Partecipazione di ASP a comunità energetica: onere motivazionale non assolto (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 135 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le Aziende pubbliche di servizi alla persona rientrano nel perimetro applicativo soggettivo del TUSP, quali enti pubblici, anche non economici, e sono pertanto legittimate a richiedere il parere di cui all’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016. In sede di controllo sulla conformità dell’atto deliberativo di acquisizione di partecipazioni, l’onere motivazionale rafforzato richiesto dal comma 1 dello stesso art. 5 non può ritenersi assolto mediante il mero richiamo alle finalità sociali e ambientali della fattispecie astratta di comunità energetica rinnovabile. L’amministrazione deve motivare la coerenza della partecipazione con le proprie finalità istituzionali e la necessità del ricorso al modulo societario, avendo riguardo allo specifico oggetto sociale della società e non al modello astratto coniato dal legislatore. La valutazione della Corte non sostituisce quella dell’ente, ma verifica ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione.
Il Fatto
Un’Azienda pubblica di servizi alla persona, ente non economico derivante dalla trasformazione di una originaria IPAB e operante nel settore socioassistenziale, ha trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo la deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione con cui ha approvato la partecipazione, quale socio consumatore, a una comunità energetica rinnovabile costituita in forma di società cooperativa.
La trasmissione è avvenuta ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del TUSP, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022. L’operazione prevede la sottoscrizione di una quota di valore nominale esiguo e la compartecipazione ai benefici economici derivanti dagli incentivi riconosciuti alla comunità energetica. La Sezione è stata quindi chiamata a pronunciarsi sulla conformità dell’atto ai parametri di legge.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio afferma la propria competenza, riconducendo l’ASP nel perimetro soggettivo del TUSP. La qualificazione si fonda sull’art. 2, comma 1, lett. a), del TUSP, che richiama l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001: vi rientrano gli enti pubblici economici e, per il tramite del rinvio, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. La Sezione richiama sul punto le deliberazioni di altre Sezioni regionali, confermando che l’ASP è soggetto legittimato a presentare l’istanza.
Sul piano oggettivo, la Corte osserva che la deliberazione determina l’acquisto ex novo della qualifica di socio e ricade dunque nell’ambito applicativo dell’art. 5, comma 3, TUSP. Il sindacato esperito non sostituisce l’apprezzamento discrezionale dell’ente, ma si limita a verificarne la ragionevolezza, la logicità e la coerenza, entro i margini di opinabilità propri dei giudizi tecnici sottesi.
Nel merito, il Collegio riscontra una prima criticità sotto il profilo dell’onere motivazionale rafforzato in ordine al vincolo finalistico. L’ente si è limitato a evidenziare le finalità sociali e ambientali della comunità energetica in termini generali, senza argomentare la coerenza della partecipazione con le proprie funzioni istituzionali esplicitate nello statuto e nell’oggetto sociale. La Corte ribadisce che la valutazione va condotta guardando allo specifico oggetto sociale della società e non al modello astratto di comunità energetica, e che l’onere non è assolto da un mero richiamo all’osservanza della disciplina di riferimento, anche in materia di aiuti di Stato.
Ulteriori profili critici riguardano la sostenibilità finanziaria e la convenienza economica. Il Collegio riconosce che l’esborso diretto è esiguo e che il business plan fornisce elementi descrittivi e indicatori di bilancio in linea con le indicazioni delle Sezioni riunite. Rileva tuttavia che l’istruttoria non consente di escludere effetti finanziari indiretti né di apprezzare compiutamente i rischi operativi e normativi, in un settore a quadro regolatorio in evoluzione, non risultando conclusa l’analisi sulle strategie di mitigazione. Manca inoltre un confronto analitico con modelli gestionali alternativi.
Da qui la conclusione di un parere parzialmente negativo. Il Collegio ricorda che l’amministrazione può comunque procedere, ma è tenuta, ai sensi dell’art. 5, comma 4, TUSP, a motivare analiticamente le ragioni del dissenso e a darne pubblicità sul proprio sito istituzionale.
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Nota della Redazione
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