TARES aree portuali, niente tassa se il gestore non può accedere (Cass. civ. Sez. V n. 25654 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La tassa sui rifiuti non è dovuta per le aree portuali rispetto alle quali il gestore del servizio comunale non possa accedere, perché in tal caso difetta la fruibilità, anche solo potenziale, del servizio cui è ricollegata la debenza ai sensi dell’art. 14, comma 3, d.l. n. 201/2011. L’attività di gestione dei rifiuti nell’ambito dell’area portuale rientra nella competenza dell’Autorità portuale, con conseguente difetto di potere impositivo in capo al Comune, essendo la tassa correlata all’esercizio del servizio. La scelta dell’utente di smaltire in proprio non esime dal tributo, salvo che i rifiuti siano esclusivamente speciali o non assimilabili agli urbani. Infine, la pronuncia di legittimità resa nei confronti di altro operatore della medesima area non è opponibile a chi non fu parte, non operando il giudicato esterno.

Il Fatto

La società affidataria del servizio di accertamento e riscossione del tributo notificava a una cooperativa esercente attività d’impresa portuale, in forza di contratto di locazione con l’Azienda Speciale per il porto, un avviso d’accertamento per la TARES 2013. La cooperativa impugnava l’atto; la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso, richiamando una pronuncia di legittimità adottata nei confronti di altro operatore della medesima area.

La Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello, rilevando che l’area era interdetta a terzi non autorizzati e che il gestore non vi aveva accesso, con conseguente fondatezza dell’esenzione; escludeva altresì che la pronuncia richiamata potesse valere come giudicato esterno. La società propone ricorso per cassazione con cinque motivi, resistiti dalla cooperativa con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente perché attinenti alla medesima questione, sono infondati. La Corte rileva in via preliminare che il termine estromissione è stato usato impropriamente, perché nessuno degli enti di cui era stata chiesta la chiamata fu realmente parte del giudizio. Quanto al Comune, il quale aveva affidato alla società l’accertamento e la riscossione del tributo, non sussiste alcun litisconsorzio necessario con l’ente impositore; e quanto alla Città metropolitana, l’addizionale non costituisce tributo provinciale autonomo, ma mera percentuale sul tributo comunale, liquidato e iscritto a ruolo dai Comuni.

Il terzo motivo è parimenti infondato. La Corte conferma l’orientamento secondo cui il presupposto della tassa è la mera detenzione di aree suscettibili di produrre rifiuti, con conseguente irrilevanza dell’utilizzo effettivo del servizio. Nel caso concreto, però, non sussiste la situazione di fruibilità, neppure potenziale, desumibile da indici presuntivi: nessun servizio di raccolta e smaltimento può essere svolto dal gestore, essendo a esso interdetto l’accesso alle aree produttive dei rifiuti. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la gestione dei rifiuti nell’area portuale rientra nella competenza dell’Autorità portuale, con la conseguenza che i Comuni sono privi del relativo potere impositivo.

Quanto al quarto motivo, la Corte condivide la censura sulla valutazione della pronuncia del 2018: la Commissione regionale l’aveva ritenuta riferita ad annualità diversa, mentre si trattava anche in quel caso della TARES 2013. Ciò non muta l’esito, perché quella pronuncia è inter alios acta e non può applicarsi l’art. 2909 cod. civ., che limita il giudicato sostanziale alle parti, ai loro eredi e aventi causa.

Il quinto motivo è infondato. Il giudice d’appello, riformando la sentenza di primo grado, deve procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese, valutando la soccombenza secondo un criterio unitario e globale. Compensando le spese, la Corte territoriale ha operato tale valutazione unitaria, assorbendo implicitamente l’appello incidentale. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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