Rigetto della lite temeraria non integra soccombenza reciproca (Cass. civ. Sez. V n. 20066 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rigetto, in sede di gravame, della domanda meramente accessoria ex art. 96 cod. proc. civ., a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza e non giustifica la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. La soccombenza si misura sul bene della vita negato o riconosciuto, non sul numero delle domande proposte. La domanda per lite temeraria presuppone, quale condizione necessaria ma non sufficiente, il riconoscimento della soccombenza integrale della controparte e ha natura accessoria rispetto al tema di lite. Il sindacato di legittimità sulla motivazione della compensazione opera in negativo, limitandosi a verificarne il carattere non illogico o erroneo.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un avviso di liquidazione relativo all’imposta di registro su una sentenza del Giudice di Pace, deducendo la nullità dell’atto per carenza di motivazione e l’esenzione per valore della causa inferiore a € 1.033,00. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma respingeva il ricorso e lo condannava alle spese. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in accoglimento dell’appello, annullava l’atto impositivo ma disponeva la compensazione delle spese di lite, ritenendo sussistente una parziale soccombenza per il rigetto della domanda di condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Il contribuente ricorreva per cassazione censurando il capo della sentenza relativo al regolamento delle spese, per violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e per omesso esame di un fatto decisivo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, ratione temporis applicabile, che subordina la compensazione, oltre che alla soccombenza reciproca, alla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni da motivare espressamente. Richiamando la giurisprudenza sull’analoga norma dell’art. 92 cod. proc. civ., la Sezione qualifica la disposizione come norma elastica, la cui integrazione da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità.
Il Collegio ricorda che la Corte cost., sent. n. 77 del 2018 ha ritenuto costituzionalmente necessaria tale elasticità, avendo giudicato in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. la rigida predeterminazione delle ipotesi tipiche di compensazione operata dall’art. 13 d.l. n. 132/2014. La discrezionalità del giudice resta dunque il tratto caratterizzante della materia.
Nel motivare la compensazione, il giudice deve evitare formule stereotipate e non può addurre ragioni illogiche o erronee. Il sindacato di legittimità è quindi una verifica “in negativo”, coerente con la riduzione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione dopo la novella dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 d.l. n. 83/2012.
Su queste premesse la Corte esamina il contrasto tra due orientamenti. Secondo il primo, espresso dalla sentenza n. 20838 del 2016, il rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. unitamente all’accoglimento di quella principale integra soccombenza reciproca. Secondo il secondo, inaugurato da Sez. 6 n. 9532 del 2017 e confermato da Sez. 6 n. 11792 del 2018, la domanda accessoria non incide sulla soccombenza.
Il Collegio aderisce al secondo indirizzo. L’ostacolo alla tesi opposta non sta nella mancanza di contrapposizione delle domande, ma nell’accessorietà della domanda per lite temeraria, che presuppone la soccombenza integrale della controparte. L’entità della soccombenza si misura sul bene della vita riconosciuto o negato: qui l’amministrazione non ha conseguito alcunché. La motivazione della sentenza impugnata è quindi errata.
Il ricorso è accolto. La sentenza è cassata limitatamente al regolamento delle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese di tutti i gradi, in forza dell’art. 385, comma 2, cod. proc. civ., che consente alla Corte di liquidare anche le spese di merito.
Nota della Redazione
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