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Impugnare l’accertamento non salva dalle sanzioni: l’atto di contestazione va impugnato a parte (Cass. civ. Sez. V n. 3973 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’inammissibilità del ricorso avverso gli atti tributari, ai sensi dell’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ma la relativa eccezione non può essere sollevata per la prima volta in cassazione allorché il suo esame implichi un accertamento in fatto, come tale rimesso al giudice di merito. (Rv. 678091-01)

Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni e quello di accertamento dei tributi sono autonomi e soggetti ad una disciplina del tutto differente e non sovrapponibile, tanto che il primo non postula la definitività del secondo, con la conseguenza che l’impugnazione dell’avviso di accertamento, non avendo carattere prodromico rispetto all’atto di contestazione delle sanzioni, non esime il contribuente dall’onere di impugnare quest’ultimo nel termine di decadenza previsto per legge e che la sospensione cautelare dell’esecuzione dell’avviso di accertamento, impugnato dinanzi al giudice tributario, non preclude l’iscrizione a ruolo delle sanzioni comminate da un atto di contestazione non tempestivamente impugnato. (Rv. 678091-02)

Il Fatto

Una società in liquidazione impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Varese una cartella di pagamento derivante da due atti di contestazione e irrogazione di sanzioni per gli anni dal 2007 al 2011, mai impugnati. L’agente della riscossione eccepiva la tardività del ricorso. La CTP accoglieva il ricorso.

La Commissione regionale della Lombardia respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate: la cartella ignorava la sospensione cautelare degli avvisi di accertamento da cui derivavano le sanzioni, irrilevante essendo il successivo rigetto dei ricorsi contro quegli avvisi; impugnati gli avvisi «presupposti», la contribuente non doveva impugnare separatamente gli atti di contestazione. L’eccezione di tardività riproposta dall’Agenzia era dichiarata inammissibile perché in primo grado l’aveva sollevata solo l’agente della riscossione, contumace in appello. L’Agenzia ricorreva con quattro motivi; la società eccepiva l’inesistenza della notifica PEC e l’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte supera la propria ordinanza interlocutoria sull’integrazione del contraddittorio verso l’agente della riscossione: tra ente impositore e concessionario non c’è litisconsorzio necessario, poiché l’art. 39 d.lgs. n. 112/1999 pone a carico del concessionario l’onere di chiamare in causa l’ente creditore (Cass. n. 30792/2024, Sez. Un. n. 11676/2024). La notifica PEC è valida, perché l’art. 3-bis l. n. 53/1994 già consentiva agli avvocati la notifica telematica degli atti civili (Cass. n. 33707/2023). L’eccezione ex art. 342 c.p.c. non è esaminabile: la parte vittoriosa che vede respinta una questione preliminare deve proporre ricorso incidentale (Cass. n. 33109/2021).

Il primo motivo è fondato. Ai sensi dell’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nel testo ratione temporis, l’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado; l’unico limite (Cass. n. 17363/2020) riguarda l’eccezione sollevata per la prima volta in cassazione quando richiede un accertamento in fatto. Qui la tardività era stata dedotta già nel merito e l’atto di appello, trascritto nel ricorso, la riproponeva. La CTR ha creato una preclusione inesistente; l’accertamento sulla tempestività spetterà al giudice del rinvio.

Fondato anche il secondo motivo. L’art. 16 d.lgs. n. 472/1997 disciplina la contestazione delle sanzioni con un procedimento proprio: nel termine per il ricorso il trasgressore può definire in via agevolata, presentare deduzioni difensive o impugnare l’atto, che si trasforma ex lege in provvedimento di irrogazione (art. 18). Procedimento sanzionatorio e accertamento del tributo sono autonomi (Cass. n. 17529/2012, n. 10778/2015, n. 20938/2013, n. 20864/2020): l’avviso non è atto prodromico della contestazione, la sua impugnazione non esonera dall’impugnare l’atto sanzionatorio nel termine di decadenza e la sospensione cautelare dell’avviso non impedisce l’iscrizione a ruolo delle sanzioni non contestate tempestivamente.

Assorbiti il terzo e il quarto motivo, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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