L’intimazione di pagamento non impugnata cristallizza il credito e preclude l’eccezione di prescrizione maturata prima della sua notifica (Cass. civ. Sez. 5 n. 13626 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intimazione di pagamento emessa ai sensi dell’art. 50 d.P.R. n. 602/1973, in quanto equiparabile al previgente avviso di mora, è impugnabile autonomamente ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546/1992. La sua impugnazione non costituisce una facoltà, ma un onere del contribuente per far valere le vicende estintive del credito anteriori alla notifica. L’atto non impugnato nei termini decadenziali determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione già compiuta e fa decorrere un nuovo termine di prescrizione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate Riscossione notificava al contribuente un’intimazione di pagamento per la somma di euro 109.963,82, relativa a diverse cartelle notificate tra il 2003 e il 2008. Il contribuente impugnava l’atto lamentando la maturata prescrizione del credito. La CTP di Bari accoglieva il ricorso, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in riforma parziale, applicava il termine di prescrizione ordinario decennale ai tributi e quello quinquennale a sanzioni e interessi, dichiarando prescritti i crediti per i quali non risultava provata l’interruzione.
La Motivazione della Corte
L’Agenzia ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., dell’art. 50 d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992, censurando la sentenza per aver dichiarato prescritto il credito nonostante la mancata impugnazione dell’intimazione pregressa notificata nel dicembre 2015.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il consolidato principio secondo cui l’intimazione di pagamento non impugnata determina la cristallizzazione della pretesa impositiva. Ne consegue l’onere del contribuente di impugnare l’atto per far valere le eccezioni di prescrizione maturate prima della notifica, pena la preclusione di tale eccezione.
La Corte ha precisato che l’atto di intimazione notificato nel 2015, se non tempestivamente impugnato, costituisce il presupposto per la decorrenza di un nuovo termine di prescrizione: decennale per i crediti tributari ai sensi dell’art. 2946 c.c., e quinquennale per sanzioni e interessi ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 2948 n. 4 c.c..
La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame che verifichi se l’intimazione del 2015 sia stata impugnata e per la liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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