Recupero indebito pensionistico: obbligo di verifica reddituale e salvaguardia dell’affidamento (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 315 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento e il recupero delle erogazioni pensionistiche indebite costituisce per l’INPS un obbligo di legge, il cui unico limite è il legittimo affidamento del percipiente. Il superamento dei limiti di parziale cumulabilità della pensione di reversibilità con altri redditi, previsti dall’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 e dalla allegata tabella F, non richiede l’adozione di un formale provvedimento, ma comporta il solo adeguamento del trattamento erogato al valore percentuale imposto per legge. Le verifiche reddituali, in mancanza di diretta comunicazione del pensionato, possono essere effettuate solo a decorrere dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, l’anno successivo a quello di produzione del reddito, in ragione dei tempi tecnici di acquisizione e immissione dei dati. La buona fede del percipiente, ove provata, determina l’irrecuperabilità dell’indebito; nel giudizio contabile la relativa allegazione e prova restano a carico di chi la invoca.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di pensione di reversibilità quale coniuge superstite e assistita da amministratore di sostegno, impugna la comunicazione con cui l’INPS ha contestato un indebito di euro 15.358,77, riferito al periodo gennaio 2020 – luglio 2023. La contestazione nasce dall’applicazione dell’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 e della tabella F, in relazione al superamento dei limiti di cumulabilità della pensione con altri redditi.

La ricorrente sostiene che la richiesta di restituzione sia illegittima e tardiva, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la ripetibilità sarebbe limitata al solo percettore in mala fede. Assume di essere incolpevole, avendo dichiarato fiscalmente i propri redditi, e invoca i termini della legge n. 412/1991. L’INPS si costituisce chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, la condanna al pagamento della diversa somma eventualmente dovuta, producendo una nuova ricostruzione dei conteggi a partire dal 2019.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ricostruisce il quadro normativo e richiama, in funzione nomofilattica, il principio espresso dalle Sezioni Riunite n. 4/2008/QM. La fissazione di un limite legale al cumulo integrale del trattamento di reversibilità con gli altri redditi del beneficiario non esige un provvedimento formale: comporta soltanto l’adeguamento del trattamento economico erogato al valore percentuale imposto per legge. Non è pertanto necessaria una motivazione precipua nel provvedimento di recupero, perché i redditi, al netto della reversibile e della prima casa, sono noti al percipiente, come le percentuali di abbattimento previste dalla norma.

Quanto al fattore tempo, le verifiche reddituali possono essere effettuate solo a decorrere dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, l’anno successivo a quello di produzione del reddito. Le Sezioni Riunite hanno richiamato la normativa sulle procedure automatizzate, che prevede il carattere provvisorio delle liquidazioni sino allo spirare del termine di un anno, facendo comunque salva l’azione di recupero delle somme indebitamente corrisposte in ragione dei necessari tempi tecnici.

Applicando tali principi, il giudice ritiene tempestiva la nota di indebito. Per l’annualità 2020 il termine ha iniziato a decorrere dall’anno solare successivo all’acquisizione dei dati, cioè dalla dichiarazione dei redditi 730/2021. Allo stesso modo risultano tempestivi gli accertamenti per il 2021, 2022 e 2023.

La Corte rileva inoltre che, dopo gli approfondimenti della sede amministrativa, per il 2020 emerge un credito dell’Istituto, che compensa un presunto debito del 2019 non oggetto di causa. Non risulta però accertato quale tipo di pensione percepisca l’interessata, né è chiarito se il calcolo INPS sia stato effettuato al lordo o al netto della pensione di reversibilità. Sulle annualità 2020-2023 non è allegata alcuna documentazione, salvo un 730 peraltro incompleto: la buona fede non risulta provata, con la conseguenza che l’indebito resta recuperabile.

Il giudice richiama infine la sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2022, che ha dichiarato illegittimi il terzo e il quarto periodo dell’art. 1, comma 41, e la tabella F nella parte in cui non prevedono un tetto alle decurtazioni del trattamento di reversibilità, dovendosi evitare che la riduzione superi la concorrenza dei redditi aggiuntivi. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la particolarità del caso e nulla per le spese del giudizio stante la gratuità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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