Responsabilità del direttore dei lavori per contributi post-sisma indebitamente certificati (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 27 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il direttore dei lavori di un intervento privato finanziato con contributo pubblico è funzionalmente inserito nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione, quale organo tecnico e straordinario della stessa, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti per i danni cagionati nell’esecuzione dell’incarico. La falsa attestazione, nella relazione al conto finale e nella contabilità, di lavorazioni non eseguite o eseguite solo in parte integra responsabilità amministrativa per colpa grave, ove il dolo non sia provato. Il danno da indebita erogazione del contributo va ridotto in via equitativa per il concorso di soggetti non convenuti, mentre il danno da disservizio è quantificabile in proporzione al danno materiale accertato.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il direttore dei lavori di un immobile danneggiato dal sisma del 2009, chiedendo la condanna al risarcimento di euro 6.729,92 in favore del Comune, oltre rivalutazione e interessi. L’addebito riguardava l’asseverazione, nella relazione al conto finale e nel certificato di regolare esecuzione, di lavorazioni in realtà non eseguite o difformi, con indebita percezione di contributi per la ricostruzione.
La vicenda traeva origine da una segnalazione della Guardia di Finanza e da un procedimento penale. La posizione di un corresponsabile era stata definita con sentenza di patteggiamento; quella del direttore dei lavori si era chiusa con declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione contabile, la prescrizione dell’azione e, nel merito, l’insussistenza del dolo e la quantificazione del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di carenza di giurisdizione. Il rapporto di servizio non si esaurisce nel rapporto organico o d’impiego: è sufficiente che il soggetto, anche privato, sia investito di una determinata attività in favore della pubblica amministrazione e si inserisca nella sua organizzazione, operando nell’iter procedimentale. Il direttore dei lavori, per i compiti autoritativi e di scelta amministrativa, è funzionalmente inserito nell’apparato pubblico quale organo tecnico e straordinario.
Anche l’eccezione di prescrizione è stata rigettata. La costituzione di parte civile del Comune nel processo penale ha prodotto l’interruzione permanente della prescrizione per tutta la durata del giudizio, sino alla formazione del giudicato, ai sensi degli artt. 2943 e 2945, comma 2, cod. civ. La mera assenza all’udienza di discussione non equivale a revoca tacita ex art. 82, comma 2, cod. proc. pen., perché il verbale attestava il richiamo alle conclusioni scritte depositate. In ogni caso, l’effetto interruttivo sarebbe perdurato fino all’udienza di discussione finale.
Nel merito la domanda è stata accolta. Le false attestazioni risultano provate dagli accertamenti di polizia giudiziaria, dai controlli dei tecnici comunali e dalla CTU disposta dal GIP e acquisita con le garanzie dell’incidente probatorio. Gli elementi probatori del processo penale sono utilizzabili nel processo contabile, a prescindere dal suo esito, in forza del libero convincimento del giudice ex art. 116 cod. proc. civ.
Sul piano soggettivo la Corte ha escluso il dolo e ha ravvisato la colpa grave: il direttore dei lavori, per il carattere tecnico e certificativo dell’incarico, doveva conoscere l’esatta tipologia e quantità delle lavorazioni, rilevabili con la minima diligenza dal confronto della documentazione fotografica e della contabilità. Il danno da indebita erogazione è stato quantificato in euro 3.729,92, poi ridotto in via equitativa a euro 1.900,00 per il concorso di soggetti non convenuti. Il danno da disservizio è stato liquidato nella misura del cinque per cento, pari a euro 95,00, con condanna complessiva a euro 1.995,00, oltre interessi legali dal deposito.
Nota della Redazione
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