Tirapugni fuori dall’abitazione: qualificazione e interesse del ricorrente (Cass. pen. Sez. I n. 21876 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il porto fuori dalla propria abitazione di un tirapugni metallico, senza giustificato motivo, integra la contravvenzione prevista dall’art. 4 l. n. 110/75 e non la fattispecie di cui all’art. 699 cod. pen., poiché il tirapugni è arma per la quale non è prevista alcuna licenza. È inammissibile per carenza di interesse il motivo che solleciti una qualificazione giuridica comportante l’applicazione di una sanzione più grave di quella concretamente irrogata. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere motivata anche in forma implicita, purché ancorata agli indici dell’art. 133, primo comma, cod. pen. Il diniego delle pene sostitutive non può fondarsi sul solo dato dei precedenti penali, ma richiede una valutazione complessiva della natura e del numero di essi, dell’epoca di commissione degli illeciti e della persistente pericolosità dell’imputato.

Il Fatto

Il ricorrente era stato fermato nel corso di un controllo di polizia mentre si trovava a bordo di un’autovettura con altre due persone; la perquisizione aveva consentito di rinvenire un tirapugni in metallo all’interno del marsupio che egli indossava. Il Tribunale monocratico, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, lo aveva dichiarato colpevole della contravvenzione di cui all’art. 4, commi 2 e 3, l. n. 110/75, concesse le circostanze attenuanti generiche, irrogando la pena di quattro mesi di arresto e 666,67 euro di ammenda.

La Corte di appello, investita del gravame dell’imputato, aveva confermato integralmente la decisione, respingendo sia la richiesta di escludere la natura di arma bianca del tirapugni, sia l’invocata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., sia la richiesta di sostituzione della pena detentiva. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.

La Motivazione della Corte

Prima di esaminare i motivi, la Corte ricostruisce i limiti del giudizio di legittimità. Richiamando il costante insegnamento delle Sezioni Unite n. 6402 del 1997 e la giurisprudenza di sezione in tema di doppia conforme, ribadisce che in cassazione non è consentita una rilettura degli elementi di fatto, riservati in via esclusiva al giudice di merito. La modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge n. 46 del 2006 non ha mutato la natura del giudizio: il sindacato resta limitato al travisamento della prova, percepibile ictu oculi, con esclusione delle minime incongruenze.

Il primo motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Il possesso del tirapugni metallico non può essere ricondotto all’ipotesi dell’art. 699, primo comma, cod. pen., perché si tratta di arma per la quale non è prevista alcuna licenza. Né esso rientra nell’art. 699, secondo comma, cod. pen. vigente all’epoca dei fatti, norma più sfavorevole, abrogata dall’art. 4 d.l. n. 123 del 2023, convertito con l. n. 159/2023, e sostituita, in continuità normativa, dall’art. 4-bis l. n. 110/75. La qualificazione invocata avrebbe comportato una sanzione più grave di quella irrogata.

Il secondo motivo, relativo al diniego della particolare tenuità del fatto, è anch’esso inammissibile. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 13681 del 2016: l’assenza dei presupposti dell’art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata anche con motivazione implicita, purché riferita agli indici dell’art. 133, primo comma, cod. pen. Nel caso concreto la sentenza impugnata si è soffermata sui numerosi precedenti penali, anche specifici, e sulla sottoposizione dell’imputato a misura di prevenzione, escludendo così la non occasionalità della condotta.

Il terzo motivo è respinto nel merito. In tema di pene sostitutive, il giudice non può argomentare la prognosi negativa facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali, ma può trarre elementi dalla natura e dal numero di essi e dall’epoca di commissione degli illeciti (Sez. II n. 45859 del 2024). Nel caso di specie la Corte territoriale ha valutato complessivamente la biografia criminale, la sottoposizione alla misura di prevenzione e la mancanza di autocontrollo, esprimendo un coerente giudizio di persistente pericolosità e di probabile inosservanza delle prescrizioni. Segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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