Ottemperanza al giudicato per la retribuzione professionale docenti e la Carta Docente (TAR Puglia n. 132 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di ottemperanza ex art. 112, secondo comma, cod. proc. amm. è volta ad assicurare l’esecuzione del giudicato, ordinando all’Amministrazione inadempiente di dare integrale esecuzione al titolo esecutivo entro un termine fissato dal giudice. L’esecuzione deve essere completa, comprendendo sia le obbligazioni di pagamento di somme di denaro sia quelle di attribuzione di benefici economici. La nomina del commissario ad acta non costituisce un automatismo, ma può essere riservata all’eventualità di un persistente inadempimento, valutata alla luce del comportamento esecutivo dell’Amministrazione. Il decorso del termine di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, è condizione necessaria per l’azione di ottemperanza, ma non determina alcuna automatica penalità a carico dell’Amministrazione inerte.
Il Fatto
Un docente aveva ottenuto dal giudice del lavoro il riconoscimento del diritto alla retribuzione professionale docenti e al beneficio economico della Carta Docente, per gli incarichi svolti in determinati anni scolastici. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato. L’Amministrazione non aveva provveduto all’adempimento spontaneo nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, come previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato, la fissazione della penalità di mora ex art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza del giudice civile e che l’accertamento dell’inadempimento legittima l’ordine di esecuzione. La decisione si fonda sulla necessità di garantire la piena attuazione del giudicato, il quale non si esaurisce nell’accertamento del diritto ma richiede un’attività esecutiva effettiva da parte dell’Amministrazione.
La Corte ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza di ottemperanza, così come richiesto dalla natura satisfattiva del giudizio.
Quanto alla domanda di nomina del commissario ad acta, il TAR l’ha riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga oltre il termine assegnato. Tale scelta è stata motivata dal comportamento esecutivo rilevato in casi omologhi, ove il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’Amministrazione, e quindi non necessariamente da un intento dilatorio.
La richiesta di condanna alle astreintes è stata invece respinta, in ossequio alla giurisprudenza della Sezione. La Corte ha inoltre condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario, e ha disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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