Detenzione e cessione di stupefacenti: il ricorso reiterativo è inammissibile (Cass. pen. Sez. 7 n. 16996 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito che riproponga doglianze reiterative, prive di specifica confutazione del percorso argomentativo del giudice di appello. La valutazione degli elementi di prova, ivi compresa l’attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni e la destinazione allo spaccio della sostanza detenuta, costituisce apprezzamento riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. Al medesimo esito di inammissibilità soggiace la censura relativa al diniego delle attenuanti generiche, quando la difesa non confuti il giudizio negativo formulato dalla corte territoriale.
Il Fatto
Con sentenza del 16/09/2025 la Corte d’Appello di Firenze ha parzialmente riformato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Lucca nei confronti dell’imputato, per i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia. Il giudice di secondo grado ha escluso la continuazione e rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del reato contestato e al diniego delle attenuanti generiche. La difesa ha lamentato il mancato apprezzamento degli elementi di segno contrario addotti in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che la prima doglianza sia inammissibile perché reiterativa e comunque attinente al merito di una valutazione esaustivamente esposta dal giudice di appello. Quanto alla cocaina, i giudici hanno evidenziato che la consegna della dose all’acquirente era caduta sotto la diretta percezione degli operanti; l’acquirente, una volta solo con gli agenti, aveva inoltre consegnato la dose ricevuta, dopo aver manifestato il timore di ripercussioni da parte del ricorrente.
Con riferimento all’hashish rinvenuto nell’abitazione dell’imputato, la Corte territoriale aveva escluso l’ipotesi della detenzione ad uso personale, valorizzando il confezionamento in dosi, la chiusura delle confezioni — incompatibile con quanto riferito dall’imputato — e l’impossibilità di lavorare per un problema al braccio, ostativa alla disponibilità economica necessaria per l’acquisto dell’intero quantitativo per uso personale.
La Cassazione ha ritenuto tale percorso argomentativo immune da profili di illogicità manifesta o contraddittorietà, non vulnerato dalle deduzioni difensive volte a prospettare una diversa e più favorevole lettura delle risultanze processuali.
Anche la residua censura relativa alle attenuanti generiche è stata dichiarata inammissibile: la difesa, limitandosi a contestare la mancanza di resipiscenza segnalata dalla Corte territoriale e a rivendicare il diritto dell’imputato di difendersi, non ha adeguatamente confutato il preliminare assunto circa l’insussistenza di elementi favorevoli alla concessione delle predette attenuanti.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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