Cessazione materia del contendere su riliquidazione pensione aliquota 2,44% (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 40 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in sede amministrativa della riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44% e con decorrenza dal 1° gennaio 2022 integra il pieno soddisfacimento della pretesa azionata in via principale e determina la cessazione della materia del contendere. La domanda volta a ottenere la decorrenza del beneficio dalla data di cessazione dal servizio non è sostenibile alla luce dell’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, che fissa il limite temporale del beneficio. La relativa questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata. La parziale fondatezza della domanda giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

Il Fatto

I ricorrenti, tutti ex appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, hanno chiesto la riliquidazione della pensione in godimento applicando sulla quota calcolata con il sistema retributivo l’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, nella misura del 2,44%, come determinata dalle sentenze delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 1/2021 e n. 12/2021. In via principale hanno domandato la decorrenza dalla cessazione dal servizio; in via subordinata, dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021.

Costituitasi in giudizio, l’INPS ha dichiarato di aver già provveduto alla riliquidazione per alcuni ricorrenti, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, chiedendo la cessazione della materia del contendere. Dopo un rinvio disposto per il completamento delle verifiche amministrative, all’udienza del 30 gennaio 2025 la difesa dei ricorrenti ha attestato l’avvenuta riliquidazione per tutti, con pagamento degli arretrati.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum si incentra sulla decorrenza del beneficio pensionistico riconosciuto dall’INPS. I ricorrenti, pur prendendo atto della riliquidazione operata dall’Istituto, hanno insistito per l’accoglimento della domanda principale, volta a ottenere l’applicazione dell’aliquota del 2,44% a far data dalla cessazione dal servizio, sollecitando in via subordinata la rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021.

La Corte prende atto che l’amministrazione ha riconosciuto l’aliquota di rendimento nella misura indicata, con aggiornamento del trattamento in essere e corresponsione degli arretrati a decorrere dal 1° gennaio 2022. Il soddisfacimento della pretesa nel suo contenuto concreto, ancorché con decorrenza diversa da quella richiesta in via principale, produce l’esaurimento dell’interesse delle parti alla pronuncia di merito.

Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La Corte rileva che la domanda di riliquidazione dalla data di cessazione dal servizio si pone in contrasto con il limite temporale fissato dalla norma richiamata, che ancora il beneficio al 1° gennaio 2022.

Quanto alla sollecitata questione di legittimità costituzionale, il giudice unico la reputa manifestamente infondata, non ravvisando ragioni che ne giustifichino la trasmissione al Giudice delle leggi. Il vaglio di non manifesta infondatezza si risolve quindi in senso negativo, precludendo la rimessione.

Sul governo delle spese, la parziale fondatezza della domanda proposta dai ricorrenti giustifica la compensazione integrale tra le parti, in applicazione dei principi generali in materia di spese nel giudizio contabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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