Rigetto implicito e motivazione apparente nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 25652 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ad integrare il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto. Deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. Il vizio di motivazione apparente, che integra violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992, ricorre quando il giudice omette di illustrare l’iter logico seguito e non rende percepibile il fondamento della decisione. Resta esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione, essendo il sindacato di legittimità circoscritto al “minimo costituzionale”.

Il Fatto

Il Comune di Pozzuoli ingiungeva alla società contribuente il pagamento di una somma a titolo di maggiore tassa sui rifiuti per l’anno di imposta 2014, in relazione a un capannone destinato al rimessaggio delle imbarcazioni da diporto. La società impugnava l’avviso di accertamento davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che rigettava il ricorso. L’appello veniva respinto dalla Commissione tributaria regionale della Campania, che confermava la legittimità della pretesa impositiva.

La contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo l’omessa pronuncia su questioni rilevanti e la motivazione solo apparente della sentenza d’appello. Il Comune si costituiva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la società lamentava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non essersi i giudici d’appello pronunciati sull’esclusione della tassa ai sensi degli artt. 183 e 184 del d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 62 del d.lgs. n. 507/1993 e del regolamento TARI, e contestava la ritenuta inadempienza dell’onere probatorio nonostante la documentazione prodotta.

La Corte disattende il motivo. Il vizio di omessa pronuncia non si configura quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere, anche in assenza di specifica argomentazione. I giudici d’appello, confermando la legittimità della pretesa impositiva, hanno implicitamente rigettato tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con la decisione. Richiamando Cass. n. 20311/2011, Cass. n. 3756/2013, Cass. n. 29191/2017 e Cass. n. 16703/2022, il Collegio osserva che la pronuncia regionale si fonda sull’omessa denuncia dei dati necessari alla diversa tassazione e sull’assenza di prova del ricorso a imprese specializzate.

Le censure sulla mancata valutazione degli elementi prospettati sono giudicate deduzioni sommarie e generiche, attinenti al percorso motivazionale e non riconducibili al vizio di omessa pronuncia, che deve riguardare una domanda o un’eccezione autonoma e inequivocamente formulata, non mere argomentazioni. Il profilo relativo alla documentazione in atti è invece inammissibile, tendendo a sollecitare un nuovo apprezzamento di fatto vietato in sede di legittimità.

Il secondo motivo denuncia motivazione apparente. La Corte ricostruisce il perimetro del vizio, richiamando Cass. Sez. Un. n. 8053 del 7/4/2014 e Cass. Sez. Un. n. 22232 del 3/11/2016: rilevano la totale mancanza di motivazione, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, la motivazione perplessa o incomprensibile e quella meramente apparente, che non consente di comprendere le basi della decisione.

Nel caso concreto la sentenza d’appello indica gli elementi dai quali la Commissione ha tratto il convincimento: l’inosservanza degli oneri di denuncia e informazione e l’irrilevanza del precedente invocato dalla società rispetto al vaglio della fattispecie. La motivazione assolve dunque al minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *