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Inammissibile il ricorso per la mancata prestazione di assistenza dopo il sinistro stradale (Cass. pen. Sez. VII n. 18768 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. In tema di mancata prestazione di assistenza in caso di sinistro stradale, l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 189, comma 6, d.lgs. n. 285/1992 può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile quando l’agente, in presenza di un sinistro ricollegabile al proprio comportamento e connotato da circostanze che evidenzino la probabilità o anche solo la possibilità di conseguenze dannose per le persone, ometta di fermarsi e di adempiere all’obbligo di prestare assistenza.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata, con sentenza del tribunale, per il reato di cui all’art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada), per essersi allontanata dopo un urto con uno scooter. La Corte di Appello, riconosciute le attenuanti generiche, ha parzialmente riformato la pronuncia. L’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea valutazione degli elementi di prova e sostenendo che, dopo l’urto, si sarebbe fermata e, accertate le condizioni del conducente che lamentava un lieve dolore al braccio e l’aveva invitata ad andarsene, avrebbe escluso la necessità di assistenza.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il motivo proposto era riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, non scandito da una necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto.

Con riferimento al reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strad., reato omissivo di pericolo, la Corte ha evidenziato che la ricorrente si fermò solo per pochi secondi, allontanandosi senza fornire le proprie generalità alla persona offesa, la cui identificazione è avvenuta solo successivamente grazie agli accertamenti della polizia giudiziaria e all’analisi dei filmati di videosorveglianza. La violenza dell’impatto, desumibile anche dai danni riportati dal veicolo, avrebbe dovuto far rappresentare all’agente la concreta possibilità di aver cagionato lesioni, con conseguente obbligo di fermarsi e indicare le proprie generalità.

Quanto all’ipotesi di cui al comma 7, i giudici di merito hanno ritenuto che, nonostante l’apparente capacità della persona offesa di rassicurare verbalmente la ricorrente circa il proprio stato di salute, l’entità dell’urto e la condizione della vittima, a bordo di un motociclo, avrebbero dovuto far valutare all’agente, con giudizio ex ante, il rischio di lesioni, come poi effettivamente verificatosi e documentato dal referto di pronto soccorso.

La Corte ha confermato il principio secondo cui l’elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell’assistenza può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile allorché l’agente, in presenza di un sinistro ricollegabile al proprio comportamento e connotato da circostanze idonee a evidenziare la probabilità o anche solo la possibilità di conseguenze dannose per le persone, ometta di adempiere all’obbligo di prestare assistenza (Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, Rv. 271046 – 01).

Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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