Il diniego di autotutela è atto meramente confermativo e non è impugnabile (TAR Lombardia n. 2063 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego espresso di autotutela su un precedente provvedimento dell’amministrazione costituisce atto meramente confermativo, non impugnabile in via autonoma, poiché di norma non compie una nuova valutazione degli interessi in gioco. Esso non può trasformarsi in uno strumento per accordare una sostanziale rimessione in termini rispetto alla contestazione dell’originario provvedimento. La qualificazione dell’atto dipende dal suo effettivo contenuto sostanziale: rileva l’assenza di autonoma istruttoria e di nuova ponderazione degli interessi, non il tenore formale delle indicazioni sui rimedi esperibili contenute nell’atto. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto contro il diniego quando le questioni dedotte siano già coperte da giudicato formatosi sui provvedimenti presupposti.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di terreni a destinazione agricola siti nel territorio di un Comune, aveva subito l’adozione di un’ordinanza di demolizione per opere ritenute abusive, non integralmente ottemperata nel termine prescritto. Ne era seguita l’ordinanza con cui il Comune dichiarava l’acquisizione gratuita al proprio patrimonio dell’intera area, sul presupposto dell’effetto ablatorio ope legis previsto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001.

Il contenzioso si era articolato in più gradi, sino alla definitiva conferma della legittimità degli atti comunali. Il ricorrente presentava allora istanza di autotutela, chiedendo l’annullamento delle precedenti ordinanze sulla base di elementi non valutati dall’amministrazione. Il Comune respingeva l’istanza con provvedimento del 7 febbraio 2022. Di qui il ricorso, integrato da motivi aggiunti avverso il successivo avviso di immissione nel possesso delle aree.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto la questione dell’ammissibilità, prospettata dal ricorrente sul presupposto che l’istanza fosse corredata di nuovi elementi e che l’amministrazione avesse operato una rinnovata istruttoria con autonoma motivazione. L’assunto è respinto.

Il Collegio rileva che il Comune si è limitato a ritenere ormai definite e coperte da giudicato tutte le questioni controverse, già trattate negli atti oggetto dei precedenti ricorsi e definitivamente conclusi in sede giurisdizionale, compresa quella relativa all’estensione dell’area da acquisire.

Trova così applicazione il principio, richiamato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5774 dell’11.07.2022), secondo cui il diniego espresso di autotutela è un atto meramente confermativo, non impugnabile in via autonoma. Il Tribunale ricava tale contenuto dalla lettura dell’atto comunale, che richiama espressamente le proprie precedenti determinazioni e le sentenze intervenute, negando il diritto a una rivalutazione in sede di autotutela.

Il Collegio esclude che sussista autonoma rivalutazione degli interessi o autonoma attività istruttoria, essendosi adottato un provvedimento di mera conferma dei precedenti atti. Quanto al richiamo, contenuto nell’atto, alla possibilità di ricorso al TAR o straordinario, il Tribunale lo qualifica come refuso, insuscettibile di condurre a diversa qualificazione.

Dalla statuizione discende l’infondatezza dell’impugnazione aggiuntiva, proposta avverso una nota di mera comunicazione priva di lesività propria, concernente solo l’indicazione della data di immissione nel possesso. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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