Inappellabilità per motivi di fatto nel contenzioso pensionistico della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. III App. n. 138 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso pensionistico innanzi alla Corte dei conti l’appello è ammesso, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del d.l. n. 453 del 1993, per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto, sottratte alla cognizione del giudice di appello, quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’equo indennizzo. Il vizio di difetto di motivazione è deducibile in appello solo ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o presenti motivazione meramente apparente, tale da non consentire di comprendere le ragioni e l’iter logico della decisione. La censura che, pur denunciando un errore di motivazione, postula un riesame degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata è inammissibile, perché introduce una questione di fatto esclusa dalla cognizione del giudice di appello.
Il Fatto
La vicenda origina dalla liquidazione di un trattamento pensionistico provvisorio secondo il sistema retributivo, erogato dall’INPS a decorrere dal pensionamento. All’atto della determinazione della pensione definitiva, l’Istituto ha comunicato alla pensionata la formazione di un indebito di importo rilevante per il periodo intercorso tra la decorrenza della pensione e il conguaglio.
La pensionata ha impugnato il provvedimento di liquidazione definitiva e la comunicazione dell’indebito davanti alla Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, che ha accolto le sue istanze, dapprima in sede cautelare e poi nel merito, ravvisando un legittimo affidamento e una buona fede utili ai fini dell’irripetibilità delle somme. L’INPS ha proposto appello, censurando la motivazione della sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio di appello muove dalla disciplina del rito pensionistico, ricordando che l’art. 1, comma 5, del d.l. n. 453 del 1993, nel testo risultante dalle modifiche intervenute, ammette l’appello per soli motivi di diritto. Da tale premessa discende la necessità di distinguere i motivi di diritto dalle questioni di fatto, secondo i criteri elaborati dalle Sezioni Riunite n. 10/QM/2000.
Richiamando tale arresto, la Corte distingue: rientrano nei motivi di diritto le censure che investono la portata dispositiva di una norma giuridica o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, nonché i vizi che comportano la nullità della sentenza o del processo; il difetto di motivazione su questioni di fatto è invece deducibile in appello solo ove la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o presenti motivazione apparente.
La motivazione apparente, equiparabile al difetto assoluto di giustificazione, ricorre quando l’apparato addotto dal giudice non consente di comprendere le ragioni e le basi della decisione e l’iter logico seguito, venendo meno allo scopo di esternare un ragionamento logico e consequenziale che spieghi il risultato raggiunto. La Corte richiama sul punto Cass. n. 4448 del 2014 e Cass. n. 25702/2020.
Nel caso concreto, il giudice di primo grado ha fondato la propria decisione sull’affidamento della pensionata, maturato per il lungo lasso di tempo trascorso e per l’assenza di elementi idonei a far percepire l’abnormità del trattamento erogato rispetto al dovuto, in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Riunite n. 2/2012. La censura dell’appellante, pur formalmente denunciando un vizio di motivazione, pretende in realtà un riesame degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata. Essa configura pertanto una questione di fatto, sottratta alla cognizione del giudice di appello, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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