Esclusa modifica PEF ma lex specialis generica inefficace (TAR Emilia-Romagna n. 1084 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis che impone, a pena di esclusione, la presentazione di un Piano Economico-Finanziario recante indicazione di “entrate e uscite” per dimostrare l’equilibrio economico-finanziario, non è generica, poiché onera il concorrente di rappresentare le voci tipiche della gestione ordinaria dell’impianto. Ove la Stazione Appaltante ammetta con riserva e richieda un PEF integrativo, precisando che i dati originari possono essere solo integrati e non modificati, la successiva trasmissione di un documento che alteri in modo radicale saldi e struttura delle voci economiche integra una modificazione sostanziale dell’offerta, preclusa dai principi di immodificabilità e di par condicio, e legittima l’esclusione. La valutazione di insostenibilità dell’offerta può essere espressa anche in presenza di un PEF incompleto e non valutabile, spettando al concorrente fornire elementi di congruità e affidabilità.
Il Fatto
La ricorrente, società sportiva dilettantistica, partecipava alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione della gestione di un impianto sportivo comunale. La lettera di invito richiedeva, a pena di esclusione, il deposito nella busta economica di un Piano Economico-Finanziario atto a dimostrare l’equilibrio della gestione, con indicazione di entrate e uscite. La concorrente presentava un PEF incentrato sui costi delle migliorie e sul relativo piano di rientro, senza rappresentare le voci di spesa e di entrata della gestione ordinaria. La Commissione, rilevata la lacuna, disponeva l’ammissione con riserva e richiedeva un PEF integrativo, con l’avvertenza che i dati già presentati non avrebbero potuto essere modificati ma solo integrati. Nel termine assegnato, la società trasmetteva un PEF integrativo che, oltre ad aggiungere le poste della gestione ordinaria, introduceva nuove voci di entrata (finanziamenti da terzi) con piano di rientro, eliminava previsioni di sponsorizzazioni e rimodulava i costi delle migliorie. La Commissione, ritenuta la documentazione non ammissibile per l’avvenuta modifica sostanziale dell’offerta, disponeva l’esclusione. L’aggiudicazione definitiva era quindi disposta in favore della controinteressata, che aveva offerto un ribasso inferiore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato le censure avverso l’esclusione, ritenendole prive di pregio, e ha dichiarato l’inammissibilità, per difetto di interesse, delle doglianze relative all’aggiudicazione, in quanto dipendenti dalla riammissione della ricorrente alla gara. Sul primo motivo, il TAR ha escluso la genericità della lex specialis, osservando che l’art. 16 della lettera di invito imponeva di indicare entrate e uscite per dimostrare l’equilibrio economico-finanziario, e che la Stazione Appaltante aveva pubblicato tra gli atti di gara un proprio PEF con relazione esplicativa, in grado di orientare i concorrenti nella redazione del documento.
Quanto alla seconda doglianza, la sentenza ha valorizzato la natura vincolante delle avvertenze contenute nella richiesta di integrazione. La Stazione Appaltante aveva chiaramente precisato che il PEF integrativo non avrebbe potuto modificare i dati del PEF originario, che sarebbero stati solo integrati. La concorrente, invece, aveva apportato una modifica radicale dell’offerta, incidendo sui saldi complessivi e sulla struttura delle voci economiche. Tale condotta, ha osservato il TAR, viola il principio di immodificabilità delle offerte, posto a presidio della par condicio tra i partecipanti e della serietà dell’impegno negoziale.
Il terzo motivo è stato respinto rilevando che, a fronte di un PEF incompleto e non valutabile, l’Amministrazione non poteva che esprimere un giudizio di insostenibilità dell’offerta, spettando al concorrente fornire, tramite il documento richiesto, gli elementi di congruità e affidabilità della propria proposta.
Nota della Redazione
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