Improcedibilità per rinuncia irrituale e carenza di interesse (TAR Lombardia n. 3425 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso depositata in giudizio ma non notificata alle altre parti è irrituale e non produce gli effetti propri dell’istituto di cui all’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm. Tuttavia, essa integra una manifestazione inequivoca della mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio, legittimando la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, e dell’art. 85, co. 9, cod. proc. amm. La parte che ha dato causa al giudizio per un “mero ed evidente errore materiale” e che dichiara di rinunciarvi è tenuta alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte costituita.
Il Fatto
Una società operante nel settore energetico aveva impugnato dinanzi al TAR Lombardia la comunicazione con cui il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) aveva operato una compensazione unilaterale di un proprio credito, pari a € 811,56, con un presunto debito della ricorrente, nonché la diffida di pagamento prodromica, per un importo complessivo di € 33.295,94. La società aveva altresì chiesto l’accertamento del diritto a percepire integralmente gli incentivi maturati e la condanna del Gestore alla restituzione delle somme indebitamente trattenute.
Nel corso del giudizio, la ricorrente depositava in cancelleria una nota con cui dichiarava di rinunciare al ricorso, attribuendo l’avvio della controversia a un “mero ed evidente errore materiale”. Tale atto, tuttavia, non veniva notificato alle altre parti del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la rinuncia depositata dalla società ricorrente era irrituale, in quanto non notificata alle altre parti, come richiesto dalla disciplina processuale. Tale vizio, tuttavia, non assumeva rilievo decisivo: la dichiarazione di volontà di non proseguire il giudizio, ancorché non perfezionata nelle forme di legge, costituiva comunque una manifestazione inequivoca della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del processo.
Il Tribunale ha quindi ritenuto di poter prescindere dallo scrutinio del merito del ricorso, applicando il principio per cui la mancanza di interesse alla decisione, emersa nel corso del giudizio, legittima la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.
Quanto alle spese processuali, il Collegio ha osservato che la stessa ricorrente aveva dichiarato di aver instaurato il giudizio a causa di un errore materiale. L’aver dato causa alla lite per tale motivo, unitamente alla circostanza che il GSE si era costituito e aveva partecipato alla discussione in camera di consiglio, ha indotto il Tribunale a porre le spese a carico della società ricorrente, liquidandole equitativamente in favore del Gestore.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 5 giugno 2026 e il dispositivo è stato reso pubblico mediante deposito in cancelleria.
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Nota della Redazione
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