Annullamento senza rinvio per declaratoria de plano di prescrizione (Cass. pen. Sez. IV n. 6816 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell’art. 469 cod. proc. pen., perché il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non rinvia a tale disciplina e la pronuncia non è ammissibile neppure ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., poiché l’obbligo di dichiarare immediatamente una causa di non punibilità presuppone la piena esplicazione del contraddittorio. La sentenza d’appello che, in riforma della condanna di primo grado, dichiari l’estinzione del reato per prescrizione senza contraddittorio è affetta da nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., avendo il contraddittorio valore di rango costituzionale ex art. 111, secondo comma, Cost. Il pubblico ministero ha interesse concreto e attuale a ricorrere per cassazione avverso la sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato emessa de plano, poiché l’affermazione del corretto principio di diritto e la corretta applicazione della legge sostanziale integrano un interesse dell’organo dell’accusa.

Il Fatto

La Corte di appello di Ancona, con sentenza predibattimentale del 17 ottobre 2024, in riforma della pronuncia del Tribunale di Ancona del 7 luglio 2023, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essere il reato ascrittogli, di cui all’art. 186-bis cod. strada, estinto per prescrizione.

Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, deducendo violazione della legge penale sostanziale e processuale. Il ricorrente osservava che la sentenza era stata emessa in sede predibattimentale, in difetto di contraddittorio, e che il rispetto del contraddittorio avrebbe consentito alla parte pubblica di interloquire sulla corretta individuazione della disciplina applicabile in tema di prescrizione, con particolare riferimento ai periodi di sospensione introdotti dalla legge 23 giugno 2017, n. 103.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, muovendo dal principio affermato dalle Sezioni unite n. 28954 del 27.04.2017, secondo cui nel giudizio di appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ex art. 469 cod. proc. pen., non effettuando gli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina.

Né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., poiché l’obbligo del giudice di dichiarare immediatamente una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio. La sentenza d’appello pronunciata de plano in violazione del contraddittorio, che in riforma della condanna di primo grado dichiari l’estinzione del reato per prescrizione, è pertanto affetta da nullità assoluta e insanabile, avendo il contraddittorio valore di rango costituzionale ed essendo postulato indefettibile di ogni pronuncia terminativa del processo.

La Corte ha poi ritenuto fondata anche la censura sull’errata applicazione della legge sostanziale, richiamando l’orientamento secondo cui sussiste l’interesse del pubblico ministero a ricorrere avverso la sentenza dichiarativa di una causa di estinzione del reato pronunciata de plano, costituendo l’affermazione del corretto principio di diritto e la corretta applicazione della legge sostanziale un interesse concreto e attuale dell’organo dell’accusa.

Nel merito, poiché il reato era stato commesso successivamente al 3 agosto 2017 e prima del 31 dicembre 2019, doveva trovare applicazione la disciplina della prescrizione prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, con le relative cause di sospensione, secondo il prevalente orientamento della Corte. La sentenza è stata quindi annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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