Rigetto ex art. 671 preclude la richiesta ex art. 188 disp. att. (Cass. pen. Sez. I n. 28269 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, la richiesta proposta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. e quella proposta ai sensi dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. sono equivalenti quanto al merito. La seconda costituisce ipotesi speciale della prima ed è l’unica ammissibile quando tutte le sentenze siano state pronunciate ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. Il rigetto di una richiesta presentata in una delle due forme preclude la proposizione di una seconda richiesta, ulteriore e nella sostanza identica, avanzata nell’altra forma. Il giudice dell’esecuzione conserva in ogni caso il potere di apprezzare la ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. e dall’art. 81 cod. pen., inclusa l’identità del disegno criminoso, la cui assenza giustifica il rigetto della domanda.
Il Fatto
Con ordinanza del 4 dicembre 2025 il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza con cui l’interessato chiedeva di applicare la disciplina del concorso formale o del reato continuato tra i fatti oggetto di due sentenze di patteggiamento pronunciate in procedimenti distinti dal medesimo ufficio, divenute irrevocabili.
Avverso il provvedimento l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per l’omessa applicazione del procedimento di cui all’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato. Il presupposto di applicazione dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. è il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto delle sentenze pronunciate ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. Il giudice è pertanto tenuto a verificare che i fatti siano parte di un medesimo disegno criminoso, dovendo valutare anche se l’eventuale disaccordo del pubblico ministero sull’inesistenza del vincolo sia o meno giustificato.
Le due richieste — quella ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. e quella ai sensi dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. — sono equivalenti quanto al merito, come affermato da Sez. I n. 30564 del 2025. La seconda è una ipotesi speciale della prima e rappresenta l’unica via ammissibile quando tutte le sentenze siano state pronunciate ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., prevedendosi sul punto un possibile accordo con il pubblico ministero, quasi una prosecuzione in fase esecutiva della richiesta di patteggiamento. Ne consegue che il rigetto di una richiesta presentata con una delle due forme preclude la proposizione di una seconda, ulteriore e sostanzialmente identica, richiesta avanzata nell’altra forma.
Tale conclusione è confermata dal potere di apprezzamento che il giudice dell’esecuzione conserva anche nel caso di richiesta proposta ai sensi dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., secondo il principio espresso da Sez. I n. 41312 del 2015: resta fermo il vaglio dei requisiti previsti dalla norma e dall’art. 81 cod. pen., inclusa l’identità del disegno criminoso preesistente alla commissione delle singole violazioni, la cui assenza giustifica il rigetto della domanda.
Nel caso di specie le parti, nel corso dell’udienza, hanno concordato l’aumento da applicare in continuazione in caso di accoglimento della richiesta. Poiché hanno partecipato all’udienza e hanno ivi proposto una richiesta congiunta, il procedimento di cui all’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. deve ritenersi sostanzialmente seguito e l’iniziale inammissibilità superata, non potendosene dolere la parte. Il mancato riconoscimento della continuazione nel merito rende comunque irrilevante la violazione lamentata, poiché anche in quel procedimento l’applicazione dell’art. 81 cod. pen. resta subordinata al positivo accertamento del vincolo tra i due fatti, nella specie motivatamente escluso. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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