF Napoli 4175/2026 l’errore sull’importo totale del credito non integra la sanzione dell’art. 125-bis, comma 6, TUB, applicabile solo quando l’errore riguarda direttamente l’indicatore di costo, e per ABF Palermo 3910/2026 l’esclusione dei premi rende inesatto il tasso ma non integra la nullità quando la polizza è pacificamente facoltativa e non è condizione necessaria per l’erogazione del credito. La violazione degli obblighi di trasparenza resta assistita dal solo rimedio risarcitorio, subordinato alla prova del danno (ABF Napoli 4175/2026), e richiede una specifica e autonoma domanda risarcitoria (ABF Palermo 3910/2026).
Per ABF Roma 1935/2026 le Linee Guida della Commissione Europea impongono di espungere dall’importo totale del credito solo i costi assicurativi funzionali all’ottenimento del credito, non quelli relativi a garanzie accessorie ma non causali rispetto all’erogazione: se il TAEG contrattuale include il premio della polizza facoltativa e dà conto del doppio TAEG, la contestazione per difetto di rappresentatività dell’importo totale del credito non è fondata. Le spese di istruttoria, a differenza dei premi facoltativi finanziati, non entrano nell’importo totale del credito perché non entrano nella disponibilità del consumatore (ABF Milano 4598/2026).
- Nullità solo se il TAEG è inesatto (ABF Roma 229/2026)
- Premio finanziato nell’importo totale del credito (ABF Roma 4029/2026)
- Errore sull’ITC: solo rimedio risarcitorio (ABF Napoli 4175/2026)
- Domanda risarcitoria specifica e autonoma (ABF Palermo 3910/2026)
- Premio nell’importo totale e doppio TAEG (ABF Roma 1935/2026)
- Spese di istruttoria fuori dall’importo totale (ABF Milano 4598/2026)
Il contratto dice che la polizza è facoltativa, ma senza non avrei avuto il finanziamento: cambia qualcosa per il TAEG?
Una polizza formalmente facoltativa si presume sostanzialmente obbligatoria, e il premio va computato nel TAEG, quando ricorrono indici presuntivi come la funzione di copertura del credito, la contestualità, l’indennizzo parametrato al debito residuo e le limitazioni al recesso (ABF Palermo 519/2026). Per ABF Palermo 5287/2026 gli indici elaborati dal Collegio di Coordinamento devono ricorrere congiuntamente: copertura del credito, connessione genetica e funzionale con il finanziamento, pari durata, indennizzo parametrato al debito residuo.
L’intermediario vince la presunzione se documenta la comparazione dei costi e del TAEG con e senza polizza, oppure condizioni simili offerte senza copertura a clienti di pari merito creditizio, oppure il diritto di recesso senza costi e senza riflessi sul costo del credito per tutta la durata del finanziamento: in tal caso il costo della polizza resta escluso dal calcolo del TAEG e la richiesta di restituzione del premio non è accolta (ABF Palermo 5296/2026). Per ABF Roma 1370/2026 la polizza collegata a un finanziamento si presume obbligatoria, ma l’intermediario vince la presunzione documentando di aver proposto al cliente una comparazione dei costi e del TAEG con e senza copertura: in tal caso la polizza è facoltativa e il suo premio non va incluso nel TAEG.
Altre decisioni aggiungono questi elementi. Per ABF Milano 600/2026, quando il contratto qualifica espressamente la polizza come facoltativa, il cliente può contestarla solo con presunzioni gravi, precise e concordanti, che l’intermediario può neutralizzare con la prospettazione comparativa dei costi e la produzione di contratti comparativi. Per ABF Roma 3488/2026, indicare in contratto sia il TAEG al netto del premio sia quello comprensivo è indice presuntivo della facoltatività. Per la polizza che accompagna un mutuo o una cessione del quinto vedi le guide sul mutuo e sull’estinzione anticipata.
- Polizza facoltativa presunta obbligatoria (ABF Palermo 519/2026)
- Indici cumulativi della presunzione (ABF Palermo 5287/2026)
- Prova contraria dell’intermediario (ABF Palermo 5296/2026)
- Polizza collegata presunta obbligatoria (ABF Roma 1370/2026)
- Onere sul cliente con presunzioni gravi e concordanti (ABF Milano 600/2026)
- Doppio TAEG e facoltatività (ABF Roma 3488/2026)
Il TAEG scritto in contratto è diverso da quello che ho ricalcolato: come si contesta e quando conta?
Conta solo se il TAEG non rappresenta il costo effettivo (ABF Milano 3269/2026): lo scostamento di pochi centesimi di punto percentuale tra il TAEG dichiarato e quello ricalcolato non viola la trasparenza quando non ne derivano conseguenze economiche di rilievo (ABF Bari 3134/2026). Anche l’errata indicazione dell’importo totale del credito non determina di per sé la nullità delle clausole economiche: se, calcolato il TAEG sull’importo comprensivo dei premi facoltativi finanziati, quello pubblicizzato corrisponde sostanzialmente a quello effettivo, il ricorso è respinto (ABF Milano 3269/2026).
La contestazione deve essere determinata: devi indicare le voci di costo che ritieni escluse e i criteri con cui sei arrivato al diverso valore (ABF Napoli 424/2026). La coincidenza tra i tassi indicati nel SECCI e quelli del contratto esclude la difformità tra TAN e TAEG (ABF Bari 2776/2026).
Se contesti l’usura, non basta chiedere una verifica dei conteggi senza indicare il TEG ricalcolato, il tasso soglia e i calcoli: per ABF Bari 1386/2026 la richiesta è consulenziale, estranea alla competenza dell’Arbitro e inammissibile; per ABF Roma 1370/2026 la contestazione di usurarietà che non indichi il TEG effettivamente praticato né offra conteggi o perizia è generica e va rigettata nel merito, non dichiarata inammissibile. Per ABF Bari 1386/2026 il riferimento al TAEG al posto del TEG è una metodologia inappropriata, perché il TAEG è solo un indicatore sintetico di costo. Per l’usura vedi la guida su usura e anatocismo; per la competenza dell’Arbitro, la guida sul ricorso all’ABF.
- TAEG sostanzialmente corretto (ABF Milano 3269/2026)
- Scostamenti minimi del TAEG (ABF Bari 3134/2026)
- Contestazione determinata delle voci di costo (ABF Napoli 424/2026)
- TAN e TAEG coincidenti con il SECCI (ABF Bari 2776/2026)
- TAEG e TEG: onere della prova (ABF Bari 1386/2026)
- Usura generica: rigetto nel merito (ABF Roma 1370/2026)
Il mio prestito personale ha spese mensili di incasso rata e di gestione pratica: posso contestarle? E se cambio modalità di pagamento, aumentano?
Le spese mensili fisse di incasso e di gestione pratica non costituiscono un costo illegittimamente duplicato quando il modulo SECCI e il prospetto delle condizioni finanziarie le quantificano espressamente e la loro incidenza è inclusa nel costo totale del credito (ABF Bari 2325/2026). Se chiedi di cambiare la modalità di pagamento e il costo di incasso aumenta, non c’è modifica unilaterale del contratto quando la condizione era già nelle condizioni generali, purché il costo resti entro il massimo previsto in contratto (ABF Torino 2949/2026).
Il diritto di ottenere copia della documentazione relativa alle singole operazioni, previsto dall’art. 119 TUB, è soddisfatto dalla trasmissione di una tabella di ammortamento che riporta gli importi dovuti, le scadenze, le condizioni di pagamento, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi. Il documento contabile che espone in modo chiaro e distinto le singole voci di addebito, comprese le spese di incasso, consente di verificare gli oneri applicati, e non c’è inadempimento dell’intermediario quando ogni importo è imputabile in modo evidente alla sua causale (ABF Bari 1908/2026).
Le prime rate del mio finanziamento sono molto basse e il debito non scende: la mini-rata è corretta?
La mini-rata non è conforme all’ammortamento alla francese quando la quota capitale restituita nelle prime mensilità è del tutto inadeguata rispetto alla metodologia enunciata nel Documento di sintesi (ABF Torino 2948/2026). In quel caso l’intermediario deve ricalcolare il piano: nelle prime mensilità va imputata la quota capitale che si sarebbe pagata con un piano corretto, e l’eccedenza delle rate successive va destinata agli interessi maturati e non corrisposti (ABF Torino 2178/2026).
Il rimedio è il ricalcolo del piano, non la nullità: la mancata consegna del piano di ammortamento alla stipula non è causa di nullità se il contratto reca tutti gli elementi informativi richiesti dalla normativa di trasparenza (ABF Torino 2948/2026).
Non ho ricevuto il SECCI o il piano di ammortamento prima di firmare: il finanziamento è nullo?
No: la violazione degli obblighi di trasparenza, compresa l’omessa consegna del piano di ammortamento, non rende nullo il finanziamento e può fondare al più una responsabilità risarcitoria, che presuppone una tua domanda (ABF Roma 3703/2026). La mancata consegna del piano di ammortamento alla stipula, nei finanziamenti con ammortamento alla francese, non viola la trasparenza se il contratto indica con chiarezza tasso, importo, numero e periodicità delle rate (ABF Roma 3700/2026).
Sul valore della dichiarazione di ricezione del SECCI le decisioni hanno accenti diversi. Per ABF Roma 3703/2026 la dichiarazione sottoscritta di aver ricevuto e preso visione del modulo e delle condizioni contrattuali costituisce prova dell’assolvimento dell’obbligo informativo. Per ABF Milano 4786/2026 non è, da sola, prova incontrovertibile, ma acquista valore probatorio in un processo di firma digitale in cui il documento è disponibile prima della firma, e basta che il SECCI sia consultabile subito prima di firmare anche se porta la data della stipula. Per ABF Milano 4874/2026, nel credito finalizzato, l’obbligo informativo dell’art. 124 TUB è assolto con la consegna del modulo delle informazioni europee di base, che è parte del modello contrattuale, e l’inadeguatezza dell’informativa resa dal fornitore non è imputabile all’intermediario che ha adempiuto ai propri obblighi.
Se nel SECCI manca l’importo in euro degli interessi, ciò non integra di per sé violazione della trasparenza quando l’importo è ricavabile aritmeticamente dal contratto (ABF Roma 229/2026). Se nel modulo di adeguata verifica antiriciclaggio hai dichiarato esigenze professionali, nel finanziamento di un’auto l’obbligo di consegna del SECCI non si applica (ABF Roma 3700/2026): vedi la domanda sull’acquisto con la partita IVA.
Il TAEG o i costi del tuo finanziamento non tornano?
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Firma, forma del contratto e recesso: cosa conta per la prova
Contratti sottoscritti online, firma digitale e recesso inviato con PEC.
Non ricordo di aver firmato il finanziamento fatto online, o la firma non è mia: il contratto è valido?
Il documento firmato con firma elettronica qualificata rispetta la forma scritta richiesta per il credito ai consumatori, e l’uso del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo prova contraria: chi disconosce la firma deve dimostrare in concreto che la sottoscrizione è estranea alla propria volontà, non basta affermarlo. La brevità dell’intervallo tra più sottoscrizioni e l’assenza fisica del cliente non bastano come prova contraria (ABF Milano 3111/2026).
Anche la sottoscrizione con un codice OTP inviato al dispositivo del cliente è idonea a integrare il consenso (ABF Milano 607/2026), e la conclusione del contratto a distanza tramite One Time Password è modalità ammessa dalla legge e non inficia di per sé il consenso (ABF Milano 4874/2026). Per la Cassazione, nella domanda di risoluzione del finanziamento fondata sul collegamento con un contratto di noleggio, il mero disconoscimento della firma sul contratto esibito dalla banca non basta a fondare la domanda quando la parte non offre prova del diverso assetto negoziale invocato, in assenza di istanza di verificazione e di allegazione del contratto di noleggio assunto come collegato (Cass. 18130/2024).
Se la firma sul contratto non è tua, vedi anche la guida sul ricorso all’ABF.
Ho inviato il recesso dal finanziamento con una PEC e la finanziaria dice che non vale: ha ragione?
Nel credito ai consumatori il recesso non richiede una forma particolare a pena di nullità: la PEC è idonea, ma devi provarne l’invio con le ricevute di accettazione e di consegna. Un eventuale vizio di forma non autorizza la finanziaria a trattare come inadempimento il mancato pagamento delle rate, se hai manifestato in modo inequivoco la volontà di sciogliere il vincolo e hai restituito il capitale (ABF Bologna 4639/2026).
La restituzione resta dovuta anche se il conto è bloccato da un pignoramento presso terzi (ABF Bologna 1996/2026).
Credito concesso a chi non poteva pagare, rate in ritardo e spese
Merito creditizio, spese di recupero, commissioni di ritardo e imputazione dei pagamenti.
Mi hanno dato un finanziamento o una carta pur sapendo che ero già indebitato: posso farlo annullare o riavere gli interessi?
Il contratto non diventa nullo né risolvibile: la violazione dell’obbligo di valutare il merito creditizio (art. 124-bis TUB) non è sanzionata con la nullità, non legittima rimedi demolitori o risolutori e non dà diritto al rimborso delle rate né alla cancellazione del debito residuo (ABF Torino 660/2026, ABF Palermo 3927/2026, ABF Bari 4098/2026). Resta la responsabilità precontrattuale dell’intermediario, che devi far valere con una domanda di risarcimento provando l’an e il quantum (ABF Torino 660/2026).
Sui presupposti della responsabilità e sull’onere della prova le decisioni divergono. Per ABF Roma 4505/2026, se l’intermediario non prova in concreto come ha svolto la verifica l’obbligo si intende inadempiuto, e per le carte di credito rilasciate in violazione della norma il danno coincide con gli interessi percepiti e percipiendi relativi al saldo degli strumenti di pagamento. Per ABF Milano 2449/2026 non esiste una norma che imponga di evitare il sovraindebitamento del cliente: la responsabilità per credito irresponsabile sussiste solo in caso di lapalissiana violazione della buona fede nella formazione del contratto, e tocca al cliente provare violazione e nesso causale con i danni.
La banca che, pur conoscendo un accentuato quadro debitorio del consumatore o l’assenza di reddito del coobbligato solidale, ne favorisce l’accesso al credito viola il dovere di buona fede e può rispondere dei danni, con possibile concorso colposo del cliente (ABF Palermo 3927/2026). Se hai già troppi debiti, leggi la guida sul sovraindebitamento.
- Nessun rimedio demolitorio, resta il risarcimento (ABF Torino 660/2026)
- Nessuna nullità, responsabilità per buona fede (ABF Palermo 3927/2026)
- Nessun rimborso delle rate o cancellazione del debito (ABF Bari 4098/2026)
- Carte di credito: danno pari agli interessi (ABF Roma 4505/2026)
- Credito irresponsabile solo se la violazione è palese (ABF Milano 2449/2026)
La finanziaria mi addebita spese di sollecito e di recupero e commissioni di ritardo: sono dovute?
Le spese di sollecito e di recupero stragiudiziale sono dovute solo se il contratto le collega all’attivazione di un effettivo intervento di recupero e la finanziaria allega e prova di averlo eseguito; altrimenti l’importo è una penale non prevista contrattualmente e comunque sproporzionata, non dovuta dal cliente (ABF Napoli 1168/2026). Le spese previste dal contratto devono corrispondere ad attività effettive e non possono essere un addebito sproporzionato rispetto alla rata insoluta (ABF Palermo 4275/2026).
Per le commissioni di ritardato pagamento su un finanziamento rimborsato con addebito diretto, tocca al consumatore provare il pagamento tempestivo: senza gli estratti conto del rapporto di addebito non si può verificare se il ritardo sia imputabile al creditore, al prestatore di servizi di pagamento ovvero alla condotta del debitore (ABF Torino 4073/2026). Se la penale per il ritardo non è specificamente contestata nella sua quantificazione, il Collegio non può sindacarne l’importo (ABF Torino 4073/2026). Chi sostiene di aver pagato tutto deve provarlo: non bastano bollettini di importo inferiore alla rata, né la mera allegazione di doppi addebiti non riscontrati nell’estratto conto dell’intermediario (ABF Roma 4811/2026).
La decadenza dal beneficio del termine va valutata sulla situazione complessiva del debitore e non su singoli ed isolati ritardi: è legittima di fronte a ritardi sistematici e reiterati (ABF Napoli 1168/2026). Le clausole su penali, decadenza e modifica unilaterale non sono vessatorie quando riproducono il modello legale e sono approvate specificamente (ABF Roma 1370/2026). Per le rate arretrate del mutuo vedi la guida sul mutuo.
- Spese di recupero solo se provate (ABF Napoli 1168/2026)
- Spese di recupero corrispondenti ad attività effettive (ABF Palermo 4275/2026)
- Commissioni di ritardo e prova del pagamento (ABF Torino 4073/2026)
- Prova del pagamento delle rate (ABF Roma 4811/2026)
- Penali e decadenza non vessatorie (ABF Roma 1370/2026)
Ho pagato la rata ma la finanziaria dice che sono in mora perché ha imputato il versamento alle spese: può farlo?
Se la finanziaria ha tempestivamente accettato il versamento a copertura della rata scaduta, non può destinarlo poi retroattivamente alle spese di mora per renderti moroso e travolgere l’imputazione delle rate successive; resta salvo il suo diritto alle spese di mora già quantificate, purché non leda il tuo affidamento sull’imputazione originaria. Tu, invece, non puoi imputare il pagamento al capitale anziché a interessi e spese senza il consenso del creditore (ABF Bari 2331/2026).
Se paghi con bonifico su una linea revolving e l’intermediario lo registra venti giorni dopo averlo ricevuto, pur con valuta anteriore all’addebito della rata, il comportamento è illegittimo; ma il danno per le chiamate dell’ufficio recupero crediti deve essere provato (ABF Roma 2578/2026).
Cosa fare adesso
Tre passi, ricavati dalle decisioni, per non perdere i diritti che riconoscono.
Raccogli i documenti
Metti insieme il contratto di finanziamento con il SECCI e il piano di ammortamento, il contratto o l’ordine di acquisto, le ricevute dei pagamenti e gli estratti conto, le comunicazioni con il fornitore e con la finanziaria, le foto o le perizie del difetto e, se hai receduto con PEC, le ricevute di accettazione e di consegna.
Il collegamento tra finanziamento e acquisto va allegato e documentato: il Collegio non può sostituirsi alla parte nell’individuare l’oggetto del contratto collegato (ABF Torino 1227/2026).
Rispetta i passaggi che le decisioni richiedono
La richiesta di adempimento va rivolta al fornitore, anche con scrittura privata (ABF Milano 1565/2026): una dichiarazione alla sola finanziaria non basta (ABF Napoli 1918/2026). Per la Cassazione il difetto va denunciato entro due mesi dalla scoperta (Cass. 6639/2025), e il giudice verifica la decadenza se l’eccezione è proposta (Cass. 12180/2025). Il rimedio presuppone che il finanziamento sia ancora in essere: se l’hai già rimborsato per intero o il rapporto si è estinto, è precluso (ABF Palermo 4393/2026, ABF Palermo 5281/2026). Per il recesso da un contratto di vendita negoziato fuori dai locali commerciali il termine decorre dal possesso fisico del bene (ABF Palermo 3921/2026).
- Messa in mora anche con scrittura privata (ABF Milano 1565/2026)
- Messa in mora del fornitore (ABF Napoli 1918/2026)
- Denuncia dei vizi nel termine (Cass. 6639/2025)
- Decadenza se l’eccezione è proposta (Cass. 12180/2025)
- Finanziamento estinto: rimedio precluso (ABF Palermo 4393/2026)
- Rimborso integrale e risoluzione preclusa (ABF Palermo 5281/2026)
- Recesso fuori sede: decorrenza dal possesso del bene (ABF Palermo 3921/2026)
Scegli a chi rivolgerti
Per il reclamo e il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, con competenza, termini e spese, c’è la guida dedicata: come funziona il ricorso all’ABF.
Se non riesci più a pagare le rate leggi la guida sul sovraindebitamento; se la finanziaria ti ha notificato un decreto ingiuntivo, quella sul decreto ingiuntivo; se risulti segnalato, quella sulle segnalazioni in Centrale Rischi; se hai pagato con carta e il venditore non ha consegnato, quella sulle carte; per le altre vicende, la guida sulle truffe bancarie e le controversie del consumatore.
Valutazione gratuita del caso
Inviami il contratto di finanziamento, il contratto di acquisto e le comunicazioni con il venditore: in 48 ore sai se hai un caso. La valutazione è gratuita e paghi solo se vinci: nessun anticipo, compenso solo con un risultato economico.
Tutte le decisioni commentate sul tema
Ogni commento riporta massima, fatto, motivazione e il link al provvedimento ufficiale. Aggiornato al 30 ottobre 2026. Le decisioni sono quelle della categoria Diritto Bancario del sito.
Acquisto andato male: credito collegato · 69
- Collegamento negoziale volontario tra mutuo di scopo e contratto di servizi (Cass. 677/2024)
- Collegamento negoziale tra finanziamento e acquisto auto: nullità per mancanza di causa (Cass. 5365/2024)
- Rigetto per mancata prova del collegamento negoziale tra finanziamento e noleggio (Cass. 18130/2024)
- Credito collegato, azione diretta del consumatore e termine di decadenza (Cass. 6639/2025)
- Credito al consumo, onere della prova dell’inadempimento del fornitore (Cass. 8667/2025)
- Credito collegato: la decadenza consumeristica opera anche contro il finanziatore (Cass. 12180/2025)
- Il collegamento negoziale nel finanziamento è questione di fatto non sindacabile in Cassazione (Cass. 154/2026)
- Risoluzione del finanziamento finalizzato e onere di provare il collegamento negoziale (ABF Torino 1227/2026)
- Credito ai consumatori: onere della prova dell’inadempimento del fornitore nel contratto collegato (ABF Milano 1238/2026)
- Risoluzione del credito collegato per inadempimento del fornitore e poteri dichiarativi dell’ABF (ABF Palermo 1372/2026)
- Finanziamento finalizzato: rimborso integrale e restituzione rate precluse (ABF Milano 140/2026)
- Il BNPL resta fuori dal credito al consumo (ABF Napoli 183/2026)
- Credito collegato e inadempimento del fornitore: onere probatorio a carico del consumatore (ABF Roma 1867/2026)
- Buy now pay later e recesso: caducazione del finanziamento collegato (ABF Roma 1944/2026)
- Credito ai consumatori: la risoluzione per inadempimento del fornitore richiede la preventiva messa in mora (ABF Napoli 2004/2026)
- Fornitura di energia esclusa dal collegamento negoziale e rigetto dell’azione ex art. 125-quinquies TUB (ABF Roma 2234/2026)
- Buy now pay later e dilazione gratuita (ABF Milano 2256/2026)
- Credito ai consumatori e contratti collegati, i limiti dell’ABF (ABF Milano 2467/2026)
- Credito collegato a vendita porta a porta: poteri dell’ABF e limiti istruttori (ABF Milano 2470/2026)
- Credito collegato e risoluzione per inadempimento con onere probatorio del consumatore (ABF Roma 2476/2026)
- Finanziamento finalizzato e inadempimento del fornitore: risoluzione del contratto di credito (ABF Roma 2674/2026)
- Prestito finalizzato e inadempimento del fornitore: onere della prova sul consumatore (ABF Roma 2867/2026)
- Dilazione gratuita del prezzo e cessione del credito: difetto di competenza dell’ABF (ABF Bari 3153/2026)
- Prestito finalizzato e fornitura di energia: escluso il collegamento negoziale rilevante (ABF Roma 316/2026)
- Trasparenza nel buy now pay later e onere probatorio del danno (ABF Milano 3201/2026)
- Risoluzione del finanziamento collegato esclusa se il servizio accessorio è estraneo al contratto di credito (ABF Roma 3287/2026)
- Dilazione non onerosa del prezzo e cessione del credito senza credito collegato (ABF Torino 339/2026)
- Buy Now Pay Later e cessione del credito (ABF Palermo 3454/2026)
- Recesso da contratto fuori sede e scioglimento del credito collegato (ABF Palermo 3461/2026)
- Dilazione B2B ceduta a intermediario: ricorso ABF inammissibile per carenza di competenza (ABF Palermo 3695/2026)
- Qualifica di consumatore e obblighi informativi nel finanziamento finalizzato (ABF Roma 3700/2026)
- Risoluzione del contratto di finanziamento collegato e congruità dell’offerta transattiva dell’intermediario (ABF Roma 3807/2026)
- Risoluzione parziale del credito collegato per inadempimento del fornitore di cure odontoiatriche (ABF Milano 399/2026)
- Risoluzione del finanziamento collegato e inadempimento del fornitore di manutenzione (ABF Milano 5163/2026)
- Estinzione integrale del credito finalizzato preclude la risoluzione per inadempimento del fornitore (ABF Palermo 5281/2026)
- Credito collegato, risoluzione per inadempimento del fornitore e onere della prova (ABF Bologna 922/2026)
- Credito finalizzato: onere della prova dell’inadempimento del fornitore in capo al consumatore (ABF Palermo 7983/2026)
- Risoluzione del contratto di credito collegato solo se l’inadempimento del fornitore è di non scarsa importanza (ABF Roma 4518/2026)
- Credito finalizzato: obblighi informativi e merito creditizio senza sanzione di inefficacia (ABF Bari 4098/2026)
- Recesso dal finanziamento collegato e obbligo di restituire il capitale erogato (ABF Roma 3947/2026)
- Risoluzione del prestito finalizzato: onere della prova dell’inadempimento del fornitore (ABF Roma 3943/2026)
- Recesso dal contratto di fornitura fuori sede ed effetti sul finanziamento collegato (ABF Palermo 3921/2026)
- Cessione credito e inadempimento fornitore onere prova resta sul debitore ceduto (ABF Torino 4081/2026)
- Prova della risoluzione del contratto grava sul consumatore cessionario del credito (ABF Torino 4091/2026)
- Risoluzione del finanziamento per inadempimento del fornitore: onere probatorio sul consumatore (ABF Napoli 4222/2026)
- Risoluzione del finanziamento finalizzato per inadempimento del fornitore e prova per presunzioni (ABF Palermo 4361/2026)
- Estinzione del finanziamento finalizzato e inapplicabilità del rimedio ex art. 125-quinquies T.U.B. (ABF Palermo 4393/2026)
- Risoluzione parziale del contratto di credito collegato per inadempimento del fornitore (ABF Milano 4790/2026)
- Dilazione di pagamento ceduta al finanziatore fuori dall’ABF (ABF Bari 2425/2026)
- Recesso dal finanziamento e obbligo di restituzione della somma erogata (ABF Bologna 1996/2026)
- Risoluzione contratto collegato al credito richiede messa in mora del fornitore (ABF Napoli 1918/2026)
- Inadempimento del fornitore e risoluzione del contratto di credito collegato (ABF Bologna 1745/2026)
- Credito collegato: legittimazione del finanziatore e prova dell’inadempimento del fornitore (ABF Milano 1694/2026)
- Credito finalizzato inadempimento fornitore onere prova risoluzione contratto (ABF Milano 1565/2026)
- Credito collegato e schilometraggio dell’auto usata: diritto del consumatore alla risoluzione (ABF Palermo 1401/2026)
- Collegamento negoziale nel mutuo rimesso al giudice del rinvio (Cass. 23465/2026)
- Risoluzione del finanziamento finalizzato per difetto di collegamento con la fornitura (ABF Torino 1230/2026)
- Finanziamento finalizzato e risoluzione ex art. 125-quinquies TUB: onere probatorio sul consumatore (ABF Bologna 1540/2026)
- Finanziamento finalizzato: informativa precontrattuale e inadempimento del fornitore (ABF Bari 2793/2026)
- Risoluzione del credito collegato: onere della prova sull’inadempimento del fornitore (ABF Roma 2901/2026)
- Dilazione di pagamento in contratto di fornitura non nulla per l’ABF (ABF Torino 2963/2026)
- Risoluzione del finanziamento finalizzato solo se provato l’inadempimento del fornitore (ABF Roma 3286/2026)
- Dilazione gratuita e cessione del credito escludono il credito ai consumatori (ABF Milano 3415/2026)
- Credito al consumo: risoluzione del finanziamento per inadempimento del fornitore e onere della prova (ABF Torino 357/2026)
- Risoluzione del prestito finalizzato richiede inadempimento del fornitore (ABF Roma 3765/2026)
- Dilazione gratuita e cessione del credito: il credito collegato escluso dal TUB (ABF Milano 4090/2026)
- Maxirata e condizioni agevolate nel prestito finalizzato: incompetenza sul contratto collegato (ABF Bari 4564/2026)
- Inadempimento del fornitore e onere probatorio nel prestito finalizzato (ABF Roma 4675/2026)
- Dilazione gratuita BNPL: esclusa la disciplina del credito al consumo (ABF Milano 4804/2026)
Revolving e carte di credito · 10
- Carte revolving: nullo il contratto promosso da venditore non iscritto all’UIC (Cass. 12838/2025)
- Ritardo nella registrazione del bonifico su linea revolving e danno non provato (ABF Roma 2578/2026)
- Blocco carta revolving legittimo su richiesta del gestore della crisi da sovraindebitamento (ABF Palermo 3920/2026)
- Valutazione del merito creditizio e rimedio risarcitorio per le carte di credito rilasciate in violazione dell’art. 124 bis t.u.b. (ABF Roma 4505/2026)
- Recesso ad nutum dal credito revolving e diniego di rinegoziazione (ABF Roma 4765/2026)
- Ricorso ABF generico e consulenziale sull’asserita usura della carta revolving è inammissibile (ABF Roma 2877/2026)
- Cessione del contratto di credito revolving e insindacabilità delle scelte dell’intermediario (ABF Roma 4210/2026)
- Interessi di valore irrisorio e spese di insoluto su carta revolving (ABF Bari 4099/2026)
- Carta revolving collocata da mero collocatore e difetto di legittimazione passiva (ABF Bologna 3781/2026)
- Carta revolving: prova documentale delle condizioni economiche e indicazione esemplificativa del TAEG (ABF Napoli 1166/2026)
TAEG e trasparenza · 36
- Verifica del TAEG e usura: onere probatorio e competenza dell’Arbitro Bancario (ABF Bari 1386/2026)
- Diritto alla tabella di ammortamento e sufficienza del documento contabile unico (ABF Bari 1908/2026)
- Polizza facoltativa finanziata e inclusione del premio nell’importo totale del credito (ABF Roma 1935/2026)
- Ricalcolo del piano di finanziamento secondo ammortamento alla francese corretto (ABF Torino 2178/2026)
- Credito al consumo, assenza dell’importo degli interessi nel SECCI e deducibilità aritmetica (ABF Roma 229/2026)
- Spese incasso rata e verifica TAEG nel prestito personale: ricorso rigettato (ABF Bari 2325/2026)
- Credito ai consumatori: difformità TAN e TAEG e sindacato sul merito creditizio (ABF Bari 2776/2026)
- Spese di incasso rata maggiorate su richiesta cliente e variazione TAEG (ABF Torino 2949/2026)
- Scostamenti minimi di rata e TAEG irrilevanti nel credito ai consumatori (ABF Bari 3134/2026)
- Errata esposizione del TAEG irrilevante se il costo effettivo coincide (ABF Milano 3269/2026)
- Polizza CPI facoltativa e doppio TAEG escludono l’errore sull’importo totale del credito (ABF Roma 3488/2026)
- Trasparenza nel credito ai consumatori e nullità del contratto di finanziamento (ABF Roma 3703/2026)
- TAEG e costi accessori facoltativi (ABF Napoli 424/2026)
- Obblighi informativi precontrattuali e modulo europeo consegnato escludono vizio del consenso (ABF Milano 4874/2026)
- Polizza facoltativa e TAEG: comparazione costi supera presunzione obbligatorietà (ABF Palermo 519/2026)
- Polizza CPI presunta obbligatoria: prova contraria dell’intermediario e conferma del TAEG (ABF Palermo 5287/2026)
- Polizza CPI facoltativa e TAEG: prova contraria all’obbligatorietà (ABF Palermo 5296/2026)
- TAEG e polizza CPI facoltativa: l’ITC comprende il premio finanziato (ABF Milano 600/2026)
- TAEG errato per esclusione dei premi assicurativi dal totale credito senza nullità (ABF Palermo 3910/2026)
- TAEG e polizze facoltative: il premio finanziato entra nell’importo totale del credito (ABF Roma 4029/2026)
- Errore sull’ITC nel calcolo del TAEG: nessuna nullità, solo trasparenza (ABF Napoli 4175/2026)
- TAEG e spese istruttoria illegittimamente inclusi non invalidano il contratto (ABF Milano 4598/2026)
- Obblighi informativi precontrattuali nel credito ai consumatori e prova della consegna del SECCI (ABF Milano 4786/2026)
- Finanziamento mini-rata non conforme al piano di ammortamento alla francese (ABF Torino 2948/2026)
- Polizza facoltativa e usura: onere della prova e competenza ABF (ABF Roma 1370/2026)
- TAEG e polizza facoltativa: la lacuna informativa non invalida il tasso (ABF Milano 1473/2026)
- TAEG e polizza facoltativa: il premio finanziato entra nell’importo totale del credito (ABF Bari 2300/2026)
- Polizze facoltative incluse nel TAEG e spese di istruttoria scomputate dal prelievo (ABF Roma 2763/2026)
- Finanziamento sostitutivo e carenza informativa: onere della prova sul consumatore (ABF Torino 3082/2026)
- TAEG e polizza facoltativa: il premio resta nell’importo totale del credito (ABF Roma 3293/2026)
- Polizza collettiva e finanziamento: prova e sindacato ABF sul rapporto accessorio (ABF Milano 333/2026)
- TAEG esclude polizza facoltativa dal costo totale del credito nel prestito finalizzato (ABF Napoli 417/2026)
- Polizze facoltative fuori dal costo totale del credito e TAEG corretto (ABF Bologna 947/2026)
- TAEG e base di calcolo dell’ITC (ABF Napoli 3437/2026)
- Nullità clausola TAEG per errata indicazione ITC nel credito ai consumatori (ABF Milano 2450/2026)
- Polizze facoltative incluse nel calcolo del TAEG (ABF Napoli 2283/2026)
Firma e forma del contratto · 3
- Credito al consumo, firma digitale e onere della prova dell’inadempimento del fornitore (ABF Milano 607/2026)
- Recesso dal credito al consumo via PEC e competenza temporale dell’ABF (ABF Bologna 4639/2026)
- Firma digitale e presunzione di riconducibilità nel credito ai consumatori (ABF Milano 3111/2026)
Altre decisioni · 20
- Imputazione del pagamento e revoca unilaterale del consenso del creditore nel finanziamento (ABF Bari 2331/2026)
- Valutazione del merito creditizio e insussistenza di responsabilità per sovraindebitamento (ABF Milano 2449/2026)
- Onere della prova del pagamento rate e trasparenza dell’estratto conto (ABF Roma 4811/2026)
- Verifica del merito creditizio e rimedi: nessuna risoluzione del contratto di credito (ABF Torino 660/2026)
- Valutazione del merito creditizio del coobbligato privo di reddito e responsabilità dell’intermediario (ABF Palermo 3927/2026)
- Commissioni di ritardo nell’adempimento e onere probatorio a carico del consumatore (ABF Torino 4073/2026)
- Rimborso spese di recupero crediti non dovute e contributo ABF (ABF Palermo 4275/2026)
- Nessun diritto generale alla rinegoziazione del prestito per mutate condizioni reddituali (ABF Palermo 4399/2026)
- Spese di recupero crediti non provate e decadenza dal beneficio del termine (ABF Napoli 1168/2026)
- Accollo debito coniuge defunto e legittimazione collocatore ricorso respinto (ABF Bari 2784/2026)
- Diniego di finanziamento e obblighi informativi dell’intermediario sul merito creditizio (ABF Palermo 2830/2026)
- Legittimazione esclusa se la carta è già rimossa dal profilo BNPL (ABF Bari 3166/2026)
- Diniego di finanziamento e limiti dell’obbligo di motivazione dell’intermediario (ABF Palermo 3592/2026)
- Interessi non dovuti su finanziamento e rimborso: cessata la materia del contendere (ABF Roma 3690/2026)
- Onere probatorio del danno da diniego di credito e obbligo di motivazione (ABF Palermo 510/2026)
- Rifiuto finanziamento e obbligo motivazione intermediario tra buona fede e riservatezza antiriciclaggio (ABF Bari 536/2026)
- Rifiuto del finanziamento e obbligo di motivare le ragioni del diniego (ABF Palermo 3922/2026)
- Responsabilità precontrattuale banca e prova dell’affidamento sulla deliberazione del finanziamento (ABF Bologna 4705/2026)
- Recesso da servizio accessorio finanziato e cessazione della materia del contendere (ABF Milano 2381/2026)
- Risarcimento del danno da illegittima sospensione di finanziamento e rimborso integrale (ABF Bari 1379/2026)
Guida pratica a cura dell’Avv. Danilo Scarlino. Aggiornata il 30 ottobre 2026.