Decreto di rigetto del patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario: opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. 2 n. 7391 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio tributario, il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione istituita presso l’ufficio giurisdizionale ai sensi dell’art. 138 d.P.R. n. 115/2002, non è impugnabile con il ricorso previsto dall’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, rimedio strettamente inerente al processo penale e non richiamato dalle disposizioni del capo VIII del titolo IV dedicate al processo tributario. Il provvedimento deve invece essere opposto nelle forme dell’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 dinanzi al giudice ordinario, vertendosi in tema di diritti soggettivi perfetti di rilievo costituzionale, non degradabili a interessi legittimi. Ne consegue che, ove l’opposizione sia stata proposta dinanzi al giudice tributario, quest’ultimo deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e indicare il giudice nazionale munito di giurisdizione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, legge n. 69/2009.

Il Fatto

Il contribuente impugnava il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunicatogli dalla Commissione istituita presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva ritenuto carente la dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo che l’istante, a fronte del diniego, avrebbe dovuto riproporre l’istanza direttamente al collegio incaricato della trattazione del merito, non essendo il provvedimento della Commissione impugnabile. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, cui resistevano il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia con ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ricostruisce il quadro normativo del patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, osservando che la disciplina speciale, contenuta nella parte III, titoli I e IV, del d.P.R. n. 115/2002, è integrata dal capo VIII del titolo IV. In tale sistema, la domanda va presentata alla Commissione di cui all’art. 138, la quale assorbe le funzioni attribuite dagli artt. 79, 124, 126, 127 e 136 al Consiglio dell’ordine degli avvocati e al magistrato.

La Corte evidenzia la divaricazione tra la disciplina civile e quella tributaria con riguardo all’opposizione: mentre l’art. 126 consente, in materia civile, di riproporre l’istanza al magistrato competente per il giudizio, la seconda parte dell’art. 139 impedisce tale ripresentazione nel processo tributario, generando un vuoto di tutela. Il rimedio del ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, invocato dal ricorrente, è escluso, poiché inserito nel capo IV del titolo II, dedicato al solo processo penale e non richiamato dalle norme del capo VIII del titolo IV.

Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 20929 del 23/07/2025, la Corte afferma che il provvedimento di rigetto o revoca dell’ammissione emesso dalla Commissione di cui all’art. 138 dev’essere impugnato con l’opposizione prevista dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, e non già col ricorso di cui all’art. 99 del medesimo T.U. Tale conclusione si fonda sulla natura di diritti soggettivi perfetti delle posizioni coinvolte, come già chiarito dalle Sezioni Unite n. 10501 del 2023 e dalle successive pronunce, con estensione del principio anche al diniego reso dal giudice tributario.

Ne deriva che l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al giudice ordinario, davanti al quale le parti vanno rimesse ai sensi dell’art. 59, comma 1, legge n. 69/2009, che impone al giudice carente di giurisdizione di indicare il giudice nazionale munito di giurisdizione. La Corte esclude la necessità di rimettere la questione alle Sezioni Unite, in quanto queste si sono già espresse sulla medesima questione, affermando chiari principi informatori. In accoglimento del ricorso, la Corte cassa il provvedimento impugnato e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, compensando le spese del giudizio di legittimità per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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