Vittime del dovere, no ai dieci anni di contributi figurativi (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 309 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dell’aumento figurativo di dieci anni di contribuzione, previsto dall’art. 3, comma 1, l. n. 206/2004 in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, non è estensibile alle vittime della criminalità organizzata. L’art. 1, comma 211, l. n. 232/2016 richiama l’art. 3, comma 2, l. n. 206/2004 al solo fine di riconoscere alle vittime del dovere i benefici fiscali, e non anche l’anzianità contributiva figurativa. I benefici in questione hanno natura derogatoria ed eccezionale, sicché, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, non si applicano oltre i casi e i tempi in essi considerati. L’estensione alle vittime del dovere di ulteriori benefici esige una previsione legislativa espressa, non essendo configurabile alcuna generale equiparazione tra le categorie di beneficiari.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente del Ministero della Giustizia con inquadramento in seconda area, aveva presentato domanda di pensione anticipata con i benefici di cui alla l. n. 206/2004, essendo figlia di una vittima della criminalità organizzata. L’INPS le aveva conferito la pensione anticipata con decorrenza dal 1° agosto 2019.
Nel 2024 l’Ente previdenziale, dopo una prima sospensione dell’erogazione seguita da riaccredito dei ratei, comunicava l’annullamento d’ufficio della pensione, chiedendo la restituzione di tutte le somme corrisposte dal 1° agosto 2019. La ricorrente adiva allora la Corte dei conti per l’accertamento del diritto alla pensione anticipata, la declaratoria di illegittimità dell’annullamento, l’irripetibilità delle somme percepite e la condanna dell’INPS al pagamento dei ratei non versati, con rivalutazione e interessi. Il Ministero della Giustizia eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva; l’INPS chiedeva il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda l’estensibilità alle vittime del dovere dell’aumento figurativo di dieci anni di contributi. La ricorrente fondava la propria tesi su un richiamo normativo a catena: l’art. 1, comma 211, l. n. 232/2016 richiama l’art. 3, comma 2, l. n. 206/2004, il quale a sua volta richiama il comma 1 della stessa disposizione, che prevede il beneficio contributivo.
Il giudice contabile respinge questa lettura. La legge del 2016 manifesta il chiaro intento di limitare l’estensione alle vittime del dovere ai soli benefici fiscali previsti per le vittime del terrorismo, senza alcuna apertura al trattamento contributivo figurativo.
La Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui gli interventi legislativi di speciale protezione pongono disposizioni di natura derogatoria ed eccezionale rispetto ai regimi ordinari. Il carattere eccezionale del beneficio, che consente un’anzianità figurativa altrimenti non spettante e incide sul fisiologico computo dei servizi e sulla misura della pensione, esclude, per l’art. 14 delle preleggi, un’applicazione oltre i casi considerati.
Né vale l’argomento della progressiva estensione dei benefici operata dall’art. 1, comma 562, l. n. 266/2005. Le estensioni riguardano singoli benefici analiticamente individuati dal legislatore e non introducono alcuna generale equiparazione tra le categorie di beneficiari: per estendere un beneficio resta necessaria una previsione legislativa espressa.
La Corte richiama infine la giurisprudenza di legittimità: se l’intento del legislatore è di procedere all’equiparazione del regime delle vittime del dovere a quello delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo (Cass. Sez. V n. 19789/2023), resta il dato per cui l’equiparazione è prevista come progressiva. Il perdurante trattamento differenziale non è pertanto incostituzionale, perché la normativa non ha unificato le categorie ma ha solo fissato l’obiettivo del progressivo raggiungimento dell’uniformità dei benefici (Cass. Sez. Un. n. 22753/2018).
Il ricorso è conseguentemente respinto, non potendo riconoscersi alla ricorrente, in quanto figlia di vittima della criminalità organizzata, i benefici previdenziali di cui all’art. 3, comma 1, l. n. 206/2004. Le spese di lite sono compensate in ragione della complessità e della parziale novità delle questioni.
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Nota della Redazione
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