Notifica al difensore se l’imputato non è rinvenuto nel domicilio eletto (Cass. pen. Sez. VI n. 31017 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica del decreto di citazione a giudizio presso il difensore di fiducia, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è legittima quando l’imputato, che abbia ritualmente eletto o dichiarato domicilio, non sia stato rinvenuto nel luogo designato. Il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 161 cod. proc. pen. non impone all’autorità giudiziaria di reiterare l’accesso al domicilio eletto né di esperire tentativi di notifica inutili, poiché grava sull’imputato l’onere di comunicare ogni variazione del domicilio. La disciplina dell’art. 157 cod. proc. pen. riguarda la diversa ipotesi della prima notifica e non è applicabile quando sussista valida elezione di domicilio, non essendo ammessa alcuna commistione tra le due norme. La nullità della notificazione è soggetta ai termini dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. ed è deducibile solo allegando la concreta lesione del diritto di difesa derivante dalla notifica presso lo studio del difensore anziché nel domicilio dichiarato. La contestazione della recidiva presuppone una precedente sentenza di condanna divenuta irrevocabile; non integra tale presupposto la sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania confermava la sentenza con cui il Tribunale della stessa città aveva ritenuto la ricorrente responsabile di due episodi di evasione ex art. 385 cod. pen., riconoscendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva specifica e infraquinquennale.
Avverso la sentenza di appello la condannata proponeva ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 157, comma 7, cod. proc. pen., per avere i giudici di appello disposto la notifica del decreto di citazione ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. senza reiterare l’accesso nel luogo del domicilio eletto. Con un secondo motivo lamentava il vizio di motivazione sulla recidiva, contestata sull’assunto di un precedente processo definito con proscioglimento per tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. La Corte premette che, quando sia dedotto un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il giudice di legittimità è giudice anche del fatto e può accedere all’esame diretto degli atti, accesso invece precluso quando si lamenti la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, secondo il principio di Sez. Un. n. 42792 del 31/10/2001.
Dalla disamina degli atti emerge che l’imputata aveva regolarmente eletto domicilio e che la notifica del decreto non era stata possibile nel luogo designato. In tale evenienza la notifica va eseguita presso il difensore, a norma dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Il modus procedendi seguito dalla Corte territoriale rispetta la previsione: i giudici di appello avevano dapprima disposto la notifica ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., accogliendo la specifica eccezione di nullità, e poi avevano disposto nuova notifica del decreto presso il difensore di fiducia.
La lettura proposta dalla ricorrente non è condivisibile. Nessuna delle norme invocate contempla un onere dell’autorità giudiziaria di reiterare il tentativo di notifica presso il domicilio eletto. Il meccanismo del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 161 cod. proc. pen. impone anzi di non effettuare tentativi inutili, anche in ragione dell’obbligo dell’imputato di comunicare ogni variazione successiva alla dichiarazione o elezione di domicilio.
La Corte esclude poi ogni commistione tra discipline: l’art. 157 cod. proc. pen. concerne la diversa ipotesi della prima notifica all’imputato e non trova applicazione quando ricorra rituale e valida elezione di domicilio, oggetto di autonoma e specifica regolamentazione. L’iter dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. è del resto idoneo a determinare una conoscenza effettiva dell’atto, in forza del rapporto fiduciario tra imputato e difensore.
Su tale premessa la Corte ribadisce che la nullità della notifica è soggetta ai termini dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. ed è invocabile solo se la parte alleghi la concreta lesione del diritto di difesa conseguente alla notificazione presso lo studio del difensore invece che nel domicilio dichiarato. Il motivo sarebbe dunque inammissibile per difetto di specificità, non avendo la ricorrente indicato il concreto pregiudizio difensivo, come affermato, tra le altre, da Sez. III n. 21852 del 12/03/2025.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile per carenza di interesse. La contestazione della recidiva non trova riscontro nel casellario, essendo il precedente processo concluso con sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. La contestazione ex art. 99 cod. pen. presuppone una precedente condanna divenuta irrevocabile, tale non essendo la sentenza di non punibilità, che pure accerta tipicità del fatto e responsabilità. Nondimeno l’errato riconoscimento della circostanza aggravante non ha inciso in peius sul trattamento sanzionatorio, avendo il primo giudice riconosciuto le attenuanti prevalenti e la riduzione massima di un terzo, senza che la ricorrente abbia rappresentato un ulteriore interesse concreto. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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